Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 3
La condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della Legge 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.
L'incauto acquisto per uso personale di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della Legge n. 633 del 1941 integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., mentre l'acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80.
In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l'art. 16 della Legge n. 248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 174-ter Legge n. 633 del 1941).
Commentari • 18
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/12/2005, n. 47164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47164 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
47 164/ 0 5
Udienza
REPUBBLICA ITALIANA pubblica in
In nome del popolo italiano data 20/12/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 29
SEZIONI UNITE PENALI
REGISTRO
GENERALE
35289/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Umberto Papadia Presidente
dott. Giorgio Lattanzi Componente
dott. Giovanni Silvestri Componente
dott. Giuliana Ferrua Componente
dott. Secondo L. Carmenini Componente
dott. Nicola Milo Componente
dott. Giovanni Canzio Componente
dott. Aniello Nappi (relatore) Componente
dott. Ruggero Galbiati Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR NG, n. a Palermo il 28 settembre 1966;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo depo- sitata il 9 maggio 2005; Sentita la relazione svolta dal Componente dott.
Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.G., dr. G. Palombarini, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impu- gnata limitatamente al delitto di ricettazione.
Motivi della decisione
1. NG AR impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevo- lezza in ordine ai delitti, accertati il 19 maggio
2001, di ricettazione e di illecita detenzione per la vendita di supporti informatici e audiovisivi sprovvisti del marchio S.I.A.E. Propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, lamentando che erroneamente i
-
giudici del merito abbiano ritenuto ammissibile il concorso tra il delitto di ricettazione e il delit- to previsto dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze atte- nuanti generiche, peraltro già riconosciute dai giudici del merito.
Su richiesta della Seconda sezione penale di questa Corte il ricorso è stato rimesso alle Sezioni uni- te, per la risoluzione di un contrasto di giuri- sprudenza sull'ammissibilità del concorso tra i due delitti contestati ad NG AR. E le prospet- tive di risoluzione del contrasto sono state illu- strate altresì in una memoria della persona offesa
S.I.A.E., depositata a norma dell'art. 90 c.p.p. Secondo una parte minoritaria della giurisprudenza, infatti, "sussiste concorso tra il reato di ricet- tazione e quello di cui all'art.171-ter della legge
22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni quando l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione, configurandosi l'illecito me- ramente amministrativo previsto dall'art. 16 della legge 18 agosto 2000 n. 248 (peraltro poi abrogato dall'art. 41, comma quarto, del D.Lgs. 9 aprile
2003 n. 68), soltanto quando, trattandosi di acqui- 2 sto, questo sia stato effettuato ad uso esclusiva- mente personale" (Cass., sez. III, 16 aprile 2004,
Ambrogi, m. 229118).
Prevale, invece, nella giurisprudenza di questa
Corte un opposto orientamento, che esclude il con- corso tra il delitto di ricettazione e il delitto previsto dall'art. 171-ter legge n. 633 del 1941, ma sulla base di giustificazioni non concordanti, perché argomentate talora con un confronto diretto tra le due fattispecie, tal altra con il confronto tra la fattispecie prevista dall'art. 648 c.p. e la fattispecie di illecito amministrativo prevista dal sopravvenuto art. 16 della legge n. 248 del 2000.
In una recente decisione si è affermato, in parti- colare, che "in tema di tutela del diritto d'auto- 3
re, la condotta di detenzione per la vendita o del commercio di supporti audiovisivi abusivamente ri- prodotti, punita dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, non concorre con il reato di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma intro- dotta dalla legge n. 633, che descrive più specifi- camente condotte già ricomprese, sul piano astrat- to, nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità. Più in particolare entrambe le norme presuppongono la commissione di un delitto, l'esi- stenza di un bene che ne costituisce il provento, la detenzione del bene illecito, il fine di profit- to, la condizione negativa del non avere l'agente concorso nel reato presupposto, e presentano omoge- neità dell'interesse tutelato, individuato nella repressione del traffico di cose che costituiscono il provento della commissione di reati" (Cass., sez. III, 23 settembre 2004, Gueye, m. 230172). Secondo altre decisioni, invece, "la condotta di chi acquista supporti audiovisivi fonografici o in- formatici o multimediali non conformi alle prescri- zioni legali, se non costituisce concorso in uno dei reati previsti dagli artt. 171 171-octies 1-7
legge 22 aprile 1941, n. 633, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 legge 18 agosto
2000, n. 248, che in virtù del principio di specia- lità previsto dall'art. 9 legge 24 novembre 1981,
n. 689, prevale sulla disposizione penale che puni- sce lo stesso fatto” (Cass., sez. II, 3 marzo 2005,
Riccio, m. 231322; conf.: Cass., sez. II, 10 marzo
2005, Zinna, m. 231774, Cass., sez. II, 8 febbraio 2005, Ndaw, m. 230792, Cass., sez. II, 19 gennaio
2005, Abate, m. 230730, Cass., sez. II, 18 gennaio
2005, Mbengue, m. 230699). Sicché "in materia di diritto d'autore, dopo le modifiche introdotte con la legge 18 agosto 2000 n. 248 alla disciplina di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, anche l'ac- quirente a fini di commercio di supporti non con- 1 formi alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore non risponde del delitto di ricettazione"
(Cass., sez. II, 4 maggio 2005, Volpe, m. 231518).
2. Il contrasto segnalato dalla Seconda sezione pe- nale di questa Corte ha dunque una duplice prospet- tiva.
Attiene per un verso all'ammissibilità del concorso delle condotte di acquisto e ricezione previste dall'art. 648 c.p. con le condotte di detenzione e immissione in commercio previste dall'art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633. Attiene per altro verso al rapporto tra la fattispecie prevista dall'art. 648 c.p. e la fattispecie di illecito am- ministrativo prevista dal sopravvenuto art. 16 del- la legge n. 248 del 2000.
E le due prospettive vanno esaminate distintamente, anche perché la seconda pone problemi ulteriori, di diritto intertemporale, che ne accrescono la com- plessità.
-2.1 L'ammissibilità del concorso delle condotte di acquisto o ricezione previste dall'art. 648 c.p. con le condotte di detenzione e immissione in com- mercio previste dall'art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633, è stata negata del tutto isolatamente dalla recente Cass., sez. III, 23 settembre 2004,
Gueye, m. 230172.
Nella giurisprudenza di questa Corte infatti è so- stanzialmente indiscusso ormai che non v'è rapporto di specialità tra le condotte di ricezione o di ac- quisto previste dall'art. 648 c.p. e le condotte di detenzione o di immissione in circolazione previste da altre fattispecie incriminatrici. S'era dubitato un tempo dell'ammissibilità del concorso del delit- to previsto dall'art. 648 c.p. con il delitto pre- visto dall'art. 474 c.p. (introduzione nel territo- rio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Ma il conseguente contrasto di giurispru- denza era stato risolto da queste Sezioni unite nel senso dell'ammissibilità del concorso, soprattutto in base al rilievo che la condotta di illecita im- missione in circolazione può essere realizzata an- che da chi, essendo in buona fede al momento della ricezione del prodotto contraffatto, si induca poi a cederlo ad altri con la sopravvenuta consapevo- lezza della contraffazione. Sicché la responsabili- tà per l'immissione in circolazione può essere ad- debitata anche a chi non debba rispondere né di concorso nella contraffazione né di ricettazione
(Cass., sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, m. t
218771). E a questa decisione, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva in tema di rapporti tra gli art. 474 e 648 C.p. (Cass., sez. II, 12 febbraio 2003, Fall Cheick, m. 223692, Cass., sez.
II, 20 gennaio 2003, Corneti, m. 223902, Cass., sez. II, 7 febbraio 2003, Alberino, m. 224631), si
è sempre richiamata anche la giurisprudenza sulla legge 22 aprile 1941, n. 633, e sulle sue reiterate modificazioni, che pure già in precedenza aveva sempre ammesso il concorso tra le condotte di im- missione in circolazione punite da questa legge e il delitto di ricettazione (Cass., sez. II, 17 no- vembre 1992, Di Sano, m. 193158, Cass., sez. II, 18 febbraio 1992, Rocchetti, m. 189676, Cass., sez. 5
II, 12 gennaio 1989, Dell'Armi, m. 181300, Cass., sez. II, 24 novembre 1987, Cuomo, m. 179083, Cass., sez. II, 13 novembre 1986, Brancaccio, m. 175204,
Cass., sez. II, 26 maggio 1986, Contino, m. 174385,
Cass., sez. II, 8 giugno 1983, Colucci, m. 161481).
In realtà l'applicazione del principio di speciali- tà, previsto dall'art. 15 c.p., impone senza dubbio di ammettere il concorso tra le condotte di rice- zione (art. 648 c.p.) e quelle di immissione in circolazione (art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n.
633), perché le fattispecie sono indiscutibilmente diverse dal punto di vista strutturale.
Vero è che, secondo una parte della dottrina e del- la giurisprudenza, anche nel caso di diversità strutturale delle fattispecie, il rapporto di con- sunzione о di assorbimento, cui alluderebbe l'ultimo inciso dell'art. 15 c.p. quale applicazio- ne sostanziale del principio processuale del ne bis in idem, richiederebbe di considerare solo apparen- te il concorso tra due norme relative a un medesimo quadro di vita sociale, quando la commissione di un reato comporti, secondo l'id quod plerumque acci- dit, anche la commissione dell'altro e una delle fattispecie esaurisca compiutamente l'intero disva- lore del fatto. Sicché il concorso dovrebbe esclu- dersi non solo quando la commissione di un reato comporti necessariamente la consumazione anche dell'altro, ma altresì quando sia solo ricorrente la consumazione di entrambi i reati in un contesto sociale unitario. E perciò potrebbe ritenersi che l'immissione in commercio dei supporti informatici illecitamente prodotti includa anche il disvalore della precedente condotta di acquisto dei supporti, come certamente include il disvalore della loro produzione.
Tuttavia i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perché l'inciso finale dell'art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di spe- cialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, consi- derata sussidiaria;
ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili. E infatti è appunto un'esplicita clausola normativa di riser- va a escludere il concorso tra le condotte di pro- duzione e di immissione in circolazione dei suppor- ti illecitamente prodotti.
Inoltre i giudizi di valore che i criteri di assor- bimento e di consunzione richiederebbero sono ten- denzialmente in contrasto con il principio di lega- lità, in particolare con il principio di determina- tezza e tassatività, perché fanno dipendere da in- 6
controllabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale. Come è stato ben chiarito, in realtà, un'esigenza di determinatezza e tassatività si pone anche con riferimento "all'ordinamento penale complessivamen- te considerato", perché un'incertezza incompatibile con il principio di legalità deriva anche dalla mancanza di criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben determinate, siano applicabili. E' vero che anche il criterio di specialità, in particolare nei casi di specialità per aggiunta, presuppone talora una discrezionalità nella sele- zione degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione tra le fattispecie. Ma questa ope- razione di selezione rimane pur sempre nei limiti di un'attività interpretativa, che costringe nell'ambito degli elementi strutturali delle fatti- specie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili;
mentre i criteri di assorbimento e di consunzione esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché di- chiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie.
Si deve perciò ribadire che è ammissibile il con- corso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall'art. 648 c.p. con le successive condotte di immissione in commercio punite dall'art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633.
-2.2 Il contrasto di giurisprudenza circa i limiti di applicabilità della fattispecie di illecito am- ministrativo prevista dall'art. 16 della legge n.
248 del 2000 presuppone, del resto, che in astratto possano appunto concorrere le fattispecie di acqui- sto o ricezione previste dall'art. 648 c.p. e la fattispecie di successiva immissione in commercio prevista dall'art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633.
L'art. 16 della legge n. 248 del 2000 prevede in- fatti che chiunque "acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimedia- li non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171- bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa...". E la giu- risprudenza di questa Corte si divide a proposito del rapporto tra illecito penale e illecito ammini- strativo di ricezione o di acquisto. 7
Secondo l'orientamento giurisprudenziale minorita- rio la fattispecie di acquisto o di ricezione dei supporti illecitamente prodotti costituisce un mero illecito amministrativo solo nei casi in cui l'acquisto o la ricezione "sia stato effettuato ad uso esclusivamente personale"; è punibile al con- trario a titolo di ricettazione quando l'acquisto sia destinato all'immissione in commercio dei sup- porti illecitamente prodotti (Cass., sez. III, 16 aprile 2004, Ambrogi, cit.).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggiori- tario, invece, l'acquisto o la ricezione dei sup- porti illecitamente prodotti costituisce sempre un mero illecito amministrativo, quale che ne sia lo scopo (Cass., sez. II, 10 marzo 2005, Zinna, Cass., sez. II, 3 marzo 2005, Riccio, Cass., sez. II, 8 febbraio 2005, Ndaw, Cass., sez. II, 19 gennaio
2005, Abate, Cass., sez. II, 18 gennaio 2005, Mben- gue, citate).
L'orientamento maggioritario si fonda talora sulla considerazione che "colui il quale concorre in uno dei reati previsti dalla legge a protezione del di- ritto di autore su indicati, commessi dal produtto- re delle musicassette illegali (e segnatamente in quello di abusiva duplicazione delle cassette, pre- visto dall'articolo 171-ter, lettera a), non ri- sponde del delitto di ricettazione non perché que- sta è stata depenalizzata dall'articolo 16 della legge numero 248 del 2000, ma in virtù della clau- sola di sussidiarietà contenuta nell'articolo 648
c.p., secondo la quale tale delitto si realizza so- lo "fuori dei casi di concorso nel reato" presuppo- sto" (Cass., sez. II, 4 maggio 2005, Volpe, cit.).
E in realtà è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "deve rispondere di concorso nel delitto di furto e non di ricettazione colui che, dopo aver convenuto col futuro ladro di comprare il provento di una progettata azione furtiva, abbia ricevuto la refurtiva in conformità al preventivo accordo" (Cass., sez. II, 8 novembre 1968, Nervi,
m. 110895, Cass., sez. II, 16 aprile 1971, Golmo,
m. 118581, Cass., sez. II, 13 febbraio 1991, Buz- zetti, m. 187511, Cass., sez. II, 8 maggio 1996,
Arcella, m. 205408); come è indiscusso più in gene-
rale che si abbia concorso di persone quando un'attività successiva al reato sia stata preventi- vamente promessa all'autore materiale del fatto
(Cass., sez. V, 6 aprile 1984, Franzin, m. 165244, Cass., sez. I, 21 dicembre 1987, Scatizzi, m.
179311).
Tuttavia l'art. 16 citato non definisce l'ambito di applicazione dell'illecito amministrativo, in rap- porto ai reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 8
171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, in modo diverso da come l'art. 648 c.p. definisce l'ambito di applicazione del delitto di ricettazio- ne. Infatti non solo il concorso nel reato presup- posto di produzione illecita dei supporti, ma anche il concorso nel reato di immissione in commercio dei supporti escluderebbe la configurabilità della ricettazione, ove la ricezione o l'acquisto fossero preventivamente promesse al rivenditore. Sicché la "clausola di sussidiarietà contenuta nel-
l'articolo 648 c.p." non si differenzia da quella contenuta nell'art. 16 citato. E queste clausole valgono a escludere il concorso delle due fattispe- cie con le fattispecie di concorso di persone nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ma non valgono esse a stabilire quando debba applicarsi l'art. 648 c.p. e quando l'art. 16 citato. Quel che regola il rapporto tra fattispecie penale e fattispecie ammi- nistrativa di ricezione o acquisto è piuttosto il principio di specialità, previsto dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, come del resto argomenta per lo più lo stesso orientamento giurisprudenziale maggioritario.
L'orientamento minoritario interpreta invece l'art. 16 della legge n. 248 del 2000 nel senso che "la norma, con formulazione lievemente impropria, ha inteso significare che è ravvisabile il solo ille- cito amministrativo, quando con il fatto dell'ac- quisto non concorra (eventualmente anche a titolo concorsuale) uno o più dei reati previsti dagli ci- tati artt. 171 e segg." (Cass., sez. III, 16 aprile 2004, Ambrogi, cit.). A questa interpretazione si è fondatamente obietta- to che essa induce a "stravolgere il testo della norma che parla di concorso "nei reati" e non di concorso "con i reati""; sicché ciò che rileva è il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), non il concorso di reati (art. 79 e 80 c.p.). E si è aggiunto che, ai fini della qualificazione dei rea- ti commessi nel vigore della legge n. 248 del 2000, non rileva affatto che successivamente il d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, abbia abrogato quella norma (art. 41) e l'abbia sostituita con altra (art. 28, modificativo dell'art. 174 ter legge n. 633 del
1941) che punisce a titolo di illecito amministra- tivo le condotte di ricezione e acquisto solo quan- do "il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171- quinquies, 171-septies e 171-octies", perché la nuova disposizione, avendo una portata estensiva 9
dell'ambito dell'illiceità penale, non è applicabi- le ai fatti commessi prima della sua entrata in vi- gore (Cass., sez. II, 4 maggio 2005, Volpe, cit.). In realtà, come s'è visto, le condotte di ricezione o acquisto assumono autonoma rilevanza solo quando l'acquirente o il ricettore non concorrano ai sensi dell'art. 110 c.p. nelle condotte di cui agli arti- coli 171, 171-bis, 17
1-ter, 171-quater, 171- quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ciò vale per la ricettazione, grazie alla "clausola di sussidiarietà contenuta nell'articolo 648 c.p.", come valeva per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 16 legge n. 248 del 2000. Ma vale anche per la nuova fattispecie di illecito amministrativo prevista dall'art. 174-ter legge n. 633 del 1941, perché, se l'agente concor- resse ex art. 110 c.p. in alcuno dei reati previsti dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171- quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, la condotta di acquisto o ri- cezione potrebbe risultare in concorso, ex art. 71
о ex art. 80 c.p., con quei reati;
e in tali casi l'illecito amministrativo non sarebbe perciò confi- gurabile, grazie alla clausola di riserva contenuta nello stesso art. 174-ter citato. Sicché solo nei casi in cui manchi un concorso di persone può ipo- tizzarsi un rilevante concorso di illeciti tra le condotte di ricezione o acquisto e le successive condotte di immissione in commercio dei supporti illecitamente prodotti. Pertanto il d. lgs. n. 68 del 2003, quando ha pre- visto che l'illecito amministrativo è configurabile solo se la condotta di ricezione o acquisto non concorra con le condotte di cui agli articoli 171,
171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.
633, non ha sostituito il presupposto negativo del concorso di persone con il presupposto negativo del concorso di reati, ma ha aggiunto al primo presup- posto il secondo. Ha imposto cioè una condizione ulteriore di applicabilità dell'illecito ammini- strativo, che ne ha ristretto l'ambito di applica- zione rispetto all'ambito di applicazione della fattispecie di ricettazione. Sia la fattispecie prevista dall'art. 648 c.p. sia la fattispecie ora prevista dall'art. 174-ter legge n. 633 del 1941, presuppongono infatti che il ri- cettore o l'acquirente dei supporti illecitamente prodotti non abbiano concorso nelle condotte di produzione o immissione in circolazione dei suppor- ti. Ma la fattispecie prevista dall'art. 174-ter legge n. 633 del 1941, presuppone altresì che il ricettore o acquirente dei supporti illecitamente 10
prodotti non li detenga per immetterli in commer- cio. E ciò riduce il rapporto di specialità tra il- lecito amministrativo e illecito penale ai soli ca- si di acquisto ricezione non destinati о
all'immissione in commercio dei supporti illecita- mente prodotti;
risultando invece configurabile il delitto di ricettazione in tutti i casi di acquisto о ricezione a fini di immissione in commercio e senza previo concorso con i produttori o i rivendi- tori dei supporti illecitamente prodotti. D'altro canto deve ritenersi che sia l'illecito am- ministrativo già previsto dall'art. 16 della legge n. 248 del 2000 sia l'illecito amministrativo ora previsto dall'art. 174-ter della legge n. 633 del
1941, siano in rapporto di specialità anche con la contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p., per- ché, secondo quanto dispone l'art. 3 della legge n. 689 del 1981, "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e vo- lontaria, sia essa dolosa o colposa". Sicché anche quando sia solo colposo, l'illecito amministrativo può prevalere per specialità sulle norme del codice penale;
ma, con la disciplina attualmente in vigo- re, la colposità dell'acquisizione non esclude il concorso tra la contravvenzione di cui all'art. 712
c.p. e il delitto di cui all'art. 171 ter legge n.
633 del 1941, quando l'acquisto sia destinato all'immissione in commercio dei supporti illecita- mente prodotti.
Si deve perciò concludere che nel vigore della leg- ge n. 248 del 2000 l'illecito amministrativo preva- lesse in ogni caso, per specialità, sia sul delitto di ricettazione sia sulla contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.; mentre nel vigore del d. lgs. n. 68 del 2003 la prevalenza dell'illecito amministra- tivo si sia ridotta ai soli casi di acquisto o ri- cezione per uso personale;
salva la punibilità a norma dell'art 171-ter legge n. 633 del 1941 anche della successiva condotta di immissione in commer- cio degli stessi prodotti, sia nel vigore della legge n. 248 del 2000 sia nel vigore del d. lgs n. 68 del 2003.
Né la situazione normativa è mutata con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge
14 maggio 2005, n. 80.
Secondo quanto prevede l'art. 1 comma 7 del decre- to, infatti, "salvo che il fatto costituisca reato,
è punito con la sanzione amministrativa fino a
10000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza aver- ne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità 11
del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenien- za dei prodotti ed in materia di proprietà intel- lettuale". E questa nuova fattispecie di illecito amministrativo è evidentemente applicabile nei soli casi in cui neppure la presupposta violazione delle norme "in materia di proprietà intellettuale" co- stituisca reato;
al contrario di quanto invece pre- suppone la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 712 c.p., sulla quale la fattispecie am- ministrativa è ricalcata pressoché letteralmente, e salva la disciplina eventualmente diversa dettata dalle "norme in materia di origine e provenienza dei prodotti".
Attesa l'apparente identità delle due fattispecie, in realtà, la nuova norma risulterebbe inapplicabi- le, ove non avesse un ambito di applicazione di- stinto da quello proprio della fattispecie contrav- venzionale prevista dal codice penale. Infatti, co- me s'è visto, l'art. 1 comma 7 del decreto stabili- sce che la nuova fattispecie di illecito ammini- strativo è applicabile solo quando il fatto non co- stituisce reato;
ma anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 712 c.p. è appunto un reato.
Sicché deve ritenersi che l'incauto acquisto di co- se provenienti da reato possa integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p.; mentre l'incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita può integrare gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1
35, comma 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
3. In conclusione vanno allora enunciati i seguenti principi di diritto: È ammissibile il concorso delle condotte di acqui- sto o ricezione punite dall'art. 648 c.p. con le successive condotte di immissione in commercio pu- nite dall'art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n.
633.
Nel vigore della legge n. 248 del 2000 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle pre- scrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati previsti dagli artt. 171 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633, in- tegrava l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della stessa legge, che in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 legge 24 novem- bre 1981, n. 689, prevaleva in ogni caso sull'art. 648 c.p., che punisce lo stesso fatto, anche se
l'acquisto fosse destinato al commercio. 12
lgs. 9 aprile 2003, n. 68, cheSopravvenuto il d. ha abrogato l'art. 16 della legge n. 248 del 2000
(art. 41) e l'ha sostituito con il nuovo testo dell'art. 174 ter legge n. 633 del 1941 (art. 28), è possibile il concorso tra il reato di ricettazio- ne e quello di cui all'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, quando l'agente, oltre ad acquistare supporti au- diovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione;
configurandosi l'ille- cito meramente amministrativo previsto dall'art. 174 ter legge n. 633 del 1941 soltanto quando l'acquisto o la ricezione siano destinati a uso e- sclusivamente personale.
La situazione normativa così ricostruita non è mu- tata con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, per- ché l'incauto acquisto di cose provenienti da talu- no dei reati previsti dalla legge n. 633 del 1941 può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p.; mentre solo l'incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illeci- ta, vale a dire di cose non provenienti da reato, può integrare gli estremi dell'illecito amministra- tivo previsto dall'art. 1 comma 7 del citato decre- to legge.
4. Nel caso in esame ai fatti controversi, accerta- ti il 19 maggio 2001, è applicabile l'art. 16 della legge n. 248 del 2000. Sicché, in accoglimento del primo motivo del ricorso, deve escludersi il reato di ricettazione contestato ad NG AR. E di conseguenza la sentenza impugnata va annullata li- mitatamente a tale imputazione, perché il fatto nn è previsto dalla legge come reato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la determinazione della pena per il residuo reato di cui all'art. 171-ter legge n. 633 del 1941.
.
Va altresì disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Palermo, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 legge n. 248 del 2000 per l'acquisto dei supporti illeci- tamente prodotti. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, per- ché le invocate attenuanti generiche risultano già riconosciute dal giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamen- te ai delitti ex art. 648 c.p., perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato, e rinvia ad al- 13
tra sezione della Corte d'appello di Palermo per la determinazione della pena per i reati residui.
Dispone trasmettersi copia degli atti all'Autorità competente per l'irrogazione della sanzione ammini- strativa prevista dall'art. 16 legge n. 248 del
2000.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Roma, 20 dicembre 2005
Il Presidente
(dr. Umberto Papadia)
Il Componente relatore
(dr. Aniello Nappi) ou
SEZONI UNITE DEMAN
Depositato in ria
11 23. DIC 2005 航CORTE