Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
Il delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è in rapporto di specialità con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, perchè si connota per uno specifico artificio e per una condotta a forma vincolata, senza che assuma rilievo, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la verificazione dell'evento di danno. (La Corte ha conseguentemente annullato il provvedimento di sequestro preventivo "per equivalente" emesso in riferimento al delitto di truffa aggravata contestato in concorso con quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2008, n. 28676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28676 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/06/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 890
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO NAmaria - Consigliere - N. 007314/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL MI N. IL 01/02/1977;
2) MA NN N. IL 21/07/1965;
avverso ORDINANZA del 28/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di BENEVENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI V., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Uditi i difensori avv. Leone Francesco del Foro di Benevento e avv. Perroni Giorgio del Foro di Roma, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
OSSERVA
Con provvedimento del 10 dicembre 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto il sequestro preventivo "per equivalente" di titoli e somme depositati su conti intestati o cointestati a LL ON o alle società facenti capo al medesimo, nonché degli immobili riconducibili alla sua sfera patrimoniale, in quanto indagato per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e del reato di cui all'art. 501 c.p.. La polizia giudiziaria sottoponeva a sequestro anche alcuni cespiti intestati alla RO.FE. Investimenti s.r.l., o direttamente ad MA NA e OM LL (rispettivamente, moglie e fratello dell'indagato), soci della anzidetta società, ritenendo tali beni nella sostanziale disponibilità dell'indagato.
Avverso il provvedimento suddetto sono state proposte separate istanze di riesame, sia da parte di NA MA e LL OM, quali terzi estranei proprietari dei beni sottoposti a cautela, che da parte dello stesso indagato LL ON. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 31 dicembre 2007, ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame proposte da MA NA e OM LL, ed ha parzialmente accolto l'istanza proposta nell'interesse dell'indagato, limitando il sequestro fino all'ammontare di 7.000.000,00 di Euro.
Il pubblico ministero, alla stregua degli argomenti adottati dal giudice del riesame nella declaratoria di inammissibilità del gravame proposto dalla moglie e dal fratello dell'indagato, ha disposto la restituzione dei beni loro sequestrati, nella sostanza, di iniziativa, da parte della polizia giudiziaria, ma ne ha chiesto il sequestro preventivo per equivalente al Giudice per le indagini preliminari, che lo disponeva con ordinanza del 14 gennaio 2008, sul presupposto della riferibilità di quei beni alla persona dell'indagato.
Avverso tale statuizione, OM LL e MA NA proponevano istanza di riesame, che il medesimo Tribunale decideva con ordinanza del 28 gennaio 2008, con la quale la richiesta veniva respinta.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale del riesame, oltre a ritenere adeguate, agli effetti della cautela, le emergenze investigative atte ad asseverare la riconducibilità dei beni sequestrati alla disponibilità dell'indagato LL ON, si riportava anche alla motivazione già posta a base della ordinanza del 31 dicembre 2007, con la quale era stata respinta la richiesta di riesame avanzata avverso il sequestro per equivalente disposto nei confronti dello stesso LL ON.
In tale atto, prodotto nella documentata memoria difensiva, si era in particolare sottolineato come le indagini concentrate sui rapporti commerciali intercorsi tra la "A & G UT di AB ND e la società britannica "R TM TD.", avessero permesso di accertare che la A & G UT, ditta la cui titolarità era formalmente attribuita al AB ma sostanzialmente riconducibile al LL, ritenuto gestore di fatto della impresa e ideatore della complessiva operazione commerciale, aveva proceduto ad acquistare autovetture da un operatore comunitario in regime di sospensione IVA, in applicazione della specifica disciplina dettata dalla L. n. 427 del 1993, art. 38 cedendo successivamente ad acquirente nazionale il prodotto, ad un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato. Sull'importo incassato, la A & G UT aveva ricevuto regolarmente l'IVA ed emesso conseguente fattura, dichiarando il debito erariale, ma aveva poi omesso il successivo versamento dell'imposta. L'operazione avrebbe permesso alla A & G UT di praticare "un prezzo altamente concorrenziale all'interno del mercato e di incassare, di fatto, la differenza tra il prezzo pagato e quello incassato, al lordo dell'IVA (applicata e successivamente non versata)". Da ciò, l'incolpazione provvisoria elevata nei confronti del LL, che veniva sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 7, art. 501 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.
Ha sottolineato, in particolare il giudice a quo, che, accanto alla contestazione del reato fiscale, si è ritenuto di ravvisare anche il delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 2, in quanto, attraverso l'artificiosa condotta innanzi descritta, che avrebbe visto la A & G UT fungere da "cartiera della intera operazione economica" ed alla quale veniva dunque coerentemente contestato il reato di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, si sarebbe determinata la "successiva induzione in errore (dello Stato italiano e dello Stato estero in ordine al successivo pagamento dell'imposta, dovuta dall'effettivo gestore della operazione), per giungere all'atto di disposizione patrimoniale (la sospensione del pagamento dell'IVA allo Stato estero ed il conseguente e relativo debito dello Stato italiano in sede di rimborso di quella pagata dall'acquirente) ed al conseguente danno patrimoniale con ingiusto profitto (rappresentato dall'IVA mai versata)".
Da ciò - si osserva - la legittimità del sequestro "per equivalente" a norma dell'art. 640 quater c.p., sia pure per l'importo ridotto statuito nella ordinanza e determinato dal giudice del riesame, in misura corrispondente a quella dell'IVA dovuta e non versata, calcolata sull'intero fatturato.
Quanto, poi, alle deduzioni difensive, l'organo del riesame, nel sottolineare le differenze che avevano caratterizzato la vicenda de qua, rispetto alla figura nota (anche in sede comunitaria) come "truffa carosello" - nella specie, infatti, non si era realizzata una collusione tra la società cosiddetta "broker" e la società "cartiera", determinandosi, quindi, una semplice emissione, e non anche una utilizzazione, di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti - aveva escluso qualsiasi profilo di concorso formale tra la violazione della normativa fiscale (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8) e il delitto di truffa.
Ciò in quanto - sostengono i giudici a quibus - la emissione di fatture false rappresenterebbe, nella complessiva articolazione della operazione, "il solo momento (oggettivo) attraverso cui si snoda la condotta fraudolenta ingannatoria che si inserisce, viceversa, nel più complesso contesto sanzionatorio nella previsione codicistica dalla quale ... si specifica in ragione del diverso profilo di partecipazione soggettiva dell'agente e dello specifico oggetto giuridico tutelato".
Avverso l'ordinanza dell'11 febbraio 2008 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OM LL e MA NA, in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della RO.FE Investimenti s.r.l., deducendo, nel primo motivo, violazione di legge, in quanto i giudici a quibus si sarebbero limitati a richiamare le informative di polizia per dedurre che i cespiti sequestrati fossero nella effettiva disponibilità dell'indagato LL ON, omettendo totalmente di esaminare le argomentazioni svolte dalla difesa e la relativa documentazione prodotta.
Nel secondo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento alla non configurabilità, nella specie, del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, in forza delle considerazioni svolte nella memoria difensiva, ove si sottolineava la insussistenza degli artifici e raggiri e la inesistenza di un atto di disposizione da parte dello Stato italiano, presunto danneggiato.
Nel terzo motivo si contesta la configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 in quanto nella vicenda in esame, da un lato, la società emittente le fatture, la A & G di NI AN, è soggetto realmente esistente che ha operato il trasferimento dei beni emettendo regolari fatture, senza poi versare l'IVA; dall'altro - sottolinea il ricorso - nella specie, le fatture in ipotesi soggettivamente false, non sono state emesse per consentire a terzi di evadere le imposte: finalità, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale del reato.
Su tali aspetti il giudice del riesame avrebbe omesso qualsiasi pronuncia, limitandosi ad affermare che il sequestro era stato disposto per il reato di truffa.
Con successiva, documentata memoria, la difesa ha proposto un motivo nuovo, segnalando che questa Corte con decisione dell'8 maggio 2008, ha annullato tanto l'ordinanza del Tribunale del riesame di Benevento del 31 dicembre 2007, che il sequestro preventivo per equivalente emesso nei confronti di LL ON;
sicché tale decisione non può non riverberarsi anche sulle posizioni di NA MA e OM LL, nonché nei confronti della RO.FE Investimenti s.r.l., posto che i presupposti di tali sequestri si fondano sulle medesime argomentazioni su cui si era basato il sequestro a carico del LL ON.
Nel secondo motivo nuovo si ribadisce la doglianza relativa al fatto che il Tribunale del riesame avrebbe totalmente omesso di spiegare le ragioni per le quali si doveva ritenere che i beni sottoposti a sequestro fossero nella effettiva disponibilità di LL ON, lamentandosi al tempo stesso la carenza di motivazione sul perché le documentate spiegazioni offerte a confutazione dai ricorrenti, fossero state ritenute a tal fine inadeguate. Il ricorso è fondato.
Nella sentenza n. 21566 dell'8 maggio 2008, con la quale è stato annullato il sequestro per equivalente disposto nei confronti di LL ON, questa Corte ha infatti avuto modo di sottolineare - accanto alle peculiarità del caso di specie ed agli elementi che non consentivano di inquadrare la vicenda in esame nello schema tipico della cosiddetta "truffa carosello"- la circostanza che nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente prevalente la tesi secondo la quale il delitto di frode fiscale - così come quello di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, nella specifica ipotesi che qui rileva - si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma dell'art.640 c.p., comma 2, n. 1), in quanto connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non è sufficiente a porre le norme - quelle tributarie e quella comune - in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è stato deliberatamente posto dal legislatore al di fuori della fattispecie oggettiva, rendendo così indifferente che esso si verifichi e postulandosi come necessaria soltanto la sussistenza del collegamento teleologia) sotto il profilo intenzionale (Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2007, n. 5656, Perrozzi;
Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2007, n. 7916, Cutillo;
Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2006, n. 3257, Barisano;
Cass., Sez. 3^, 25 ottobre 2005, n. 43308, Giacometti;
Cass., Sez. 2^, 12 maggio 2004, Pronti, n. 26344; Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 2004, Greco, n. 7996;
Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2003, Vignali, n. 47701). A fondamento di tale assunto, si è in particolare rilevato come la negazione della sussistenza di un rapporto di specialità tra la frode fiscale e la truffa ai danni dell'erario, si porrebbe in palese contrasto con la linea di politica criminale e con la stessa ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della innovativa riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000. Come ha infatti avuto modo di puntualizzare la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2002, la opzione politico- criminale prescelta dal legislatore della riforma, nel quadro delle scelte discrezionali che gli competono, si è concentrata, fondamentalmente, nell'abbandono del modello del cosiddetto "reato prodromico", caratteristico, invece, della precedente disciplina dettata dal D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla L. n. 516 del 1982 (calibrato sulla falsariga di una linea di intervento repressivo chiamato ad operare già sulla fase meramente "preparatoria" dell'evasione d'imposta), "a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria - ha sottolineato la Corte nella richiamata sentenza - del momento della offesa degli interessi dell'erario. Questa strategia - come si legge nella relazione ministeriale - ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e "definitivo" dell'evasione, negando rilevanza penale autonoma alle violazioni "a monte" della dichiarazione stessa".
Tuttavia, ha ancora sottolineato la Corte, per ragioni essenzialmente riconducibili alla ritenuta necessità di reprimere il fenomeno delle cosiddette "cartiere", il legislatore ha perpetuato, in via di eccezione, il vecchio modello punitivo in rapporto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, continuando a reprimere, con il più volte citato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 una condotta meramente preparatoria alla evasione.
Peraltro - ha ancora soggiunto il Giudice delle leggi - proprio a sottolineare la eccezionalità di tale deviazione dalle linee guida della riforma, con l'art. 9 dello stesso decreto ha testualmente escluso "la configurabilità del concorso dell'utilizzatore stesso nel fatto dell'emittente: concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte dell'accordo tra i due soggetti, normalmente sottostante all'emissione delle false fatture". Ma ha altresì escluso - e il dato assume non poco significato, agli effetti che qui rilevano - che l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo, possa essere punibile a titolo di concorso nel reato di frode fiscale di cui all'art. 2 dello stesso decreto.
In tale cornice, sarebbe dunque paradossale ipotizzare, in capo all'emittente la falsa documentazione, una responsabilità penale costruita facendo leva su di una fattispecie di "genere" (truffa ai danni dell'erario), in presenza di una condotta "fiscale" che si "esaurisce" nella configurabilità della ipotesi speciale descritta dal richiamato D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. Qualsiasi condotta di frode al fisco, se non intende realizzare obiettivi diversi, non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa. Se, invece, l'attività di "cartiera", oltre che consentire a terzi l'evasione del tributo (o a permettere indebiti rimborsi) è destinata a finalità ulteriori - tipica l'ipotesi della emissione di false fatture per consentire ad un operatore di ottenere indebitamente contributi, comunitari e non - è evidente che non potrà sussistere alcun problema di rapporto di specialità fra norme, venendo in discorso una condotta finalisticamente "plurima" e tale da ledere o esporre a pericolo beni fra loro differenti. D'altra parte - e per concludere sul punto - neppure può trascurarsi la circostanza che questa Corte, nell'affrontare il problema del concorso tra frode fiscale e truffa, ha di recente avuto modo di affermare che tra le due fattispecie, in parte coincidenti, non intercorrerebbe neppure il rapporto di cui all'art. 15 c.p., in quanto mancherebbe la identità naturalistica del fatto al quale le due norme si riferiscono, dal momento che l'una - la frode fiscale - richiede un artificio peculiare, e l'altra - la truffa - necessita, invece, per il suo perfezionamento, di elementi (la induzione in errore ed il danno) indifferenti per il reato tributario. Sicché, il rapporto tra le due norme sarebbe risolvibile in base al principio di consunzione, normativamente non previsto, ma ritenuto utilizzabile da varie sentenze di questa Corte.
In base al criterio della consunzione - si è osservato - "per aversi concorso apparente di reati, al di fuori della specialità, sarebbe sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dalla omogeneità tra i fini dei due precetti, che giustifica un trattamento sanzionatorio unitario;
l'operazione comporta un giudizio di valore, nel senso che una condotta resta assorbita nella previsione dell'altra per la quale è comminata una pena più grave". Nella specie, dunque, l'applicazione di quel criterio sarebbe possibile, in quanto "il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (norma consumante) è sanzionato più severamente di quello di cui all'art. 640 c.p., comma 2 (norma consumata); l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella prima norma che prevede il reato più grave: per cui il configurare anche la previsione meno grave, che di per sè integra una diversa fattispecie, comporterebbe un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni penali" (Cass., Sez. 3^, 10 luglio 2007, Colombari, n. 37409). Posto, dunque, che il provvedimento di sequestro oggetto della presente procedura incidentale si risolve in una sostanziale "estensione" del sequestro per equivalente disposto nei confronti dell'indagato LL ON, ne deriva che la ratio decidendi posta a base della richiamata pronuncia di questa Corte vale a dissolvere il fondamento giuridico anche del provvedimento cautelare che viene qui in discorso.
Deve pertanto essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e conseguentemente annullato anche il decreto di sequestro preventivo oggetto del riesame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento emesso in data 14 gennaio 2008 e dispone la restituzione della somma in sequestro agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008