Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2007, n. 37409
CASS
Sentenza 10 luglio 2007

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Massime1

In tema di rapporti fra il reato di frode fiscale, di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, e quello di truffa aggravata in danno dello Stato, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., se per un verso deve escludersi che operi il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. (mancando l'identità naturalistica del fatto, dal momento che la frode fiscale richiede un artificio peculiare mentre la truffa, dal canto suo, richiede l'induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributario), deve per altro verso riconoscersi l'operatività del principio di consunzione, per il quale è sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dall'omogeneità tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dell'ipotesi meno grave in quella più grave; condizione, questa, riconoscibile, nella specie, per il fatto che l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più grave ipotesi di reato, costituita dalla frode fiscale.

Commentario1

  • 1Condanna ex 231/2001 per illecito dell’ente
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2007, n. 37409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37409
Data del deposito : 10 luglio 2007

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