Sentenza 21 novembre 1997
Massime • 6
In tema di misure cautelari, la valutazione prognostica che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il cui esito positivo impedisce l'applicazione della <
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 in tema di misure coercitive, il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve tenere conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell'indagato, oggettivamente valutata sulla base dei "precedenti penali" o di "comportamenti concreti" sintomatici della pericolosità, onde pervenire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposizione suddetta. Ciò trova la sua spiegazione nell'esigenza, espressamente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicché il giudice deve effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento; conseguentemente, non può assolutamente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati.
In tema di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione dei delitti indicati nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell'ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali.
In tema di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione dei delitti indicati nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell'ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 in tema di misure coercitive, il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve tenere conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell'indagato, oggettivamente valutata sulla base dei "precedenti penali" o di "comportamenti concreti" sintomatici della pericolosità, onde pervenire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposizione suddetta. Ciò trova la sua spiegazione nell'esigenza, espressamente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicché il giudice deve effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento; conseguentemente, non può assolutamente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati.
In tema di misure cautelari, la valutazione prognostica che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il cui esito positivo impedisce l'applicazione della <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1997, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello della Penna Presidente del 4/11/1998
1. Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere ORDINANZA
2. Dott. Carlo Dapelo " N. 6480
3. Dott. ???? Trione " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Massimo Oddo " N. 14307/98
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Sul ricorso proposto da TA IO nato a [...] [...] parte offesa nel procedimento a carico di TA AN residente alla Procura del Tribunale di Melfi con il n. 633/14 R.G. avverso il provvedimento di archiviazione del suddetto procedimento emesso dal GIP del Tribunale Melfi in data 10.5.95
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Iorio Giorgio Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato che avverso il provvedimento in epigrafe TA IO ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la nullità dello stesso, emesso de plano dal GIP nonostante il ricorrente avesse proposto rituale ???? alla richiesta di archiviazione ???? dal PM, indicando nuovi elementi di prova e l'oggetto delle indagini suppletive, come prescrive il codice di rito agli artt. 408 e segg. cpp;
che il ricorso merita accoglimento perché ???? una della proposta rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, con la indicazione dell'???? da espletare, ???? fissare la udienza camera per il ???? della parti, a meno che non avesse ritenuto, con decisione ????, la inammissibilità della opposizione;
che viceversa il GIP si è limitato ad emettere il decreto d'???? "de plano" senza fornire alcuna motivazione in ordine alla inammissibilità della opposizione che, in mancanza di ???? ???? non può ritenersi implicitamente ritenuta;
che, certamente, il decreto impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnato decreto d'archiviazione e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Melfi per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, deliberato in Camera di Consiglio, il 4 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998