Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 4
Le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso.
L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che l'eventuale conseguimento, da parte dell'agente, dell'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo rileva, comunque, sotto il profilo della dosimetria della pena).
Integra il reato di cui all'art. 648 cod. proc. pen. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti <
L'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di patteggiamento che abbia recepito un accordo delle parti fondato sull'erronea qualificazione giuridica del fatto va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito, perché proceda a nuovo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2001, n. 22902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22902 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSIA Aldo - Presidente - del 28/03/2001
Dott. TROIANO Pasquale - Componente - SENTENZA
Dott. TERESI Renato - Componente - N. ????
Dott. MORELLI Francesco - Componente - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSI Aldo - Componente - N. 20847/2000
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Componente -
Dott. SILVESTRI Giovanni - Componente -
Dott. FERRUA Giuliana - Componente -
Dott. CANZIO Giovanni - Componente -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IE a mezzo del difensore avv. MARTINES Marco;
avverso la sentenza in data 25 novembre 1999 del Tribunale di Forlì;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco Morelli;
letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25 novembre 1999 il Tribunale di Forlì applicava a IE TR la pena di mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa per i reati di cui: a) all'art. 81 cpv. c.p., D.L. n. 143 del 1991, art. 12, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, utilizzato indebitamente, non essendone titolare, una tessera di credito carburanti, mediante la quale si faceva consegnare in più riprese 1845 litri di gasolio;
b) all'art. 648 c.p., per aver ricevuto detta tessera di credito al fine di trame profitto;
c) agli artt. 81 cpv. e 640 c.p., in danno del titolare del distributore di carburanti dal quale otteneva il suddetto quantitativo di gasolio mediante la menzionata carta di credito;
in Bertinoro fino al 3 novembre 1993.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione della L. n. 197 del 1991, art. 12 (di conversione del D.L. n. 143 del 1991), artt. 640 e 648 c.p., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto il concorso tra i tre reati, mentre nella fattispecie doveva ravvisarsi esclusivamente la fattispecie di cui alla prima delle suddette norme, che prevede più condotte fungibili e che va considerata plurioffensiva, poiché tutela sia il patrimonio sia la circolazione dei documenti ivi previsti. Alla stregua del canone di consunzione di cui all'art. 15 c.p. - sostiene il difensore - le condotte contestate in rubrica a titolo di ricettazione e di truffa dovevano ritenersi assorbite in quelle di cui al suddetto art. 12, che prevede, tra le condotte di abuso, anche la ricezione del documento e la sua spendita. La quinta sezione, cui il ricorso era stato assegnato, all'udienza dell'8 gennaio u.s. rimetteva il ricorso a queste Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sia in ordine al rapporto tra il reato di ricettazione e quello dell'art. 12, seconda parte (possesso, acquisizione o cessione delle carte di credito o equivalenti), di totale autonomia ovvero di specialità con prevalenza ora dell'uno ora dell'altro, sia in ordine al rapporto tra il delitto di truffa e quello previsto dall'art. 12, prima parte (indebita utilizzazione). Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione all'udienza in Camera di consiglio del 28 marzo 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Preliminarmente va rilevato che il motivo dedotto è ammissibile, in quanto il ricorrente, mirando all'esclusione di due dei tre reati contestati e ritenuti in sentenza contesta la qualificazione giuridica e deduce una richiesta liberatoria inquadrabile nel dettato dell'art. 129 c.p.p., materia questa sottratta alla disponibilità delle parti ed espressione di un potere indissolubilmente connesso all'esercizio della giurisdizione (Sez. Un. 19.1.2000, P.G. c/ Neri).
2 - Due sono le problematiche da risolvere per la decisione del presente ricorso e per le quali, in presenza di contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, vi è stata rimessione a queste Sezioni Unite: 1) se l'ipotesi criminosa di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con la L. 5 luglio 1991, n. 197, che prevede e punisce l'acquisizione di carte di credito, di pagamento o di altro documento analogo di provenienza illecita, sia speciale o meno rispetto al delitto di ricettazione;
2) se la condotta di indebito utilizzo dei documenti predetti, contemplata dalla medesima norma, assorba il reato di truffa. In ordine alla prima questione, ad un orientamento che nega la sussistenza di ogni rapporto di specialità tra le due norme sul presupposto della piena autonomia delle ipotesi criminose poiché il cit. art. 12, coprirebbe spazi vuoti non coperti dall'art. 648 c.p. (Sez. 2^, 1.7.1994, P.M. c/Marrero Mieres;
sez. 2^, 19.9.1997, Paissan;
sez. 2^, 3.5.1999, P.G. c/ Leone), fa riscontro altro indirizzo che ravviso un rapporto di specialità tra le due norme, ritenendo speciale quella dell'art. 12 cit., per l'elemento specializzante del particolare oggetto materiale (tra le altre Sez. 2^, 9.1.1998,P.G. c/ Scandinaro;
sez. 2^, 9.4.1999, Ramon;
sez. 5^, 10.6.1953", P.M. c/Vallorani; sez. 5^, 21.11.2000, Amoroso). Sul tema del concorso tra il cit. art. 12, prima parte e l'art. 640 c.p., alcune pronunce hanno sostenuto il concorso di reati sulla base della diversa obiettività giuridica e della presenza nella truffa di elementi quali il danno e il profitto, estranei all'altra figura criminosa (Sez. 5^, 28.2.95, Borelli;
sez. 5^, 5.51 995, Lazzaro;
sez. 5^, 9.4.1999, P.G. c/ Sorgente), altre hanno ritenuto che la nuova fattispecie, più grave, assorba la truffa (Sez. 5^, 1.10.1999, Melluccio).
3 - Appare anzitutto opportuno richiamare il dettato dell'art. 12, che così recita: "chiunque, al fine di trame profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. seicentomila a L. un milione. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trame profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".
Va ricordato che l'intero secondo periodo, disciplinante la diversa condotta di possesso cessione o acquisizione, è stata introdotta dal legislatore in sede di conversione del D.L. n. 143, presentato dal governo dopo l'intervenuta decadenza di due precedenti identici. Dall'esame della norma citata emerge la necessità di stabilire preliminarmente se essa prevede in ciascuna delle due parti - per il caso di indebita utilizzazione di carte di credito o equivalenti di provenienza illecita - più ipotesi di reato (disposizione c.d. cumulativa) ovvero una sola fattispecie criminosa realizzabile con diverse condotte carattere alternativo.
Il problema, peraltro pur sollevato nel ricorso, non consente una soluzione univoca, com'è dimostrato dalla diversità dei criteri di volta in volta suggeriti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e va quindi impostato essenzialmente alla stregua di una corretta interpretazione letterale e logica della norma a più fattispecie della cui applicazione si tratta. In linea di massima si può ritenere valido un criterio fondato sulla natura intrinseca delle varie condotte ipotizzate, configuranti uno o più reati a seconda che costituiscano ontologicamente diverse manifestazioni esteriori di uno sola situazione di fatto rivestente lo stesso disvalore sociale, ovvero rappresentino situazioni strutturalmente fenomenicamente e cronologicamente distinte anche in relazione alle offese arrecate. L'analisi letterale della norma in esame evidenzia la previsione di due condotte che sotto l'aspetto fenomenico presentano caratteri ben diversi, anzi del tutto eterogenei: la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo del documento in questione - lecita o illecita che sia la sua provenienza - da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sè o per altri, la seconda si concreta nel possesso (inteso come detenzione in materiale), nella cessione o nell'acquisizione di tali documenti di provenienza illecita, ciò è in una azione che sotto il profilo logico e temporale e distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale. Non v'è chi non veda, quindi, come le due condotte non possano essere considerate equivalenti e in rapporto di alternatività formale. Il che trova conforto nell'introduzione, in sede di conversione, della seconda di esse, che, se si accogliesse la tesi qui respinta, sarebbe del tutto pleonastica quanto alle ipotesi di possesso e acquisizione, che sono presupposto dell'utilizzazione.
Nè può considerarsi fondata l'opinione di chi in dottrina ritiene che con tale modifica aggiuntiva il legislatore abbia inteso anticipare per le carte di credito o similari di provenienza illecita la soglia di punibilità al solo possesso o ricezione, così considerando un post factum non punibile la successiva utilizzazione. Invero una tale tesi presuppone che a seguito dell'introduzione della nuova fattispecie criminosa quella di cui all'art. 12, prima parte, ????zione risulti modificata in senso restrittivo con l'esclusione dell'ipotesi in cui l'uso abbia ad oggetto carte di credito di provenienza illecita, il che appare del tutto arbitrario quanto meno in relazione ad una esigenza di più penetrante repressione di un fatto certamente di più rilevante disvalore sociale. Del resto situazioni del tutto analoghe - quale ad esempio quella della ricettazione di titoli di credito poi utilizzati per commettere falsi e/o truffe - non hanno mai dato luogo a dubbi sulla concorrenza di tali reati.
Stabilito quindi che nell'ipotesi, come quella che ne occupa, di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita, si ha concorso di reati e non concorso apparente di norme incriminatrici, resta da affrontare le questione di cui si è detto all'inizio".
4 - Quanto al primo, concernente il rapporto tra il reato di cui all'art. 12, seconda parte e quello previsto dall'art. 648 c.p., va rilevato che la questione non si pone in termini di concorso formale di reati o, in alternativa, di concorso apparente di norme, istituti che presuppongono l'identità del fatto disciplinato da due norme incriminatrici, cioè che un fatto possa rientrare nella previsione di due norme incriminatrici, una sola delle quali o entrambe debbano trovare applicazione. È tale presupposto che manca nella fattispecie che ne occupa.
L'area delle condotte contemplate dall'art. 12, seconda parte, riguarda da un lato i fatti di falsificazione (rectius contraffazione) o alterazione delle carte di credito o equivalenti, dall'altro i fatti di ricezione (oltre che di cessione) di tali documenti contraffatti o alterati o di provenienza illecita. Per i primi si tratta all'evidenza di una disciplina sostitutiva di quella di cui all'art. 485 c.p., di questa più rigorosa sia strutturalmente, in quanto non richiede per la punibilità l'uso del documento e per la procedibilità la querela, sia sotto il profilo sanzionatorio, prevedendo una pena detentiva notevolmente superiore nel minimo e nel massimo e congiunta a quella pecuniaria. Non è poi da escludere che si tratti invece di una disciplina innovativa quanto alle carte magnetiche (bancomat ecc.), per le quali da parte della dottrina sono state espresse perplessità in ordine alla natura documentale e all'inserimento nella categoria delle scritture private.
Per i fatti di possesso ricezione o cessione, invece, l'art. 12, seconda parte, assume certamente un carattere innovativo poiché criminalizza condotte che in precedenza erano penalmente indifferenti, quali da un lato il possesso la ricezione o la cessione di carte di credito o similari provenienti da illecito civile (contrattuale o extracontrattuale) o amministrativo, o anche penale se provento o profitto di reato contravvenzionale, dall'altro di quelle contraffatte o alterate, queste ultime non potendo rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 648 c.p., non configurandosi il delitto presupposto di falso in scrittura privata per mancanza del requisito dell'uso.
Per altro verso non vi è dubbio che anteriormente all'introduzione nell'ordinamento delle nuove figure criminose di cui si discute, la ricezione l'acquisto o l'occultamento (condotte tutte presupponenti il possesso in senso penalistico) dei documenti in esame provenienti da delitto costituiva pur sempre ricettazione, trattandosi comunque di cose mobili.
Come si è accennato, se si ritenesse che le condotte di possesso e acquisizione, previste dall'art. 648 c.p. e dall'art. 12 cit., fossero identiche, si porrebbe un problema di concorso formale o di concorso apparente di norme e, nel caso di questa seconda opzione, di operatività dell'una o dell'altra norma incriminatrice a seconda del criterio da applicare per la scelta da compiere, della specialità prevalente nel caso, come quello che ne occupa, di specialità bilaterale (ciascuna delle norme essendo qualificata da un elemento speciale, il particolare oggetto materiale rispetto a quello generico ed onnicomprensivo l'art. 12, la provenienza da delitto rispetto alla generica provenienza illecita), della sussidiarieta o della consunzione.
Ponendo dunque a raffronto i due termini suesposti - la fattispecie ex art. 12, seconda parte, per i fatti dianzi menzionati e la fattispecie di cui all'art. 648 c.p., prima dell'entrata in vigore della L. n. 197 del 1991 (che convertendo il D.L. n. 143, ha sancito il nuovo reato) - non è chi non veda come diversi e distinti sono i campi di applicazione delle due norme e che quindi i fatti di ricezione previsti dalle stesse sono nient' affatto identici. Ed è la stessa nuova normativa che nella sua essenza e nella sua ratio evidenzia la totale sua estraneità all'area della ricettazione tradizionale.
Con il D.L. n. 43 del 1991, il legislatore, com'è fatto chiaro anche dal titolo, ha inteso contrastare il grave fenomeno del riciclaggio del danaro sporco, attuando una disciplina di controllo dei movimenti di danaro e di limitazione dell'uso del contante mediante anche l'uso delle carte di credito e dei documenti equipollenti, le cui patologie, diffusesi proporzionalmente a quell'uso, ha dovuto combattere con quel mezzo particolarmente energico che e la repressione penale. Se questo era l'intento del legislatore sarebbe contrario alla logica più elementare ritenere che si sia voluto abbassare la guardia, inglobando senza alcuna ragione, nella nuova disciplina repressiva anche i fatti che prima erano punibili a termini dell'art. 648 c.p. e sostituendo così ad una fattispecie più grave, quale appunto la ricettazione (punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da L. un milione a L. venti milioni e, nei casi di lieve entità, da quindici giorni a sei anni e da L. diecimila a L. un milione) altra meno grave, quale appunto quella prevista dall'art. 12, proprio in una ipotesi, tra quelle previste, di maggior disvalore sociale, in quanto avente ad oggetto gli anzidetti documenti proveniente dal più rilevante degli illeciti, il delitto. Con, inoltre, l'aberrante conseguenza della disparità di trattamento tra colui che riceve carte di credito di origine delittuosa e colui che riceve altre cose di pari provenienza (si pensi ad una categoria simile, sotto il profilo della funzione che assolve, quella degli assegni bancari e circolari), disparità priva di qualsiasi ragionevolezza, specie in relazione alla ratio legis dianzi evidenziata, come tale in palese contrasto con l'art. 3 della carta costituzionale.
In conclusione nell'espressione "provenienza illecita" contenuta nell'art. 12, al di là del suo carattere linguisticamente generico non può ricomprendersi quella "provenienza da delitto" di cui all'art. 648 c.p.: la prima abbraccia tutte le forme di illiceità, fatta eccezione della seconda, e quindi anche quella penale, ma da contravvenzione.
5 - Resta da affrontare la seconda questione sottoposta al vaglio di queste sezioni unite, il rapporto tra il reato di cui all'art. 12, prima parte e quello di cui all'art. 640 c.p.. Non v' è dubbio che essa, contrariamente alla precedente, s'inquadra nell'ambito della problematica del concorso apparente di norme o del concorso di reati, risolvibile nell'uno o nell'altro senso a seconda che si ritenga che l'adozione di artifici o raggiri - come nella fattispecie concreta, essendosi il IE, secondo l'ipotesi di accusa, recepita nell'accordo delle parti e nella sentenza impugnata, servito della carta di credito di provenienza furtiva per acquistare vari ingenti quantitativi di carburante, fattispecie perfettamente identica a quella in cui il mezzo artificioso è costituito da un assegno bancario o circolare o altro analogo titolo di credito di provenienza delittuosa - si identifichi nell'uso indebito, sì da potersi parlare di un'unica condotta prevista contemporaneamente da due norme incriminatrici, ovvero costituisca condotta tutt'affatto diversa, sì da far luogo all'applicazione di entrambe.
6.1 - È ben noto che il problema del concorso reale o apparente di norme incriminatrici è stato costantemente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza. Il criterio della specialità, l'unico espressamente disciplinato (art. 15 c.p.) e l'unico secondo alcuni che avrebbe consentito di risolvere nel senso dell'apparenza il concorso di norme, ha dato luogo a diverse difficoltà interpretative e applicative (v. soprattutto il significato e il valore da attribuire all'espressione "stessa materia" - "stessa obiettività giuridica" (ex plurimis, Sez. Un. 13.9.1995, La Spina), ovvero "stesso fatto" (Sez. Un. 13.9.1982), o ancora "stesso aspetto della realtà" o "stesso settore dell'attività umana") - ed ha consentito di approdare alla conclusione che in certe fattispecie l'adozione del principio di specialità non avrebbe portato a soluzioni razionalmente e giuridicamente soddisfacenti.
È questo il caso della c.d. specialità bilaterale, quando cioè entrambe le norme, al di là degli elementi comuni, contengono uno o più elementi specializzanti.
Per risolvere tali fattispecie sono stati proposti vari criteri, quali la specialità dei corpi o complessi legislativi in cui la norma è posta (Sez. 2^, 9.4.1999, Ramon), o la specificità dei soggetti cui la norma è destinata, o ancora la prevalenza quantitativa o qualitativa degli elementi speciali dell'una norma rispetto all'altra. Ma è stato acutamente osservato che in realtà qui si è al di fuori dell'ambito del criterio di specialità, poiché non vi è subordinazione della norma speciale alla norma generale e non si è più in grado di determinare quale norma sia da applicare in quanto speciale rispetto all'altra. Finisce per esservi una interferenza tra norme che come tale potrebbe comportare, in contrasto con le esigenze razionali ed equitative, non un concorso apparente di norme bensì un concorso reale di norme e di reati. Di qui dunque l'esigenza di far ricorso ad ulteriori criteri di soluzione del concorso di norme nel senso dell'apparenza, dettati dallo stesso legislatore, quando espressamente esclude il concorso reale di norme e quindi di reati, o, in assenza di una specifica previsione, desumibili dal sistema, che esprime in sè un'istanza - guida di giustizia materiale che non tollera l'addebito plurimo di un medesimo fatto tutte le volte che l'applicazione di una sola, delle norme in cui è sussumibile il fatto ne esaurisca l'intero contenuto di disvalore sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo: è il c.d. ne bis in idem sostanziale, rispondente ad una esigenza equitativa insopprimibile.
È su questa base c.d. valutativa che si sono elaborati i criteri della sussidiarietà e della consunzione o assorbimento, in virtù del quale ultimo - lex consumens derogat lex consumptae - si determina un concorso apparente di norme quante volte l'applicazione della sola norma che prevede la pena più grave esaurisce l'intero disvalore del fatto.
Particolarmente significativo, quale linea di tendenza de iure condendo, quanto leggesi nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale: "il principio secondo cui la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale costituisce regola comunemente riconosciuta da tutte le legislazioni penali europee: esso tradizionalmente si riferisce ai rapporti di c.d. specialità in astratto tra due o più norme penali. L'esperienza giurisprudenziale e dottrinale ha rivelato come il principio di specialità in astratto sia tuttavia inadeguato a rappresentare tutte le ipotesi in cui deve riconoscersi concorso apparente di norme coesistenti: l'elaborazione dei criteri di sussidiarietà, dell'assorbimento e della consunzione da un lato, della specialità in concreto e della specialità bilaterale nelle sue diverse specificazioni dall'altro, stanno a dimostrare l'esigenza di impedire che il soggetto agente, pur in assenza di situazioni di specialità in astratto, sia chiamato a rispondere della violazione di più norme penali quando comunque una di esse sia in grado di comprendere per intero il disvalore del fatto (c.d. ne bis in idem sostanziale)".
"In questa prospettiva la Commissione, recependo quanto era già previsto dal progetto Magliaro, ha ritenuto di prevedere nell'art. 4, a fianco del principio di specialità in astratto, che quando un medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge si applica quella che ne esprime per intero il disvalore, chiamando in questo modo l'interprete a valutare se in mancanza appunto della prima ipotesi di concorso apparente di norme, una delle disposizioni in gioco sia in grado di rappresentare nella sua interezza la o le offese realizzate dal fatto posto in essere".
In conclusione si può affermare che la soluzione del problema del discrimine tra concorso reale e concorso apparente di norme incriminatrici deve essere affidata all'uno o all'altro dei criteri elaborati (e già normativamente disciplinati sia pure in forma non espressa), a seconda delle caratteristiche strutturali e ontologiche delle fattispecie criminose messe a confronto, prese singolarmente e nei rapporti reciproci.
6.2 - Tornando al rapporto tra le due norme incriminatrici di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12, prima parte e all'art. 640 c.p., va anzitutto escluso il concorso dei due reati, pur sostenuto dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte (Sez. 5^, 28.2.1995, Borelli;
sez. 5^, 5.5.1995, Lazzaro;
sez. V, 9.4.1999, P.G. c/ Sorgente).
Non si è anzitutto in presenza di due fatti completamente distinti dalla materialità della condotta, poiché appare evidente che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito, sicché la prima di tali condotte ben può identificarsi nella seconda come specie a genere.
Del pari inesatta è l'affermazione che diverse sono le obiettività giuridiche, quella della truffa consistente nella tutela del patrimonio, quella dell'uso indebito delle carte di credito rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico alla fiducia da riporre in tali mezzi sostitutivi di pagamento. Ma l'offesa al patrimonio individuale non è affatto estranea alla ratio incriminatrice dell'art. 12, come è stato più volte affermato ed è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 302 del 19.7.2000, la quale ha basato il giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p., nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dal D.L. n. 143 del 1991, art. 12, sul carattere concorrente con l'offesa al patrimonio individuale dell'aggresione di valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica. Una volta stabilito che la condotta prevista dall'art. 640 c.p., è una specie del genere "uso indebito", non si può far leva, per affermare la diversità dei fatti, sugli elementi danno e profitto, giacché questi dati fattuali di evento non possono trasformare una tale situazione di identità ontologica dell'azione in totale diversità del fatto. Essi invece si atteggiano come fattori di specialità di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella prevista dall'art. 12; la quale a sua volta presenta l'elemento specializzante, rispetto alla truffa, del particolare oggetto materiale.
Si è fuori dell'ambito, quindi, del concorso (formale) di reati per entrare in quello del concorso apparente di norme, donde la necessità di stabilire, quale di quelle apparentemente concorrenti, debba, prevalendo sull'altra, applicarsi.
Se per quanto testè precisato il rapporto tra le due norme è di specialità bilaterale, un criterio accettabile per la soluzione del problema sarebbe quello della specialità del complesso legislativo in cui la norma si trova (in tal senso, seppur per risolvere il conflitto tra l'art. 12, seconda parte e l'art. 648 c.p., v. sez. 2^, 9.4.1999, Ramon) o anche quello della maggior specificità (Sez. Un.30.4.1976, Cadinu), i quali entrambi conducono all'applicabilità del solo art. 12.
Ma ancor più convincentemente può pervenirsi alla stessa conclusione adottando il principio di consunzione, in omaggio a quello che, come si è sopra spiegato, appare essere il parametro di valore sotteso all'intero sistema e probabilmente recepibile in forma espressa dal legislatore futuro, cioè la punibilità alla stregua della norma incriminatrice rappresentativa dell'onnicomprensivo disvalore del fatto e come tale caratterizzata da una sanzione più grave. Nel momento in cui il legislatore del 1991 ha inteso punire più gravemente di quello del 1930 la condotta truffaldina posta in essere con carta di credito o equivalente, non solo, ma anche anticipare la soglia di punibilità alla mera condotta fraudolenta finalizzata al conseguimento del profitto indipendentemente dalla verificazione di esso e del danno, appare evidente il più elevato grado di antigiuridicità e quindi di offensività della condotta prevista dalla norma speciale e il suo carattere assorbente rispetto a quella contemplata dall'art. 640 c.p., sì che l'eventuale realizzazione da parte dell'agente del profitto e della correlativa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo vengono a configurarsi come un post factum non punibile, ovviamente penalmente rilevante sotto il profilo della dosimetria della pena (art. 133, comma 1, nn. 2 e 3).
6 - La condotta contestata al IE deve pertanto essere qualificata come violazione concorrente del D.L. n. 143 del 1991, art. 12, prima parte e dell'art. 648 c.p., e non anche dell'art. 640 c.p.. La sentenza impugnata, fondata su un accordo delle parti giuridicamente errato sotto detto profilo, deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Fori per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001