Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la norma dell'art. 273 comma secondo cod.proc.pen., nella parte in cui dispone che nessuna misura cautelare può essere applicata se sussiste una causa di estinzione della pena, ha efficacia vincolante e preclusiva per il giudice nel caso in cui la causa estintiva copra per intero la pena astrattamente irrogabile; quando, invece, l'estinzione riguardi soltanto una parte di tale pena è compito del giudice cautelare determinare in via prognostica l'entità della pena presumibilmente irrogabile e stabilire di conseguenza se vi sia un margine residuo per l'applicabilità della misura coercitiva. (Fattispecie in tema di indulto di cui alla L. 31 luglio 2006 n. 241).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2007, n. 37087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37087 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/05/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 11179
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 15015/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG US IU TO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno 1 dicembre 2006 nel proc. pen. 627/06 RTLP;
Letti i motivi aggiunti proposti con memoria presentata l'11 maggio 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. GALATI Giovanni, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Sentita l'arringa del difensore, avv. KROGH Massimo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno 1 dicembre 2006 nel proc. pen. 627/06 RTLP - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Salerno 31 ottobre 2006 che gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari - IU TO GA CA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c), e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p.) in relazione alle sole esigenze cautelari, essendo stato il ricorrente nelle more rinviato a giudizio, in relazione alle quali il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazione in base alla sola gravità della condotta - il contributo pregnante da lui offerto al progetto truffaldino della società Melograno - ignorando la personalità dell'indagato;
2. inosservanza e conseguente violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 e art. 273 c.p.p., comma 2 (art. 606 c.p.p.) in punto di adeguatezza e di proporzionalità, laddove il Tribunale ha affermato la necessità, ai fini della preclusione della restrizione, che il beneficio della sospensione condizionale sia prognosticato in termini non di probabilità, ma di ragionevole certezza;
senza contare che lo GA in quanto incensurato, per il tempo della commissione e la natura dei reati ha sicuramente diritto all'indulto, recentemente concesso, nella misura di tre anni di pena oltre alla possibilità di fruire per il residuo della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali;
L'impugnazione è infondata.
1. Il ricorrente, preso atto del rinvio a giudizio, ha limitato il ricorso alle sole esigenze cautelari. Pertanto la sussistenza dei gravi indizi di reità, voluti dal primo comma dell'art. 273 c.p.p., costituisce un presupposto indiscusso.
Scontata la gravità della condotta, la censura per cui non si sarebbe presa in considerazione anche la personalità dell'imputato non pare fondata.
Occorre premettere che nell'ambito del duplice parametro che l'art.274 c.p.p., lett. c), delinea ai fini della prognosi di pericolosità, costituito dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o dell'imputato, la personalità può desumersi sia da comportamenti o atti concreti, sia dai precedenti penali. Il dettato della norma non autorizza, quindi, a ritenere ne' che i precedenti penali rappresentano l'unico elemento da cui si può dedurre la pericolosità personale dell'autore, ne' che i comportamenti o atti concreti devono necessariamente avere natura processuale. Altrimenti, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché per la previsione su questa l'analisi di quel comportamento, se non inidonea, sia del tutto insufficiente.
In realtà, il citato art. 274 c.p.p., distingue fra circostanze e modalità del fatto, che sono alla base di una valutazione di oggettiva gravità, e atti e comportamenti dell'indagato, che, per quanto inseriti nella medesima vicenda, hanno una valenza soggettiva e riportano ad una valutazione di personalità. Nella previsione normativa atti e comportamenti e precedenti penali sono disgiuntamente indicati, nel senso che gli elementi per tale valutazione possono trarsi anche solo dagli uni o dagli altri, a seconda della rispettiva, concreta rilevanza e, quindi, anche solo dagli atti e dai comportamenti in difetto di precedenti penali ed anche solo dai precedenti penali, se rilevanti ai fini della valutazione della personalità (Cass., Sez. 2, 21 febbraio 2000 n. 726, ric. De Core;
Sez. 1, 8 febbraio 2000 n. 6359, Bianchi;
Sez. 5, 2 agosto 1996, ric. Serra;
Sez. 1, 1 febbraio 1996, ric. Fiorenti;
diff., nel senso che non può trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati, Cass., Sez. 2, 16 aprile 1998 n. 6480, Accardo;
Id., 7 maggio 1996 n. 1693, ric. Paglia).
2. La norma, in altri termini, non procede per categorie di atti, ma secondo l'oggetto della dimostrazione, cioè la pericolosità del soggetto, di cui da la definizione con riferimento alla possibilità della commissione di ulteriori, specifici delitti. E per questo fine considera sia le circostanze e le modalità oggettive del fatto, per dedurne la gravità, sia la condizione soggettiva costituita dalla personalità dell'autore, che non può risultare solo dai reati precedentemente commessi - che possono anche mancare, non potendosi ritenere che l'incensurato non sia mai pericoloso, e che non hanno necessariamente valenza univoca se non sono della stessa specie di quello per cui si procede - e neppure dai comportamenti processuali, nei quali vi è il rischio di far convergere anche l'uso delle facoltà processuali dell'imputato; ma da tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che hanno capacità di prova e sono, quindi, idonei a sorreggere una prognosi di pericolosità (Cass., Sez. 2, 21 febbraio 2000 n. 726, ric. De Core;
Sez. 1, 8 febbraio 2000 n. 6359, Bianchi;
Sez. 5, 2 agosto 1996, ric. Serra;
Sez. 1, 1 febbraio 1996, ric. Fiorenti;
contra: Cass. Sez. 6, 12 febbraio 1999 n. 17, ric. Valleroni;
Sez. 2, 15 gennaio 1997 n. 4620, ric. Vallo e altri;
Sez. 3, 24 gennaio 1996 n. 4006, ric. P.M. in proc. Marino;
Sez. 2, 23 gennaio 1996 n. 4875, ric. Armeli;
Per conseguenza, nell'accertamento della pericolosità sociale dell'autore del reato ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari il vizio di motivazione non si ricollega all'esame della medesima categoria di fatti (le modalità e le circostanze del reato in rapporto alla personalità dell'autore), bensì dalla correttezza del procedimento di valutazione, nel senso che nel contesto unitario della vicenda si rinvengono fatti, atti e comportamenti di diversa natura e di differente efficacia probatoria, dai quali possono emergere dati relativi così alla gravità del fatto come alla personalità dell'autore, utili per stabilire se in quello commesso vi sono le premesse per un'ulteriore attività delittuosa (Cass., Sez. 6, 20 febbraio 2002, ric. Frasheri G.; Sez. 5, 16 novembre 2005 n. 45950, ric. Salucci;
Sez. 4,19 gennaio 2005 n. 11179, ric. Miranda ed altri).
3. Nella specie il Tribunale del riesame, ritenendo sussistente la sola esigenza di cautela rispetto al pericolo di reiterazione criminosa, ha confermato il giudizio espresso dal G.i.p. sulla base di una valutazione che dalla gravità oggettiva dei fatti ha tratto anche elementi riferiti alla personalità del colpevole. Infatti, ha definito grave la condotta, che si era protratta per un lungo periodo di tempo con lo GA impegnato in prima persona per il buon esito del programma truffaldino, che aveva assunto parte attiva in tutte le fase del procedimento di approvazione della lottizzazione, suggerendo anche le tecniche per depistare le indagini e intervenendo presso le autorità amministrative competenti al rilascio dei parere, fino a diventare una sorta di consigliere per la ST che riponeva in lui grande fiducia oltre che considerazione professionale.
E ne ha tratto quindi deduzioni relative alla personalità dell'indagato, osservando che lo GA, di professione architetto, in un contesto di assoluta illiceità del quale aveva piena contezza, si è reso disponibile a seguire sin dalle prime battute l'iter burocratico-amministrativo che culminava nell'approvazione della lottizzazione, non esitando a redigere il progetto firmato dalla TU pur nella consapevolezza dell'incompatibilità in cui sarebbe incorso con la funzione pubblica del fratello LL. Anche nel confermare la proporzionalità della misura applicata rispetto alle esigenze da salvaguardare il Tribunale ha svolto considerazioni in ordine alla vicenda, definita grave nei suoi risvolti, allarmante per la capacità di interferire sugli assetti della P.A. e gestita in modo spregiudicato in quanto gli indagati avevano dato corso al programma delittuoso pur nella consapevolezza delle indagini in corso, e poi ha messo in luce aspetti della personalità dello GA, sottolineando che non si era mai sottratto a quel meccanismo e, anzi, vi aveva contribuito con interesse per il vantaggio economico rilevante che gliene veniva.
La valutazione dei presupposti voluti dall'art. 274 c.p.p., lett. c), è stata pertanto correttamente eseguita, sicché le censure mosse nel primo motivo di ricorso non risultano fondate.
5. Neppure il secondo motivo può dirsi fondato.
L'art. 275 c.p.p., comma 2, introdotto con L. 8 agosto 1995, n. 332, nel prevedere che la custodia cautelare non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non formula alcun parametro oggettivo cui si debba ancorare l'apprezzamento giudiziale circa la prognosi di applicabilità del beneficio, sicché ai fini dell'eventuale applicazione della misura coercitiva è obbligato il riferimento ai limiti fissati dagli artt. 163 e 164 c.p. e alla pericolosità dell'indagato, desumibile dagli indici previsti dall'art. 133 c.p., inerenti al delitto contestato, alle modalità di esecuzione e alla personalità dell'indagato medesimo, perché possa in definitiva argomentarsi che l'autore del fatto si asterrà dal commettere ulteriori reati (Cass., Sez. 5, 2 dicembre 1997 n. 5475, ric. Tudor ed altri;
Sez. 1, 28 giugno 1996 n. 4427 ric. Scirica). La preclusione nasce dai limiti posti dall'art. 164 c.p. all'ammissione del beneficio, che può essere concesso soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il giudizio prognostico è in correlazione alternativa con quello formulato ai sensi dell'art. 274 c.p.p., lett. c), secondo il quale le esigenze cautelari sussistono quando per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'indagato o dell'imputato sussiste il concreto pericolo che questi commetta determinati reati e comunque reati della stessa specie di quello per cui si procede. Perciò si esige che l'esame si svolga in concreto, su base non meramente previsionale (Cass. Sez. 1, 24 ottobre 1994 n. 4698, ric. Magnani), bensì con la valutazione degli elementi di fatto acquisiti in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati, che giustifica l'adozione della cautela e perciò stesso si pone in alternativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Corte cost. 11 luglio 1996 n. 278; Cass., Sez. 5, 19 maggio 1999 n. 2416, ric. Marchegiani F.; Sez. 6, 14 maggio 1997 n. 1952, ric. Osmani T.; Sez. 6, 3 aprile 1996 n. 1463, ric. Loriga. P.M. Siniscalchi A.; Sez. 1, 2 febbraio 1996 n. 725, ric. D'Antò; Sez. 2, 8 settembre 1994 n. 3681, ric. Acampora;
Sez. 6, 5 aprile 1994 n. 1370, ric. P.M. in proc. Jcrididi Kamel). Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha rilevato come non sempre sia possibile un giudizio di ragionevole certezza (v., sul punto, Cass., Sez. 2, 28 luglio 1991 n. 3577, ric. P.M. in proc. Sainovic, pure citata nell'ordinanza di riesame) in presenza dell'unico dato favorevole dell'incensuratezza dell'imputato, dovendo lo stesso essere bilanciato in concreto con la corposità del quadro cautelare, oltre che con la gravità del falso ascritto e la pena edittale per esso prevista. Ed ha poi confermato il giudizio cautelare, già espresso dal G.i.p., nei termini considerati (v. supra, al punto 4.).
Pertanto il procedimento seguito è essenzialmente corretto, per cui la censura mossa sul punto col secondo motivo di ricorso appare infondata.
6. Nella seconda parte del motivo suddetto il ricorrente ha dedotto la possibilità dell'applicazione dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 e, per il residuo, della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali.
Anche in ordine alla concedibilità dell'indulto si deve tener presente che in tema di misure cautelari personali, la norma dell'art. 273 c.p.p., comma 2, nella parte in cui dispone che nessuna misura cautelare può essere applicata se sussiste una causa di estinzione della pena, ha efficacia certamente vincolante e preclusiva per il giudice nel caso in cui la causa estintiva copra per intero la pena astrattamente irrogabile.
Quando, invece, l'estinzione riguardi soltanto una parte di tale pena, come per l'indulto, è compito del giudice cautelare determinare in via prognostica l'entità della pena presumibilmente irrogabile e stabilire di conseguenza se vi sia margine residuo per l'applicabilità della misura coercitiva (Cass., Sez. 6^, 11 novembre 1993 n. 3285, ric. Simeoli ed altri). La verifica, tipicamente di merito, non può essere operata nel giudizio di legittimità. Pertanto anche sotto questo aspetto il ricorso non può ritenersi fondato.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007