Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1997, n. 6480
CASS
Sentenza 21 novembre 1997

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In tema di misure cautelari, la valutazione prognostica che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il cui esito positivo impedisce l'applicazione della <>, secondo la lettera dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui vengano disposti gli arresti domiciliari, il cui rilevante e decisivo contenuto di limitazione della libertà personale è stato ben tenuto presente dal legislatore quando, al quinto comma dell'art. 284 cod. proc. pen., ha stabilito che l'imputato agli arresti domiciliari <<si considera in stato di custodia cautelare>>.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 in tema di misure coercitive, il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve tenere conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell'indagato, oggettivamente valutata sulla base dei "precedenti penali" o di "comportamenti concreti" sintomatici della pericolosità, onde pervenire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposizione suddetta. Ciò trova la sua spiegazione nell'esigenza, espressamente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicché il giudice deve effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento; conseguentemente, non può assolutamente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati.

In tema di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione dei delitti indicati nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell'ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali.

In tema di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione dei delitti indicati nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell'ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 in tema di misure coercitive, il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve tenere conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell'indagato, oggettivamente valutata sulla base dei "precedenti penali" o di "comportamenti concreti" sintomatici della pericolosità, onde pervenire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposizione suddetta. Ciò trova la sua spiegazione nell'esigenza, espressamente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicché il giudice deve effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento; conseguentemente, non può assolutamente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati.

In tema di misure cautelari, la valutazione prognostica che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il cui esito positivo impedisce l'applicazione della <>, secondo la lettera dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui vengano disposti gli arresti domiciliari, il cui rilevante e decisivo contenuto di limitazione della libertà personale è stato ben tenuto presente dal legislatore quando, al quinto comma dell'art. 284 cod. proc. pen., ha stabilito che l'imputato agli arresti domiciliari <<si considera in stato di custodia cautelare>>.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1997, n. 6480
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6480
    Data del deposito : 21 novembre 1997

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