Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2007, n. 6825
CASS
Sentenza 23 gennaio 2007

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In tema di estradizione, e con riguardo alla deroga al principio di specialità prevista dall'art. 721 cod. proc. pen. per il caso in cui l'estradato, dopo la sua definitiva liberazione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato entro 45 giorni il territorio dello Stato, è da escludere la sussistenza di tale condizione qualora il soggetto sia stato scarcerato per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari, giacchè in tale ipotesi non può dirsi che la liberazione abbia avuto carattere "definitivo" e che la permanenza nel territorio dello Stato sia stata frutto di una libera scelta, attesa la facile prevedibilità di un ripristino della misura cautelare ove la scelta fosse stata diversa.

Ai fini dell'osservanza del principio di specialità in materia di estradizione passiva, quale previsto dall'art. 721 cod. proc. pen. e dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, deve escludersi che, concessa estradizione per un reato di associazione per delinquere, essa possa consentire di procedere a carico dell'estradato anche in ordine ai reati - fine commessi in attuazione del programma criminoso (principio affermato, nella specie, con riguardo ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di bancarotta).

È ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra i suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le fatture erano state emesse ed utilizzate da una società fittiziamente fatta figurare come acquirente di merci provenienti dall'estero e quindi tenuta a riscuotere, all'atto della rivendita, l'IVA dovuta per l'importazione, per versarla quindi all'Erario; adempimento, questo, che, però, risultava sistematicamente omesso, in quanto le relative somme venivano incamerate dagli effettivi destinatari delle merci importate).

Commentari4

  • 1Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2007, n. 6825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6825
Data del deposito : 23 gennaio 2007

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