Articolo 163 del Codice di procedura penale
Articolo 162Articolo 164
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24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
Art. 163. Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto 1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni ((degli articoli 148 e)) 157.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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