Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 3
In tema di estradizione, e con riguardo alla deroga al principio di specialità prevista dall'art. 721 cod. proc. pen. per il caso in cui l'estradato, dopo la sua definitiva liberazione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato entro 45 giorni il territorio dello Stato, è da escludere la sussistenza di tale condizione qualora il soggetto sia stato scarcerato per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari, giacchè in tale ipotesi non può dirsi che la liberazione abbia avuto carattere "definitivo" e che la permanenza nel territorio dello Stato sia stata frutto di una libera scelta, attesa la facile prevedibilità di un ripristino della misura cautelare ove la scelta fosse stata diversa.
Ai fini dell'osservanza del principio di specialità in materia di estradizione passiva, quale previsto dall'art. 721 cod. proc. pen. e dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, deve escludersi che, concessa estradizione per un reato di associazione per delinquere, essa possa consentire di procedere a carico dell'estradato anche in ordine ai reati - fine commessi in attuazione del programma criminoso (principio affermato, nella specie, con riguardo ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di bancarotta).
È ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra i suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le fatture erano state emesse ed utilizzate da una società fittiziamente fatta figurare come acquirente di merci provenienti dall'estero e quindi tenuta a riscuotere, all'atto della rivendita, l'IVA dovuta per l'importazione, per versarla quindi all'Erario; adempimento, questo, che, però, risultava sistematicamente omesso, in quanto le relative somme venivano incamerate dagli effettivi destinatari delle merci importate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2007, n. 6825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6825 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
1c REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
6 825 /0 7 QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/01/2007
SENTENZA
N. 136 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. FEDERICO RAFFAELLO
" N. 006416/2005 2. Dott.MARASCA GENNARO
3. Dott. OLDI PAOLO
4. Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di PALERMO
nei confronti di:
N. IL 08/05/1947 1) EL GU
N. IL 20/02/1952 2) LL ER
N. IL 02/09/1953 3) RB ER
N. IL 02/02/1948 4) RE AN
N. IL 21/01/1946 5) UM AN
N. IL 28/05/1949 6) LO SO HE
N. IL 15/01/1951 7) RB SALVATORE
avverso SENTENZA del 26/03/2004
di PALERMO CORTE APPELLO
Mouche do LI DS
AU LB
AU c e Automo
VESSICHELLI MARIA
ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere dito il Procuratore Generale in persona del olott. Febbrano
che ha concluso per R rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Alagua per LI
UE in sost. aww. Condoles per EL IN per Barbare A.
AR e RI per Save con
DD per BA
Save pur Loverss FATTO E DIRITTO
# Con sentenza del 26 marzo 2004 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala in data 22 dicembre 2000 riguardante la esistenza, fino al
1996, di una associazione per de linquere tra commercianti a ll'ingrosso di c arne bovina, volta ad eludere il pagamento dell'IVA e delle imposte dirette attraverso la emissione di fatture per operazioni inesistenti. La tesi della accusa, accreditata dai giudici, era quella secondo cui gli imputati si approvvigionavano di carni da paesi comunitari facendo figurare come acquirente non già il destinatario finale ed effettivo della merce ma un soggetto giuridico fittizio, all'uopo predisposto: questo era anche quello tenuto, in quanto primo acquirente sul territorio dello Stato, a riscuotere l'IVA all'atto della rivendita della carne e a versarla all'erario. Ma in realtà si trattava di un soggetto esistente solo sulla carta, destinato in modo preordinato a non versare l'IVA, il cui im porto e ra così rimesso a i de stinatari effettivi della merce con la conseguente evasione.
Propongono ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 26 marzo
2004 il Procuratore Generale in riferimento alla declaratoria di improcedibilità che ha riguardato il LI, nonché alle assoluzioni di EL, BA LB, OR, Lo VE,
BA TO e LO e, contro invece le statuizioni di condanna, gli imputati
LI GU, BA LB e OR ON.
In particolare, il Procuratore generale ha impugnato:
-la declaratoria di improcedibilità della azione penale nei confronti di LI in ordine ai reati diversi dal capo a) (quest'ultimo: costituzione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali, truffe ed altro. I reati diversi, per i quali è stata pronunciata la 3
improcedibilità: capo b)- emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, indicate nelle dichiarazioni Iva e dei redditi, fatto commesso fino a luglio 1995; c)- truffa continuata aggravata commessa fino al 1995- ; d) bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della soc. GO RN dichiarata nel giugno 1996, concernente somme fatte confluire, tra l'altro, sulla soc. BeCa e a OR A.; d bis) - bancarotta fraudolenta per distrazione, ancora relativa alla soc. GO RN, e concernente gli importi
1 corrispondenti all'IVA non versata all'erario, per il 1995, nel giugno 1996; d ter) - fallimento della soc. GO RN come conseguenza di attività dolosa, nel giugno 1996- ed
-corruzione attiva del settembre 1995- ;
-la assoluzione in applicazione del principio di specialità (art. 15 c.p.) dal reato sub c), nei riguardi di BA LB, OR ON e BA TO ( per gli altri imputati dello stesso reato è maturata la prescrizione), nonché la assoluzione dai reati sub d bis) e d ter) pronunciata ne i confronti di T onelli, BA LB, OR, Lo VE, B RB
TO e LO.
Quanto al primo punto de duce che erroneamente la Corte ha ritenuto che difettasse 1 a condizione di procedibilità della estradizione per i reati diversi da quello di associazione
(per la quale invece era stata concessa dallo stato belga). Il PG evidenzia che la procedura per l'estensione della estradizione è in corso e che comunque quella concessa riguarda, ai sensi dell'art. 14 Conv. europea di estradizione, "il fatto” segnalato nella ordinanza cautelare e non la qualificazione giuridica ad esso attribuita. Nella specie tale fatto è quello comprensivo di tutti i reati per i quali il LI è stato rinviato a giudizio e cioè quelli di frode fiscale, truffa e corruzione che rappresentano i delitti fine del reato associativo.
In secondo luogo il PG lamenta la inosservanza dello stesso art. 14 della Convenzione che prevede la decadenza dalla clausola di specialità per l'imputato estradato che riacquisti la libertà in territorio italiano e vi rimanga, libero, per più di 45 giorni. La Corte avrebbe male interpretato la norma ritenendo che la decorrenza di detto termine non si produce fino al rilascio definitivo dell'imputato, ossia alla sua assoluzione o alla sua scarcerazione con un provvedimento non più modificabile. Inoltre non avrebbe considerato che, per i reti fine l'imputato è stato processato in stato di libertà, ciò che avrebbe reso inapplicabile la procedura di estradizione e quindi la regola di specialità (Sez. un. 30 ottobre 2003 n. 2
45276).
Quanto al secondo punto, in ordine alla assoluzione dal reato di truffa (c) il PG contesta la tesi della Corte secondo cui vi sarebbe concorso apparente tra tale imputazione e quella di frode fiscale (capo b) che sarebbe speciale rispetto alla prima invero diversi sono gli interessi giuridici protetti e le strutture delle due fattispecie.
2 In ordine alla assoluzione dal reato ex 1. fall. sub d bis) il PG contesta ancora una volta la tesi della Corte secondo cui non vi sarebbe stata naturalisticamente alcuna distrazione dalla massa dei beni della GO RN. La Corte aveva valorizzato il carattere fittizio delle
⚫ operazioni in virtù del quale la GO RN non incassava realmente l'IVA quando fungeva da cartiera. Perciò tale ammontare non poteva nemmeno essere oggetto di distrazione.
Invece, secondo l'accusa, tale distrazione ammontava a 3 miliardi, pari all'IVA pagata dagli acquirenti nazionali nel 1995 per effetto di una dolosa triangolazione, e non versata all'erario.
Ad avviso del PG quello della Corte sarebbe un ragionamento illogico e soprattutto immotivatamente diverso da quello del giudice di primo grado che aveva evidenziato come l'importo pari all'IVA veniva comunque realmente incassato dalle ditte che figuravano aver effettuato acquisti dalla GO RN, salva poi la relativa restituzione al versante.
In relazione alla assoluzione dal reato sub d ter) il PG ritiene viziato il ragionamento della
Corte per cui il mancato pagamento dell'IVA, traducendosi in una economia di costi per la
GO RN non poteva annoverarsi tra le cause del dissesto della società. Invece, sostiene il
PG, la istruttoria dibattimentale ha dimostrato che alla GO RN è stato dolosamente assegnato dagli imputati il ruolo di cartiera al fine di farla rimanere debitrice verso lo Stato
dell'importo dell'IVA e farla fallire, con corrispondente indebito vantaggio per altre società
del gruppo.
LI GU, nei confronti del quale la sentenza di I grado è stata confermata limitatamente alla imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali
(fatto del settembre 1995) deduce
I) violazione dell'art. 267cpp perché era stata disattesa dalla Corte di merito la propria eccezione sulla congruità della motivazione di una serie di decreti མ
autorizzativi di intercettazioni che indicava analiticamente. La Corte aveva sostenuto che essi erano ben motivati per relationem mentre la difesa sosteneva e sostiene che tale motivazione è solo ripetitiva della formula normativa e non dà conto del ragionamento e del vaglio critico effettuato dal giudice che l'ha formulata, soprattutto in riferimento al requisito della "necessità" del mezzo
3 istruttorio e tenuto conto dei criteri fissati dalle Sezioni unite nella sentenza del
2000;
violazione dell'art. 268 comma 3 cpp dovuta al fatto- invero eccepito per la prima II) volta con il ricorso per cassazione ma rilevabile di ufficio dal giudice di legittimità in quanto questione di inutilizzabilità del mezzo- che le intercettazioni erano state eseguite mediante impianti esterni senza però che fossero emessi i decreti di cui all'art. 268 comma 3 cpp;
violazione dell'art. 513 cpp che, all'epoca della acquisizione delle dichiarazioni III)
dei coimputati EL e ZZ, prevedeva che la lettura dei verbali in assenza dei dichiaranti e la loro conseguente utilizzazione nei confronti di terzi potesse avvenire soltanto con il "consenso" di questi ultimi. Tale principio valeva anche in relazione alle dichiarazioni del coimputato dello stesso reato (sent. C.cost. n.
316 del 1998) e non era possibile, per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale, fare ricorso, in mancanza di consenso, alla utilizzazione come prova a seguito della lettura. La Corte non avrebbe dovuto, in altri termini, ignorare che la posizione del coindagato dichiarante era equiparata a quella di
“imputati in procedimento connesso per i quali si è proceduto separatamente"; avrebbe dovuto far sì che EL e AZ fossero citati e, in mancanza di presentazione, accompagnati coattivamente;
registrato l'eventuale rifiuto a sottoporsi ad esame, dare corso, infine alla lettura delle loro dichiarazioni;
violazione dell'art. 603 cpp per avere la Corte rigettato la richiesta di riapertura IV)
della is truttoria dibattimentale, ritenendo no n ne cessario procedere a lla perizia contabile sollecitata dalla difesa: con tale perizia sarebbe stato possibile accertare una volta per tutte la fittizietà o, come invece sostenuto dall'imputato, la effettività delle operazioni commerciali di compravendita delle carni, sulle quali era stato basato l'intero impianto accusatorio;
३.
violazione del Trattato di Schengen ratificato nel 1997 a causa dell'utilizzazione V) processuale di informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza (testi GA e
ZO) nella collaborazione con l'omologo organo belga, ma senza il necessario consenso dello Stato estero;
violazione dell'art. 192 comma 3 cpp e 416 cp. La Corte avrebbe aderito VI) supinamente alle motivazioni della sentenza di I grado senza replicare alle osservazioni de lla difesa s ulla a ttendibilità delle chiamate di c orreo. La stessa
Corte si sarebbe adagiata sulla ammissione da parte del EL e soprattutto del
ZZ circa la emissione di fatture per operazioni inesistenti ma avrebbe ignorato che addirittura la consulente del PM Rizzo, aveva negato alla società
GA così come alla soc. TO RN la natura di cartiera mentre l'altro consulente Castelli aveva negato che la triangolazione comportasse la fittiziatà di una parte delle operazioni documentate. In breve, non poteva negarsi che i quantitativi di merce (carni) fossero stati realmente acquistati e pagati presso il fornitore estero e che a sua volta, il destinatario finale in Italia di tali merci le avesse comperate e pagate all'intermediario nazionale. E tali ultime operazioni, cioè le movimentazioni di denaro per i pagamenti erano state effettivamente riscontrate dalla GdF. Questa aveva rilevato la correttezza contabile delle società
coinvolte e il solo fatto irregolare, il mancato versamento dell'IVA tuttavia contabilizzata, non costituisce reato. Non poteva ravvisarsi alcun vincolo associativo fra i rappresentanti delle società coinvolte per il semplice fatto che ciascuno dei soggetti giuridici della triangolazione perseguiva un proprio autonomo fine di guadagno, antitetico rispetto a quello degli altri. Il difensore cita poi alcune telefonate (quella dell'11 aprile 1995, del 30 maggio 1995) per dimostrare che i giudici di merito le hanno mal interpretate o non interpretate, con conseguente travisamento del fatto;
VII) (motivo erroneamente rinumerato col VI in ricorso) Il trattamento sanzionatorio è stato determinato senza la dovuta motivazione ai sensi dell'art. 133 cp;
infatti la
Corte ha giudicato negativa la personalità dell'appellante sottolineandone la fuga all'estero laddove invece è accaduto che LI si trovasse in Belgio all'atto della emissione della misura cautelare e dell'inizio della procedura estradizionale;
egli inoltre è rimasto contumace, si, ma solo in appello e comunque in ossequio 2
ad un diritto il cui esercizio non può costituire motivo di valutazione da parte del giudice.
5 BA LB, nei cui confronti la sentenza di I grado è stata confermata in relazione ai associazione per delinquere- e d) bancarotta fraudolenta nel fallimento della soc. capi a)
GO RN deduce la violazione dell'art. 603 cpp negli stessi sensi sopra elencati sub IV); I)
la violazione dell'art. 267 cpp negli stessi sensi sopra indicati sub I); II) la violazione del Trattato di Schengen ratificato nel 1997 negli stessi sensi III)
indicati sopra sub V); la violazione dell'art. 192 comma 3 cpp e 416 cp. negli stessi sensi indicati IV) sub VI a proposito del LI); in particolare sottolinea il ricorrente che era del tutto insufficiente la motivazione inerente il reato di bancarotta fraudolenta. La assunta distrazione di circa 900 milioni di lire in danno della GO RN in realtà aveva rappresentato il pagamento di un debito nei confronti di BA che era titolare della ditta individuale Be.Ca. La
GO RN vantava un notevole attivo fino a tutto il 1993 sicchè la richiesta di pagamento del debito, ammessa dall'art. 1186 c c anche nei confronti del debitore insolvente, non poteva certo avvenire nella consapevolezza di determinare un serio indebolimento della società.
Ancora la assunta distrazione di circa 80 milioni in favore di OR A.
il quale era creditore della società GO RN, aveva determinato al più, una condotta rilevante a titolo di bancarotta preferenziale;
violazione dell'art. 133 cp per a vere la Corte omesso di motivare sulla V) congruità della pena proposta per il patteggiamento e sul diniego delle attenuanti generiche.
OR ON, nei cui confronti la sentenza di I grado è stata confermata in relazione
$
☑ associazione per delinquere- e d) bancarotta fraudolenta nel fallimento dellaai capi a) 4
soc.GO RN deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo lamenta che la sentenza di secondo grado abbia del tutto ignorato le deduzioni difensive contenute nei motivi di appello.La difesa aveva sostenuto che finchè il OR era stato responsabile della gestione della soc. GO RN la contabilità e i versamenti dell'IVA erano risultati regolari, così come la attività di importazione della carne senza la intermediazione di cartiere. In costanza di tale situazione quindi nel 1993, era stato attivato, ad avviso dei giudici, il meccanismo truffaldino che, senza a lcuna logica, e ra s tato a ttribuito anche a 1 S anacore in qua lità di organizzatore. Gli elementi di accusa erano stati individuati nel tenore di quattro telefonate intercettate, nelle quali si faceva il nome del OR: non era però stato considerato che l'imputato, come fatto presente nei motivi di appello, non aveva interloquito in dette telefonate né era stato visto frequentare gli stabilimenti della GO RN. La sentenza si era limitata ad attribuire la responsabilità al OR quale "gestore di fatto”
e beneficiario delle operazioni, ignorando il dato della cessazione della sua carica in epoca antecedente a quella della assunta organizzazione del sistema delle cartiere. Aggiunge il difensore che vi sarebbe illogicità nel ragionamento seguito dai giudici di merito per cui un soggetto, come il
OR, che aveva a lungo svolto la effettiva attività di importatore di carne, avrebbe poi impiantato il sistema delle cartiere da gestore occulto, per beneficarne tanto tempo dopo le sue dimissioni. La Corte avrebbe dovuto piuttosto considerare gli elementi prospettati dalla difesa e che, essendo antecedenti storici della vicenda, avrebbero consentito una ricostruzione logica della stessa in termini totalmente diversi.
Quanto poi all'epoca nella quale la GO RN era stata utilizzata come cartiera, il ruolo del OR non era stato evocato nemmeno dalle chiamate in correità che avevano riguardato il solo LI.
F
La Corte aveva poi del tutto ignorato la prova documentale, fornita dalla 5
difesa, sulla attività di importazione di vitelli vivi destinati all'ingrasso posta in essere dalla azienda di famiglia del ricorrente assieme alla GO
RN e tale attività avrebbe dovuto costituire la chiave di interpretazione di due telefonate interpretate invece dai giudice per affermare la ingerenza, nel 1995, di OR nella attività della GO RN.
7 Era cioè accaduto che la sentenza di I grado avesse interpretato il contenuto di una delle telefonate in relazione all'importo di una fattura, per desumere che poiché nella conversazione si parlava di una '
restituzione di IVA al OR, quella fattura era falsa. Sul punto però la difesa, nei motivi di di appello, aveva rappresentato l'esistenza di una fattura per una operazione reale dell'importo di 138 milioni chiedendo che una perizia contabile desse conto di tale spiegazione. La Corte aveva rigettato la richiesta del tutto immotivatamente.
La difesa aveva ancora prospettato la assenza di movimentazioni fra la
GORN e società riconducibili al OR ma tale allegazione era stata parimenti ignorata ed era stata ricondotta la responsabilità del ricorrente a due operazioni per l'importo complessivo di 180 milioni di lire. La Corte aveva ignorato la allegazione del ricorrente che si era trattato di partite di giro per il pagamento di una fornitura.
Quanto alla distrazione operata, secondo l'accusa, nel 1995, la Corte l'ha ritenuta provata per la inesistenza di operazioni effettive fra la F GO
RN e la soc. Be.Ca. Ma non ha spiegato perché ha ritenuto coinvolto il
OR e non i responsabili della società menzionata che avrebbero dovuto essere i beneficiari della operazione. In secondo luogo non ha spiegato come mai una società, come la GO RN, che poneva in essere operazioni fittizie avrebbe potuto disporre di fondi e subire perdite di bilancio. Anche le dichiarazioni di ZZ avevano sostenuto l'esistenza della cartiera ma non la percezione di somme da parte di OR.
Il ricorso del PG deve essere accolto nei termini che si indicheranno.
Sulla declaratoria di improcedibilità riguardante il LI, questa Corte osserva che la decisione della Corte di merito è interamente condivisibile e non presenta le aporie che il requirente ha evidenziato nel proprio ricorso.
8 Deve prendersi le mosse, esattamente come ha fatto il ricorrente, dal rilievo che il principio di s pecialità (art. 721 cpp e 14 C onv eur. E str.) p reclude 1 a possibilità di s ottoporre a restrizione della libertà personale e di giudicare una persona per un fatto anteriore alla
* consegna che sia diverso dal quello per il quale l'estradizione è stata concessa. (da ultimo
SSUU 30 ottobre 2003 Andreotti;
SSUU 28 febbraio 2001 Ferrarese)
Per la esatta definizione della nozione di “fatto diverso", che rappresenta il discrimine della applicazione legittima o meno, del principio di specialità, il Procuratore sollecita a tenere conto della motivazione della ordinanza di custodia cautelare emessa nel febbraio 1996 del
Gip di Marsala e posta a fondamento della istanza di estradizione.
La Corte, dal canto suo, ha affermato che l'estradizione nei confronti del LI venne chiesta ed ottenuta solo per il reato associativo e non per i connessi reati di natura tributaria e fallimentare.
Tale dato di fatto non è contestato dal Procuratore generale il quale, nel ricorso, ha aggiunto che è stata attivata la procedura per la estensione della estradizione anche ai reati diversi da quello associativo.
Già tale osservazione comporta da sola che il contenuto della ordinanza cautelare come criterio per individuare i fatti illustrati nella richiesta di estradizione non sarebbe esaustivo e certamente non risolve la questione in riferimento ai fatti di rilievo penale consumati in epoca successiva, dovendosi considerare che il fallimento- elemento costitutivo dei reati fallimentari è di quattro mesi posteriore.
A ciò va aggiunto che da una nota del Ministero della Giustizia Direzione generale
Giustizia penale- versata in atti (2 agosto 2006), si evince che la richiesta di estensione della estradizione cui il PG ha fatto riferimento non è stata avanzata dal Ministro al Regno del
Belgio, in mancanza dei requisiti di legge
In base al complesso degli elementi fin qui ricordati può dunque affermarsi che per i fatti diversi da quello per il quale fu emesso il titolo restrittivo- cioè il reato associativo- il LI non è stato estradato né lo Stato Belga ha prestato il consenso all'esercizio della giurisdizione italiana e difetta dunque la relativa condizione di procedibilità.
Non può d'altra parte trovare spazio la tesi del PG secondo cui il reato associativo provvisoriamente contestato nella ordinanza cautelare posta a fondamento della domanda di estradizione dovrebbe essere ritenuto comprensivo, in punto di fatto, anche di tutte le fattispecie concrete successivamente contestate in modo autonomo come reati-fine.
9 Ciò che rileva, nella prospettiva della esatta regolamentazione dei rapporti tra Stati sovrani e di garantire una adeguata difesa dell'interessato nelle procedure che lo attingono, è infatti che gli elementi costitutivi della fattispecie per la quale si attiva la domanda di estradizione siano bene esplicitati in tutte le peculiarità che li rendono capaci di ingenerare effetti processuali.
Infatti è su tale perimetro che la domanda di estradizione viene esaminata ed eventualmente accolta o respinta dallo Stato richiesto, com'è dimostrato anche dal fatto che la Convenzione
e la sua legge di esecuzione (n. 300 del 1963, art. 14 lett. b) segnalano persino i limiti della possibilità di modifica della qualificazione giuridica del fatto per il quale l'estrazione è stata concessa, statuendo che allorquando la qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato cosi nuovamente qualificato consentano l'estradizione>>.
In tale prospettiva, quindi, la giurisprudenza ha osservato che il principio di specialità di cui all'art. 14, primo comma, della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in
Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, è da ritenere osservato quando, nonostante in sede di condanna i fatti contestati siano stati oggetto di un "ridimensionamento", l'accadimento storico con riguardo al quale sia stata concessa l'estradizione dall'estero risulti nei suoi elementi costitutivi corrispondente a quello per il quale è intervenuta condanna, secondo un criterio non molto disuguale da quello posto a base dell'art. 477 cod. proc. pen. 1930 e 521 cod. proc. pen. 1988. Con la conseguenza che solo il fatto diverso vale a far ritenere violato l'art. 14, primo comma, della detta Convenzione>>. (Sez. VI, 15 aprile 1992, Annunziata rv
190871).
Analogamente è stato osservato che non è ravvisabile violazione del principio di specialità,
quando il giudice a ttribuisca, c on la sentenza, ai fatti per i qua li l'estradizione sia stata
-
concessa, una "diversa qualificazione giuridica” rispetto a quella del provvedimento di estradizione, quando l'accadimento storico, così come contemplato in detto provvedimento, risulti nei suoi elementi costitutivi corrispondente ai fatti per i quali è intervenuta condanna, siapure in parte specificati secondo modalità della condotta che non incidono sulla sostanza della contestazione, in quanto solo il fatto diverso è riconducibile entro l'ambito operativo
10 della clausola di specialità.(Sez. VI, 4 giugno 1997, Finocchi, rv 211004; conf. 5 dicembre
2002 rv 222991).
La diversità del fatto che il principio di specialità valorizza è dunque quella già posta in evidenza dalla giurisprudenza in tema di art. 521 cpp e cioè è rappresentata dalla ご
l'immutazione del fatto di rilievo: quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta (Sez. I, 14 aprile 1999, Iacovone,
rv 213459).
Significativo, al riguardo è anche l'apporto della giurisprudenza in tema di "ne bis in idem", quella cioè secondo cui tra il reato associativo e il reato fine non può che esservi diversità naturalistica e giuridica per la semplice ragione com'è dimostrato dal fatto che i due reati concorrono materialmente (Sez. I, 23 ottobre 2000, Fumo, rv 218178).
Soccorre infine anche il principio affermato dalle Sez. un. nella sentenza n. 17 del 2000
(Primavera), rv 216661, secondo cui in ipotesi di contestazione, in unico capo di accusa, di imputazione di associazione per delinquere e di singoli episodi di fatti di reato, alla cui realizzazione il sodalizio criminoso sia ritenuto finalizzato, il giudice del merito, qualora ritenga non provato il reato associativo, ben puo' affermare la responsabilita' per uno o piu' tra i reati fine, solo se il "fatto" sia compiutamente descritto, nelle sue componenti oggettive e soggettive, anche se sia stata omessa la specifica indicazione della disposizione che prevede e punisce il reato fine.
Dal chè si evince ancora una volta l'imprescindibilità, anche ai fini che ne occupano, della insufficienza di una contestazione onnicomprensiva e della necessità, all'opposto, che i diversi fatti di rilevanza penale siano enucleati in modo specifico nei loro elementi costitutivi perché la contestazione sia produttiva di effetti giuridici. 3
Applicando i detti principi al caso di specie, è da escludere che la contestazione del reato associativo possa ritenersi comprensiva, anche solo in fatto, della contestazione dei reati fine, no n essendovi a lcuna possibilità di coincidenza ne i rispettivi e lementi costitutivi e dovendosi considerare che il reato associativo ben poteva essere apprezzato anche in
11 چرا assenza della materializzazione delle condotte integranti i reati per cui il sodalizio stesso era stato concepito.
Se, d'altra parte, gli elementi costitutivi dei reati fine fossero gli stessi già acquisiti all'atto
: della emissione del provvedimento custodiale, se ne sarebbe fatto uso per la estensione del 2
titolo a quel momento stesso, ricorrendo le soglie edittali di pena.
In ordine alle ragioni di assunta estinzione del principio di specialità si osserva quanto segue.
Il rilievo per cui, comunque, il LI sarebbe decaduto dalla tutela del detto principio per aver soggiornato in Italia, da libero, più di 45 giorni, deve ritenersi correttamente respinto dalla Corte di merito secondo cui il detto termine, previsto dall'art. 721 cpp, deve essere computato a far data dalla liberazione definitiva dell'estradato, per tale intendendosi quella che dipende da una sentenza di assoluzione o da un provvedimento di scarcerazione non modificabile, nella specie non emessi.
Il dato letterale del precetto evocato appare tale da fugare ogni dubbio.
La de roga al principio di s pecialità è da ta dal fatto che "l'estradato, a vendone a vuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione".
Nel Rapporto esplicativo alla Convenzione europea si sottolinea al riguardo che l'espressione "avendone avuta la possibilità" è stata adottata in luogo di quella originaria che faceva semplicemente riferimento allo stato di libertà dell'imputato ("been free"), proprio a causa del suo senso più generale e della interpretazione meno restrittiva che essa consentiva.
In più, a titolo di esempio di tale più favorevole interpretazione, vi si citano evenienze
(malattie, indigenza dell'interessato) atte a integrare altrettanti casi di impossibilità materiale all'espatrio e quindi di ostacolo alla decorrenza del termine dei 45 giorni.
E' da ritenere che una interpretazione ragionevole imponga di ritenere equiparabili a siffatti casi di impossibilità materiale evidentemente non assoluta- quelli di impossibilità giuridica, cogenti sebbene anch'essi non in termini di assolutezza.
Nella specie risulta dalla sentenza di appello e non è contestato dal ricorrente PG che l'imputato sia stato scarcerato nel luglio 1997 per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari.
12 Ebbene, ritiene questa Corte che il provvedimento di scarcerazione per revoca di misura cautelare, fondata sulla cessazione delle esigenze cautelari non possa essere qualificata titolo di "definitiva liberazione".
Infatti, il giudicato in materia cautelare, come è noto, è ammesso "allo stato degli atti" ed è
-
sempre consentita una diversa valutazione quando muti la prognosi sulle dette esigenze.
La norma dell'art. 721 e quella della Convenzione che ne costituisce il presupposto hanno evidentemente inteso, sul punto, introdurre una deroga al divieto di azione penale per i fatti diversi da quelli oggetto di estradizione (ove anteriori), solo quando il comportamento dell'imputato sia indicativo di una scelta piena di accettazione della giurisdizione dello
Stato alla quale, altrimenti, sarebbe sottratto.
Ed è perciò che accanto al dato della liberazione dell'interessato, per la decorrenza dei 45 giorni, è richiesto quello, qualificante, del carattere "definitivo" della liberazione. Di esso, seguendo l'interpretazione proposta dal PG, si darebbe una lettura "abrogatrice" perché se è indubbio che la revoca della misura cautelare per cessazione delle esigenze è fonte di
"liberazione", è altrettanto indubbio che si tratta di una liberazione non definitiva perché revocabile alla presenza di comportamenti significativi dell'interessato.
L'indagato scarcerato nelle condizioni dette non è libero di scegliere se restare o meno sul territorio nazionale perché, come giustamente evidenziato nella sentenza impugnata, una sua opzione nel secondo senso sarebbe agevolmente valorizzabile proprio nel procedimento cautelare per ripristinare la misura e quindi la permanenza sul suolo italiano è niente più che l'assoggettamento alle condizioni previste o sottintese dal codice affinché la sua condotta sia considerata conforme alla prognosi formulata per la scarcerazione. In tal senso si è da ultimo pronunciata Sez. I, 6 aprile 2006, Seghieri, rv 234261 proprio in tema di revoca di misura cautelare;
in senso analogo, v, Sez. I, 12 aprile 2005, rv 231802, relativa invece a soggetto liberato ma sottoposto a divieto di espatrio;
v. anche Sez. I, n. 4711 del 1999, il cui principio di diritto è che la mancanza di passaporto o di a Itro valido do cumento p er l'espatrio costituisce impedimento giuridico all'allontanamento dal territorio dello Stato, con 2.
conseguente permanenza del principio di specialità e dei connessi privilegi in tema di libertà personale e soggezione a provvedimento di estradizione>>).
13 Il terzo profilo dello stesso motivo di ricorso è dato dall'assunto per cui il processo a carico :
del LI, per i reati non compresi nella estradizione, è avvenuto nei confronti di soggetto libero e quindi sarebbe al di fuori delle limitazioni sopra dette.
L'assunto non è condivisibile dal momento che, una volta attivata con successo la procedura こ
di estradizione, la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea introduce ed opera come "condizione di procedibilità" dell'azione penale e del successivo giudizio per tutti gli altri fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata concessa, con la conseguenza che l'attività compiuta dall'esercizio dell'azione penale fino alla sentenza di appello deve essere considerata
"tamquam non esset". Ciò, a differenza di quella antecedente al detto esercizio, come quella di indagine necessaria ad evitare la dispersione della prova fino alla conclusione del procedimento di estradizione o ai fini di ottenere una estradizione suppletiva (Sez. I, 7 luglio
2005, Argenti, rv 232110; Sez. un. n. 8 del 2001, rv 218767).
D'altra parte non vale l'obiezione che il soggetto ha comunque partecipato da libero al processo per i detti reati.
Infatti, le Sezioni unite (sent, n, 45276 del 2003) hanno evidenziato che il principio di specialità non è applicabile allorché la relativa procedura per esso non sia stata attivata, mentre per altri fatti abbia avuto esito negativo, non essendo stata accolta la domanda di estradizione presentata al Governo dello Stato straniero. Ma nel caso preso in esame da tale sentenza è mancata la presenza forzosa del soggetto nello Stato italiano e quindi l'esistenza stessa di un impegno a celebrare il processo in base alla procedura espletata, e cioè di una manifestazione della limitazione di sovranità fra Stati sottesa alla procedura pattizia, essendosi lo Stato italiano limitato a chiedere ed ottenere la partecipazione dell'imputato, rimasto detenuto all'estero, con mezzi telematici (videoconferenza).
In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha osservato anche che, affinché possa procedersi nei confronti di un soggetto anche per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione, deve raccogliersi il suo consenso che non può essere desunto 3
da comportamenti concludenti, ma deve essere formulato in modo "espresso" e formale
(Sez. I, 6 maggio 2004, Chioccia, rv 228206), come del resto richiesto dallo stesso art. 721
cpp.
14 ご
Sul secondo motivo di ricorso del PG, relativo alla contestata assoluzione del reato di truffa perché dalla Corte di merito ritenuta assorbita dal reato tributario, in rapporto di specialità con questa, si osserva che la violazione di legge segnalata sussiste.
La motivazione della assoluzione pronunciata dalla Corte è che il reato di truffa all'erario sub c) è contestato "con la stessa condotta" del reato tributario specifico ex art. 4 1. 516 del
1982. Mancherebbe il “quid pluris" che valga a differenziare le due condotte e a giustificare il concorso e ffettivo e non meramente a pparente. La condotta in esame, infatti, s arebbe quella dell'uso di documentazione fiscale ideologicamente falsa.
Il ragionamento del PG è basato sulla opposta considerazione che le due norme tutelano interessi giudici diversi e non sono sovrapponibili, quantomeno nel caso di specie.
I rilievi del PG sono da accogliere sia pure per ragioni in parte diverse.
In primo luogo il ragionamento seguito dalla Corte di merito presenta un difetto in punto di fatto.
I reati tributari contestati al capo b), e caduti nella declaratoria di prescrizione, sono quelli dati sia dalla "emissione" che dalla "utilizzazione" delle fatture per operazioni inesistenti, fatture indicate dal soggetto utilizzatore nelle dichiarazioni dei redditi (artt. 4 lett. d) ed f) 1.
516 del1982 e 2 e 8 d. lgs.74\2000).
Il reato di truffa è stato configurato, d'altra parte, in relazione alla interposizione di società
"cartiere" destinate ad apparire, col mezzo de lla emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, debitrici di Iva in luogo delle società effettivamente destinatarie degli acquisiti di merci, I va che poi ind ebitamente non versavano all'erario, con conseguente danno patrimoniale a carico di questo.
Ne consegue che, sostenere come fa la Corte, che si è in presenza della stessa condotta riferibile a d entrambe le fattispecie c riminose è frutto di un parziale travisamento. Tale assunto, può valere (ed eventualmente portare alla applicazione del principio di specialità) per le attività di "utilizzazione" delle fatture mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi, non potendosi dubitare che la mera "emissione" di fatture, destinate alla eventuale
+
utilizzazione da parte di soggetti terzi, non è sovrapponibile né in tutto né in parte alla condotta degli artifici e raggiri destinata a indurre in errore l'erario e a causargli un danno: quantomeno per la ragione che è attività prodromica a quella della utilizzazione stessa che è successiva ed eventuale e comunque non può mai essere valorizzata nemmeno come
15 sintomatica di un concorso fra i vari soggetti emittenti e utilizzatori, stante la precisa deroga all'art. 110 cp che sul punto è stata disposta dal legislatore del 2000 (art. 9).
Tale profilo non considerato dalla Corte di merito, giustifica l'annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame che muova dalla rilevata esclusione di concorso apparente fra condotta di “emissione" di fatture per operazioni inesistenti e condotta di truffa ai danni dello Stato.
In più, con riferimento alle condotte di "utilizzazione", la soluzione da dare al problema passa per l'utilizzazione di più di un criterio giuridico.
Come sottolineato anche da lla parte di g iurisprudenza di questa C orte che si basa sulla analisi strutturale della nozione di “stessa materia", il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale (rv 161481). Il confronto, cioè, va effettuato fra le norme, fra le fattispecie astratte, che vanno decomposte per verificare la sovrapponibilità dei singoli elementi. Non basta, viceversa, come ha fatto la
Corte di merito, partire dalla condotta in concreto posta in essere, da portare a raffronto con le diverse fattispecie astratte, per risolvere il dubbio sulla operatività del principio di specialità. Il rapporto fra condotta concreta e diverse disposizioni di legge è infatti materia dell'art. 81 cp sul concorso formale dovuto ad un'unica azione che violi più disposizioni di legge e da luogo non ad elisione di fattispecie ma a cumulo di pene.
Potrebbe soccorrere, poi, anche il criterio del confronto tra beni giuridici tutelati, così come si evidenzia nel recente intervento delle Sezioni unite (sentenza n. 27 del 2000, Di Mauro, sul tema analogo ma non uguale del concorso fra il reato di frode fiscale e quello di truffa comunitaria) che hanno risolto il dubbio in base alla evidente diversità del bene giuridico protetto (Cass., Sez. III, 7.11.1995, Ammirato, rv. 204228); tale evenienza è stata reputata indice della esclusione, anche in astratto, del principio di specialità e, ai fini del concorso formale, si è osservato che il delitto di frode fiscale può concorrere con quello di truffa comunitaria quando lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniuga con una distinta e autonoma finalità extratributaria, sempre che quest'ultima non sia perseguita dall'agente in via esclusiva.
16 Non altrettanto risolutivo, però, è il ricorso a tale criterio quando, come nel caso di specie, il bene giuridico tutelato da lle due norme a confronto sia lo stesso. L'identità del bene giuridico tutelato non è di per sé dimostrativa della operatività del principio di specialità,
* che è basato sul medesimo fatto di rilievo penale e non sul medesimo bene giuridico (Sez. un. 28 novembre 1981 Emiliani).
E questa è la ragione per la quale i rilievi del PG al riguardo non appaiono decisivi.
Non è stato, dunque, fatto buon governo del principio per cui in caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di determinate imposte, la ravvisabilita' del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato non costituisce violazione del principio di specialita' di cui all'art. 15 codice penale qualora dalla dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed inequivoca desunta dalle particolari modalita' esecutive della evasione fiscale (Sez. II, 23 giugno 1987, Agostini, rv 177503; analogamente v. Sez. III, rv 217178).
Si rileva quindi, che non si è tenuto conto, nell'ottica del "medesimo fatto”, dell'elemento obiettivo della “induzione in errore” e delle condotte ad essa eventualmente rapportabili, necessario nella condotta di truffa ed irrilevante in quello di frode fiscale.
In terzo luogo non si è valutato il profilo soggettivo, cioè il dolo che, nel reato tributario è configurato nella forma del "dolo specifico" di evasione fiscale e in quello di truffa nella forma della consapevolezza e volontà dell'ingiusto profitto patrimoniale effettivamente conseguito.
Si tratta di un accertamento cui la sentenza impugnata non ha attribuito il necessario rilievo,sia pure nei limiti del devoluto e poiché l'apprezzamento fattuale della valenza di tale relazione resta riservato al giudice di merito>>, se ne deve rilevare la omissione che è censurabile dal giudice di legittimità (SSUU Di Mauro del 2000)
Per le ragioni esposte non si condivide la diversa pronuncia di questa Corte secondo cui il delitto di frode fiscale, connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata, si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell'art. 640 cod. pen. >>(Sez. II, 29 gennaio 2004, Grieco, rv
228795).Tale sentenza, infatti, tralasciando del tutto il criterio strutturale, ha ritenuto esaustivo l'apprezzamento della sussumibilità della condotta concreta posta in essere dagli imputati, sia nell'una che nell'altra fattispecie e non ha riconosciuto valore a particolari in
17 fatto che, invece, possono avere valenza ai fini della delineazione differenziata delle due fattispecie e del loro concorso reale.
L'annullamento con rinvio sul punto delle assoluzioni di BA LB, BA
TO e OR ON non è precluso dalla attualità di cause estintive posto che il titolo del reato aggravato, in assenza di attenuanti bilanciate, comporta che la prescrizione non è maturata.
Sulla impugnazione del PG avverso la assoluzione dal reato sub d bis) si osserva che la bancarotta fraudolenta per distrazione era stata delineata, dalla accusa, in riferimento agli importi miliardari di IVA che gli imputati avrebbero distratto dalle casse della società GO
RN, “cartiera" poi dichiarata fallita, importi da quella ricevuti per la rivendita della merce agli acquirenti nazionali del gruppo.
La tesi della Corte è che poiché la società GO RN aveva agito da cartiera, erano state messe in scena operazioni commerciali fittizie con passaggi altrettanto fittizi di somme di denaro: non si poteva pertanto ipotizzare la distrazione di un bene fittizio.
Tale assunto, come rilevato dal PG ricorrente, ribalta in modo apodittico e illogico la contraria affermazione del giudice di primo grado che aveva argomentato come gli importi di IVA dovessero intendersi effettivamente distratti perché essi venivano realmente versati dalle società che acquistavano dalla GO RN. E ciò allo scopo di rendere credibili le operazioni fittizie.
Il versamento era tanto reale che gli importi erano oggetto di una successiva restituzione a chi li aveva versati, con corrispondente distrazione degli stessi rispetto ai fini societari per i quali erano presenti nelle casse della fallenda.
Sul punto, essendo riscontrabile il travisamento della prova, si impone un nuovo giudizio della Corte.
Anche la assoluzione da 1 r eato s ub dt er) pronunciata ne i confronti di Ba AR LB,
OR, EL e Lo VE è affetta dallo stesso vizio di illogicità.
La sentenza impugnata si limita alla secca affermazione che il mancato pagamento di un tributo non può essere causa di fallimento dolosamente cagionato perché si risolve semmai in una economia di spesa per la società. Non contrasta con la dovuta logicità e completezza
18 la opposta affermazione del giudice di primo grado per cui vi era la dimostrazione che tale á
distrazione fosse stata dolosamente preordinata proprio per causare il dissesto della GO
RN. Deponeva in tale senso la trasformazione della società da operativa in cartiera, cioè titolare di operazioni fittizie, con corrispondente e dimostrato vantaggio per le società del A
gruppo che beneficiavano dei depauperamenti cagionati alla società GO RN.
La impugnazione del PG che riguarda LO in relazione ai reati sub d bis) e d ter) invece è inammissibile perché lamenta di un profilo di illegittimità non decisivo
(configurabilità giuridica del reato invece esclusa dalla Corte): la assoluzione nei confronti di tale imputato è stata infatti pronunciata "per non avere commesso il fatto” ossia, come si legge a pag. 28, in mancanza di prove sul suggerimento dato dal'imputato a chiunque per impossessarsi del denaro della società.
Il ricorso di LI è invece infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo, col quale si fa valere la assunta violazione del dovere di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, è inammissibile sia per la genericità che lo connota, sia per la manifesta infondatezza.
Sotto il primo profilo si osserva che sebbene i decreti che si assumono viziati sono stati indicati per numero progressivo, il ricorrente avrebbe dovuto specificare le ragioni dell'interesse a tale doglianza e segnatamente il rilievo decisivo, ai fini della tenuta della motivazione, dell'accoglimento della eccezione sollevata. Perché è noto che in tanto la inutilizzabilità del o dei decreti autorizzativi può essere pronunciata da questa Corte, in quanto sia rilevante, per la completezza dell'argomentare, il mezzo di prova costituito dalle dichiarazioni intercettate in base a quel decreto.La Corte di cassazione, infatti, deve essere posta nelle condizioni di effettuare la c.d. prove di resistenza della motivazione e dichiarare la inammissibilità del motivo di ricorso quando la motivazione della sentenza non sarebbe sostanzialmente int accata da lla in utilizzabilità di t aluni mezzi p robatori utilizzati, tra g li altri, dal giudice del merito (V. Sez. VI, 22 febbraio 2005, rv 231832; rv 226972).
Nel merito, la questione è comunque infondata.
Il ricorrente cita la sentenza delle Sezioni unite del 21 giugno 2000, Primavera, la quale ha stabilito i canoni della motivazione per relationem del provvedimento giudiziale.
19 Tale sentenza, che indubbiamente richiede, come ha sostenuto il ricorrente, una motivazione che sia dimostrativa dell'autonoma valutazione effettuata dal giudice anche sull'atto richiamato, non ha mancato però di sottolineare, scendendo nel concreto di una motivazione per relationem di decreti autorizzativi di intercettazione, che sono idonee e rilevanti ai fini che ne occupano le informazioni legittimamente acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al P.M. e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni>>, una volta che le informative siano state allegate ai decreti e portate quindi a conoscenza, quantomeno legale, dell'interessato.Concetti in tutto analoghi ha esposto la sentenza SSUU Gatto del 2004 (rv 226485).
Nella specie la Corte di merito ha affermato che tale allegazione è stata realizzata e su tale attestazione non si registra la contestazione di alcuno.
Ciò posto, va poi rilevato che questa Corte, giudice del fatto sulla questione processuale, ha accertato mediante acquisizione del fascicolo che la stragrande maggioranza dei decreti menzionati è retta da una motivazione che impropriamente è detta per relationem perché nella sostanza consta di una compiuta analisi del lavoro investigativo del Nucleo regionale di PT di Palermo e dello SVAD di Trapani, con menzione del sistema di trangolazione al quale avevano dato vita le società facenti capo agli imputati, al fine di evadere l'IVA.
Soltanto la motivazione dei decreti menzionati come nn. 79 e 82, risalenti al marzo 1995 e antecedenti a quelli sopra citati del luglio successivo, recano una motivazione per relationem nel senso del rimando al contenuto di informative di PG.
In riferimento al decreto del marzo 1995 soltanto tra l'altro il solo apparentemente rilevante per il ricorrente che si duole delle interpretazione di due telefonate dell'aprile e maggio 1995- va comunque rilevato che una valutazione sia pur minimale delle informative e del requisito della indispensabilità della intercettazione è presente nel detto decreto ove sono citati, sia pure in estrema sintesi, i fatti in corso di accertamento, le società interessate,
e le fonti investigative valorizzate.Non può dunque correttamente parlarsi di assenza di motivazione ma, semmai, e solo in ipotesi, il dubbio avrebbe potuto attenere alla sua sufficienza che, come è noto, anche in base alla sentenza Primavera, dà luogo semplicemente a nullità di ordine generale soggetta a sanatoria se non eccepita nel primo atto utile.
20 Il secondo motivo si presta in primo luogo agli stessi rilievi di inammissibilità per genericità indicati a proposito del primo motivo.
Anche in riferimento alla questione in esame, deve poi sottolinearsi che l'accertamento compiuto da questa Corte ha portato ad appurare che, dei decreti indicati, la maggioranza
(nn. 126, 79, 82, 131, 130, 125, 124,123) ha disposto l'ascolto presso impianti non esterni.
Degli altri, la quasi totalità che pure aveva disposto, senza la necessaria motivazione,
l'ascolto presso impianti della PG ha dato “esito negativo” e quindi il ricorrente non ha interesse a dolersi del relativo vizio.
Il solo decreto n. 133 del 1995, relativo ad una specifica utenza (091472244) in uso a
LoVE, presenta il vizio dedotto ma non è dato apprezzare la rilevanza della questione dal momento che anche le telefonate citate nei motivi di ricorso non vedono come interlocutore il Lo VE.
Il terzo motivo è da rigettare.
Con esso si deduce che le dichiarazioni accusatorie di EL e ZZ sarebbero state acquisite in violazione dell'art. 513 cpp, nel testo inciso dalla sentenza della C. cost. n.316 del 1998.
Ad avviso del ricorrente, la norma prevedeva, all'epoca della acquisizione dei verbali, che quando il coindagato in procedimento connesso che aveva reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari fosse rimasto assente o contumace o avesse rifiutato di rispondere, era necessario il previo "consenso" delle parti contro cui tali dichiarazioni erano pronunciate.
La sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, poi, aveva inciso sull'art. 210 cpp prevedendone l'estensione all'imputato nel medesimo procedimento, per fatti riguardanti la responsabilità di terzi. Aveva anche dichiarato la illegittimità dell'art. 238 sulle modalità di acquisizione di verbali di altro procedimento.
L'effetto era stata la equiparazione del coimputato nel medesimo procedimento dichiarante erga alios e quella dell'imputato nel procedimento connesso contro il quale si procede separatamente.
+
La Corte di merito, avrebbe dovuto dunque rilevare che le dichiarazioni di EL e di
ZZ sottostavano al medesimo regime acquisitivo: cioè gli imputati avrebbero dovuto essere citati ad istanza di parte, avrebbero dovuto poi essere oggetto di provvedimento di
21 accompagnamento coattivo ed infine, in caso di rifiuto di rispondere, si sarebbe potuto S
procedere alla acquisizione dei verbali anche in mancanza di consenso degli interessati. t
* Orbene, si legge a p. 48 della sentenza di I grado che le dichiarazioni di "ZZ e EL- coimputati che si sono sottratti all'esame (il primo avvalendosi della facoltà di non rispondere e il secondo rendendosi irreperibile) sono state inserite nel fascicolo per il dibattimento alle udienze del 10 febbraio 2000, e del 22 dicembre 1999".
Dalla sentenza di appello (pag. 8) si evince poi che la acquisizione del verbale delle dichiarazioni del coimputato EL avvenne dopo che il PM, essendo il medesimo rimasto contumace, ne richiese la citazione come teste per l'udienza del 13 dicembre 1999. Non essendosi presentato, il Tribunale ne dispose l'accompagnamento coattivo e, sul presupposto della sua irreperibilità, dispose la lettura dei verbali di interrogatorio. Per quanto riguarda ZZ, imputato in procedimento connesso e separato, si legge a pag. 13 della sentenza di II grado che il Tribunale, avutane la presenza e raccolta la sua volontà di non rispondere, ne acquisì i verbali di interrogatorio.
In punto di fatto appare dunque evidente che la procedura che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere rispettata, lo fu pedissequamente.
In punto di di ritto, poi, è appena il caso di ricordare che 1 a norma dell'art. 5 13 cpp, all'epoca della acquisizione dei verbali ed anche della pronuncia della sentenza di I grado, era già stata oggetto della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 361 del 1998, ben citata non solo nelle sentenze di merito ma anche nei motivi di ricorso del LI.
La sentenza rilevò la irragionevolezza del disposto dell'art. 513 comma 2 ed anche di quello del comma 1 (per la modifica del quale ritenne però sufficiente intervenire, indirettamente, incidendo sull'art. 210 cpp), nella parte in cui ammettevano la dispersione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari contro terzi sia dall'imputato nello stesso reato che dall'imputato nel procedimento connesso separatamente giudicato, lasciando il dichiarante e le parti arbitri di produrre tale effetto sottraendosi all'interrogatorio in dibattimento o negando il consenso alla acquisizione.
Così il giudice delle leggi ha censurato la norma del comma 2 dell'art. 513, stabilendo che quando la persona i ndicata da ll'art.210 cpp, ossia l'imputato in procedimento connesso, rifiuti o comunque ometta di rispondere in tutto o in parte su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza
22 : dell'accordo delle parti, si applica l'art. (all'epoca vigente) 500 comma 2 bis e 4 cpp: cioè la contestazione e la acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
E tale procedura è quella applicata nei confronti del ZZ.
La sentenza della Corte costituzionale, poi, ha inciso anche sulla utilizzabilità delle dichiarazioni, riguardanti terzi, rese nella fase delle indagini dal soggetto imputato nel medesimo procedimento, regolata dal comma 1 dell'art. 513 e, prima della pronuncia additiva, acquisibili solo con il consenso degli interessati in caso di contumacia, assenza o rifiuto di rispondere del dichiarante stesso.
La Corte ha inteso risolvere il dubbio di costituzionalità intervenendo sull'art. 210. Ha
rilevato che il dichiarante erga alios, sia imputato nel medesimo procedimento che in separato procedimento c onnesso, è sostanzialmente i dentica, in quanto l'esame sul fatto altrui viene condotto su un imputato che assume l'una piuttosto che l'altra veste per ragioni meramente processuali e occasionali. Sicchè la Corte ha ritenuto che l'art. 210 cpp, prevedente per l'imputato in procedimento connesso l'obbligo di presentarsi al giudice e l'accompagnamento coattivo, dovesse valere anche per l'esame al dibattimento dell'imputato nel medesimo procedimento, limitatamente ai fatti concernenti la responsabilità di altri, già rese nella fase delle indagini.
Così inteso l'art. 210, ne discendeva che nell'art. 513 comma 2 cpp fossero concentrate le posizioni sia del co-imputato nel medesimo procedimento che dell'imputato in procedimento connesso che rifiutassero di rispondere sul fatto altrui.
Per i soggetti come il EL, per i quali non è stata possibile assicurare la presenza al dibattimento per sopraggiunta irreperibilità, l'acquisizione delle dichiarazioni è stata possibile a norma dell'art. 513 cpp come interpretato dalla Corte costituzionale.
E' infine da ricordare che la giurisprudenza concordemente osserva che in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 1, commi 2 e 4, del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in 1. 25 febbraio 2000 n. 35, sulla attuazione della legge costituzionale di modifica dell'art. 111 Cost (giusto processo) e dall'art. 26, comma 4 della legge 1 marzo
·
23 valutazione della prova, ma altresì di formazione ed acquisizione della medesima rv
221017; SSUU n. 27 del 2000, non massimata sul punto).
Infine la Corte di merito ha correttamente dato conto di aver fatto applicazione del criterio previsto dalla citata 1 n. 35 del 2000 art. 1 comma 2 per cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità>>.(pag. 8 e 13).
Il IV motivo è infondato.
La richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per l'espletamento, per la prima volta, di una perizia contabile, è stata disattesa dalla Corte che ha fatto buon governo del principio posto dall'art. 603 comma 1 c.p.p.: la rinnovazione della istruttoria, su emergenze probatorie comunque non sopravvenute né scoperte dopo il giudizio di primo grado, è soggetta alla valutazione di decidibilità ( o meno) del processo allo stato degli atti e tale accertamento e' rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita' se correttamente motivata (v.tra le molte, rv 227706; 232772)
Nella specie, la Corte (verbale udienza 11 marzo 2004, fol 292) ha ben assolto il proprio onere di motivazione illustrando ampiamente come la perizia contabile era addirittura superflua perché volta alla interpretazione di questioni di fatto devolute al giudicante, specie in una situazione come quella verificatasi, nella quale l'apparente correttezza formale delle operazioni e la loro regolarità contabile andava soggetta a valutazione assieme agli altri elementi raccolti e non alla stregua soltanto dei dati obiettivi rilevabili da un tecnico incaricato.
La Corte, in altri termini, ha ben motivato sul fatto che la perizia, nel caso di specie, non avrebbe potuto fornire un risultato decisivo non essendo essa stessa prova, ma mezzo di ricerca della prova.
Il V motivo è manifestamente infondato.
Le censure sulla assunta inutilizzabilità delle notizie apprese dalla G. d. F. in Belgio, per mancanza del consenso dello Stato estero, sono irrilevanti dal momento che la Corte ha affermato in motivazione – non senza sostenere la legittimità della relativa acquisizione- che
24 (pag. 8) si tratta di informazioni "espunte” in quanto non necessarie. Esse erano attinenti al dato del commercio di carni svolto all'estero dal LI e dalle società a lui riconducibili e il dato è da reputarsi pacifico alla stregua di altre fonti probatorie.
Tale affermazione in punto di fatto non risulta contestata dal ricorrente.
Il VI motivo è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte relativo a questioni diverse da quelle deducibili in cassazione.
Manifestamente infondata è la parte del motivo che rappresenta una violazione delle regole probatorie sulla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati.
La attendibilità intrinseca ed estrinseca di questi è un dato fondamentale per la valorizzazione delle relative dichiarazioni ma, in appello, esso deve essere acquisito solo se specifiche doglianze dell'impugnante lo abbiano messo in discussione con riferimento al giudizio di primo grado. E tanto non è rappresentato nel ricorso per cassazione. La stessa cosa è a dir si con riferimento alla sussistenza o meno degli elementi di riscontro, nella specie peraltro, più che rappresentati dal giudice di appello.
Il ricorrente tende a sollecitare alla Cassazione una rivalutazione delle prove che è materia riservata al giudice del merito ed è viceversa sottratta al sindacato di questa Corte se la motivazione con la quale i giudici di merito hanno sostenuto l'affermazione di responsabilità è completa, logica e priva di contraddittorietà anche rispetto ad elementi ad essa esterni.
La motivazione della sentenza impugnata presenta i requisiti che valgono a sottrarla a censure ex art. 606 cpp poiché inquadra tutte le emergenze (dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei coimputati o imputati in procedimento connesso, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni testimoniali, accertamenti della GdF sul territorio nazionale) evidenziando il loro significato concludente ai fini della affermazione per il reato contestato.
Proprio la concludenza di tali mezzi di prova è posta in dubbio dal ricorrente il quale invoca, al riguardo, le dichiarazioni di consulenti tecnici sulla verifica contabile riguardante le operazioni commerciali che si sono, poi, ritenute solo fittizie, e il senso di talune conversazioni intercettate.
Ebbene, sotto il profilo della "manifesta illogicità"la censura è inammissibile poiché, appuntandosi su quanto i consulenti tecnici avrebbero osservato a proposito di due (GA
e TO RN) delle nove società prese in considerazione nella sentenza impugnata e cioè
25 che avrebbero posto in e ssere o perazioni non fittizie, no n int acca 1 a tenuta complessiva dell'apparato argomentativo. E non la intacca non solo sotto in ragione della dimensione
"quantitativa" degli elementi contestati, in sé invece ben saldi sul terreno della prova, ma soprattutto in ragione del fatto che la tesi accreditata dalla difesa (l'avere avuto, cioè, le operazioni commerciali in contestazione un riscontro contabile e di cassa) intanto non esclude che per altra parte della attività societaria si ponesse in opera la condotta criminosa ed inoltre, tale tesi è stata ben presa in considerazione dalla Corte di merito. Questa però,
l'ha ricompresa in una valutazione più ampia e complessiva che è quella per cui la regolarizzazione formale e contabile delle operazioni era lo schermo attraverso il quale gli imputati cercavano di mascherare la sostanza della operazione che era fittizia, perché la merce nemmeno per un attimo sostava presso l'apparente intermediario, era rivenduta con ricarichi minimi e il gruppo societario interessato vedeva gli stessi soggetti amministrare di fatto più di una delle persone giuridiche coinvolte in veste ora di intermediario ora di acquirente finale. E siffatto schema delittuoso è stato dettagliatamente illustrato da due degli imputati nell'originario procedimento comune.
Sotto il profilo della contraddittorietà rispetto ad altri atti del processo specificamente indicati (nuovo testo dell'art. 606 lett e), la citazione delle due telefonate del 1995 non è parimenti ammissibile.La contraddittorietà deve essere tale essere apprezzabile ictu oculi e da scardinare l'intero impianto della motivazione, laddove la mera citazione di conversazioni sui prezzi delle carni nella aggiunge, all'evidenza, ad una motivazione che riguarda proprio le modalità illecite del commercio di carni.
Il motivo VII
Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge sulla entità, ritenuta eccessiva, della pena irrogata.
Tuttavia la motivazione è innegabilmente esistente e logica e, essendo rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 cp, si sottrae alle censure di questa Corte.
Il già ridotto onere motivazionale, legato al fatto che, tra il minimo e il massimo, la misura della pena è stata fissata vicina al primo (quattro anni), è stato comunque soddisfatto con riferimenti alla negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, e alla gravità del danno cagionato all'erario, giudicato rilevantissimo.
26 Il riferimento alla fuga all'estero e alla contumacia è evidentemente soltanto di contorno oltre che, nel secondo caso, del tutto improprio.Si può peraltro fare a meno di tali connotazioni, senza che la valutazione sulla congruità della pena meriti censure di illogicità
o incompletezza.
Il ricorso del BA LB è infondato e deve essere rigettato.
I motivi sub I,II,III dovranno avere la stessa sorte riservata agli omologhi già analizzati in riferimento alla posizione del LI.
Il motivo sub IV incontra le stesse obiezioni già illustrate a proposito del motivo VI proposto dal citato coimputato.
In più con riferimento alle doglianze che concernono la motivazione sui reati di bancarotta fraudolenta, deve ancora una volta notarsi che il ricorrente tenta di introdurre una diversa prospettiva nella valutazione di elementi probatori già integralmente e lucidamente analizzati dal giudice di merito.
Lo stato di insolvenza della GO RN già nel 1995 è argomentato alla luce di cifre di bilancio che il ricorrente non contesta ma di cui chiede, inammissibilmente, al giudice di legittimità, una lettura integrata con altre cifre di bilancio.
Inoltre, posto che il giudice del merito ha affermato e motivato che la fuoriuscita dalle casse della GO carni dei due importi per centinaia di milioni di lire era senza causale anche per la fittizietà di uno dei soggetti apparenti destinatari (BE in luogo di BA, effettivo beneficiario), è inibito al ricorrente controdedurre che un credito da parte del BA vi fosse effettivamente, non fosse altro che per la assoluta genericità di tale affermazione e per la sua natura di censura di merito.
Infine, a proposito della fuoriuscita di somme in favore di OR, è evocata la fattispecie di bancarotta preferenziale senza che sia minimamente allegatoli dato caratteristico di tale fattispecie e quello di voler favorire uno dei creditori della società.
Il motivo V è manifestamene infondato.
La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche e sul rigetto del patteggiamento non tiene conto che la motivazione, da parte della Corte, può essere giudicata succinta ma non inesistente, avendo valorizzato elementi tipici rilevanti ai sensi dell'art. 133 cp.La
27 motivazione sulla entità della pena, poi, andava parametrta al fatto che la stessa è stata irrogata in termini prossimi al minimo edittale.
Il ricorso di OR è deve essere rigettato perché in parte infondato e in parte proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Il ricorso si incentra essenzialmente sul difetto di prova che riguarderebbe la posizione di esso imputato rispetto complesso delle evenienze di rilevanza penale rimaste accertate: i dati cronologici lo salverebbero, al pari delle sue precoci dimissioni dagli incarichi societari;
inoltre sarebbe da apprezzare l'assenza di riferimenti desumibili dalle poche intercettazioni telefoniche utilizzate o dalle chiamate in correità. La Corte avrebbe infine omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa, tesa a dimostrare la liceità della attività di commercio di bovini vivi posta in essere dal OR e capace di dare un senso alle conversazioni captate.
Ora, non è chi non veda come siffatte doglianze attengano in massima parte alla valutazione delle risultanze probatorie, valutazioni che vengono criticate per le loro conclusioni piuttosto che per specifici vizi che le riguarderebbero.
Sostenere, come fa il ricorrente, che egli sarebbe venuto meno agli incarichi societari presso la GO RN e da qualsiasi ingerenza nella stessa in epoca corrispondente a quella dei reati in contestazione, significa nè più e né meno sollecitare una diversa valutazione di emergenze probatorie, già incluse nella motivazione della sentenza di merito che, però, ha attribuito loro una valenza diversa da quella auspicata dal difensore.
La sentenza impugnata infatti dimostra di non ignorare le date di cessazione del OR dalla carica sociale presso la GO RN, ma vi contrappone altri dati ritenuti maggiormente pregnanti quali l'essere stato socio di maggioranza della società in questione fino a tutto l'ottobre 1994 e co-gestore di fatto della stessa società anche nel 1995 in base a quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche.
La sentenza poi assume come elemento probatorio fondamentale le dichiarazioni esplicitamente accusatorie di ZZ sul concorso nella bancarotta per distrazione.
La efficacia scardinante di tali emergenze ad opera della documentazione che la difesa afferma di avere prodotto nei precedenti gradi di giudizio su attività sicuramente lecita di commercio di animali vivi, non è dimostrata sicchè il relativo motivo presenta già un profilo di inammissibile per genericità.
28 Esso è comunque quantomeno infondato.
Sul punto è da osservare che se è vero che il giudice è tenuto alla motivazione sui fatti controversi è anche vero che la carenza di motivazione su taluno di essi non è in grado,
automaticamente, di determinare il vizio di motivazione rilevabile ai sensi dell'art. 606 lett e) cpp. Ciò non si verifica ad esempio quando dal complesso della motivazione si desuma in modo agevole e chiaro che la questione è stata tralasciata perché implicitamente giudicata incompatibile con la valenza probatoria del restante materiale probatorio e con la capacità di questo di giustificare la affermazione di responsabilità al di là del ragionevole dubbio. Oltre
a ciò, la carenza di motivazione su un punto sollevato dalla parte non dà luogo a vizio di motivazione quando la questione è irrilevante oppure quando l'elemento controverso risulti non indispensabile ai fini della decisione (prova di resistenza della motivazione).
Nel caso di specie il silenzio serbato dalla Corte sulla documentazione prodotta dalla parte ben può trovare giustificazione nel fatto che il resto del materiale probatorio tenuto in conto dal giudice di secondo grado e da quello di primo grado- da considerarsi congiuntamente per l'adesione che la sentenza della Corte ha prestato a quella del Tribunale- è di significato talmente chiaro da non potere essere messo in discussione dalla prova che la parte intendeva offrire.
Ebbene, nella sentenza di primo grado sono citate conversazioni del 1995 dalle quali si evince la attualità della gestione di fatto della soc. GOcarni- cuore dell'intero sistema truffaldino da parte del OR;
e poi l'interrogatorio del EL nello stesso senso. E' quindi menzionata, tra gli altri dati, la conversazione dalla quale si è tratto il convincimento del passaggio all'indietro della somma di 80 milioni dalla GO carni ad altra società gestita dal OR, a titolo di restituzione dell'IVA connessa a operazioni di commercio carni inesistenti. Nella sentenza di primo grado è spiegato, ancora, il metodo di analisi attraverso il quale si è giunti a interpretare la conversazione in questione come riferita per l'appunto ad
IVA ed ad operazione inesistente. Si è trattato dell'incrocio di tale emergenza probatoria con l'esito della attività di investigazione della Guardia di finanza la quale ha verificato tutte le (non molte) fatture interessanti i rapporti della GOcarni con la società del OR antecedenti a lla telefonata s tessa. T ale e sito ha permesso di appurare che il da to de gli ottanta milioni da restituire al OR, così come riferito nella telefonata, è del tutto corrispondente al dato dell'importo dell'IVA relativo alle anzidette fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti. Inoltre la assoluta correttezza di tale interpretazione è stata
29 confermata, come sopra anticipato, dal coimputato ZZ nel corso dell'interrogatorio reso nella fase delle indagini ed acquisito in udienza. Ne consegue che la prova che la parte ha inteso fornire,di un commercio parallelo e lecito di bovini vivi non poteva valere ad alterare la detta interpretazione perché con questa era h
perfettamente compatibile, non essendovi motivo di escludere che attività lecite si t affiancassero ad attività illecite.
PQM
In accoglimento del ricorso del PG,
- annulla la sentenza impugnata limitatamente alla assoluzione dal reato sub c) nei confronti di BA LB, OR ON e BA TO e limitatamente alla assoluzione dai reati sub d bis) e d ter) nei confronti di EL RO, BA LB OR
ON, Lo VE Michele;
eon huvio ad altra sezione delle Corte di Appello di
- dichiara inammissibile il ricorso del PG nei confronti di LO;
Palermo per ovo esame;
- rigetta il medesimo ricorso nei confronti del LI;
и
д
О
-
-rigetta il ricorso di LI, BA LB e OR che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 23 gennaio 2007
il Presidente
ir Cons. est. ри DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 1.6 FEB 2007 IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2001 n. 63, nel giudizio di legittimità alle dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o coindagata che in dibattimento si è sottratta all'esame - acquisite al fascicolo del dibattimento prima del 25 febbraio 2000 ed utilizzate ai fini delle decisioni di merito- si applicano le disposizioni vigenti al momento delle decisioni stesse non solo in materia di