Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2001, n. 22902
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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Massime4

Le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso.

L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che l'eventuale conseguimento, da parte dell'agente, dell'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo rileva, comunque, sotto il profilo della dosimetria della pena).

Integra il reato di cui all'art. 648 cod. proc. pen. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti <>), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale.

L'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di patteggiamento che abbia recepito un accordo delle parti fondato sull'erronea qualificazione giuridica del fatto va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito, perché proceda a nuovo giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2001, n. 22902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22902
Data del deposito : 28 marzo 2001

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