Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/12/2005, n. 47164
CASS
Sentenza 20 dicembre 2005

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La condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della Legge 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.

L'incauto acquisto per uso personale di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della Legge n. 633 del 1941 integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., mentre l'acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80.

In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l'art. 16 della Legge n. 248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 174-ter Legge n. 633 del 1941).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/12/2005, n. 47164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47164
Data del deposito : 20 dicembre 2005

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