Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
L'art. 1, comma 143, L. n. 244 del 2007, che ha previsto l'applicabilità della confisca "per equivalente" di cui all'art. 322-ter cod. pen. ai reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater ed 11 del D. Lgs. n. 74 del 2000, non opera retroattivamente, poiché all'istituto, che presenta una natura del tutto peculiare, non è estensibile la regola dettata dall'art. 200 cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
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- 1. La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilitàOliviero Mazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Pubblichiamo qui un breve commento di Oliviero Mazza alla recente ordinanza, del cui disponitivo aveva dato notizia tra gli altri il Corriere della Sera lo scorso 28 novembre 2011, con la quale il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato un sequestro di 245 milioni di euro a carico di Unicredit nell'ambito di un'indagine per frode fiscale che vede coinvolti, tra gli altri, l'ex amministratore delegato della società. In allegato la parte della motivazione concernente il profilo qui in discussione, rispetto al quale il tribunale ha ritenuto fondato il ricorso di Unicredit. 1. La recente pronuncia del Tribunale del riesame di Milano, adottata nell'ambito di una vicenda cautelare assurta …
Leggi di più… - 2. Esame Avvocato 2012, possibile soluzione parere penale "notaio"Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2008, n. 21566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21566 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 08/05/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 687
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 003174/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ AN N. IL 25/05/1966;
avverso ORDINANZA del 31/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di BENEVENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti V. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Leone Francesco del Foto di Benevento e Perroni Giorgio del Foro di Roma che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 dicembre 2007, il Tribunale di Benevento, ha, per quel che qui interessa, parzialmente accolto l'istanza di riesame del sequestro preventivo "per equivalente" disposto sui beni di UZ AN con decreto emesso il 10 dicembre 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, limitando l'ammontare del sequestro alla somma di Euro 7.000.000,00. Il Tribunale del riesame ha in particolare sottolineato come le indagini concentrate sui rapporti commerciali intercorsi tra la "A & G AU di BA NA e la società britannica "Ravenna Tnvestments Ltd.", avessero permesso di accertare che la A & G AU, ditta la cui titolarità era formalmente attribuita al BA ma sostanzialmente riconducibile al UZ, ritenuto gestore di fatto della impresa e ideatore della complessiva operazione commerciale, aveva proceduto ad acquistare autovetture da un operatore comunitario in regime di sospensione IVA, in applicazione della specifica disciplina dettata dalla L. n. 427 del 1993, art. 38, cedendo successivamente ad acquirente nazionale il prodotto ad un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato. Sull'importo incassato, la A & G AU aveva ricevuto regolarmente l'IVA ed emesso conseguente fattura, dichiarando il debito erariale, ma aveva poi omesso il successivo versamento dell'imposta. L'operazione avrebbe permesso alla A & G AU di praticare "un prezzo altamente concorrenziale all'interno del mercato e di incassare, di fatto, la differenza tra il prezzo pagato e quello incassato, al lordo dell'IVA (applicata e successivamente non versata)". Da ciò, l'incolpazione provvisoria elevata nei confronti del UZ, che veniva sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 7, art. 501 cod. pen., e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. Ha sottolineato, in particolare il giudice a quo, che, accanto alla contestazione del reato fiscale, si è ritenuto di ravvisare anche il delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 2, in quanto, attraverso l'artificiosa condotta innanzi descritta, che avrebbe visto la A & G AU fungere da "cartiera della intera operazione economica" ed alla quale veniva dunque coerentemente contestato il reato di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, si sarebbe determinata la "successiva induzione in errore (dello Stato italiano e dello Stato estero in ordine al successivo pagamento dell'imposta, dovuta dall'effettivo gestore della operazione), per giungere all'atto di disposizione patrimoniale (la sospensione del pagamento dell'IVA allo Stato estero ed il conseguente e relativo debito dello Stato italiano in sede di rimborso di quella pagata dall'acquirente) ed al conseguente danno patrimoniale con ingiusto profitto (rappresentato dall'IVA mai versata)". Da ciò - si osserva - la legittimità del sequestro "per equivalente" a norma dell'art. 640 quater cod. pen., sia pure per l'importo ridotto statuito nella ordinanza e determinato dal giudice del riesame, in misura corrispondente a quella dell'IVA dovuta e non versata, calcolata sull'intero fatturato. Quanto, poi, alle deduzioni difensive, l'organo del riesame, nel sottolineare le differenze che avevano caratterizzato la vicenda de qua, rispetto alla figura nota (anche in sede comunitaria) come "truffa carosello" - nella specie, infatti, non si era realizzata una collusione tra la società cosiddetta "broker" e la società "cartiera, determinandosi, quindi, una semplice emissione, e non anche una utilizzazione, di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti - aveva escluso qualsiasi profilo di concorso formale tra la violazione della normativa fiscale (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8) e il delitto di truffa. Ciò in quanto - sostengono i giudici a quibus - la emissione di fatture false rappresenterebbe, nella complessiva articolazione della operazione, "il solo momento (oggettivo) attraverso cui si snoda la condotta fraudolenta ingannatoria che si inserisce, viceversa, nel più complesso contesto sanzionatorio nella previsione codicistica dalla quale ... si specifica in ragione del diverso profilo di partecipazione soggettiva dell'agente e dello specifico oggetto giuridico tutelato".
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo due motivi di ricorso. Nel primo si prospetta violazione di legge in riferimento agli artt. 640 e 501 cod. pen. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. Osserva il ricorrente che se si ritiene che la A & G
AU ha effettivamente acquistato autovetture all'estero in regime di sospensione IVA e che le stesse sono state poi commercializzate in Italia con emissione di regolare fattura comprensiva dell'IVA, non vi sarebbe stata una intermediazione fittizia di una società "cartiera", con la conseguenza che l'omesso versamento dell'IVA sarebbe sanzionarle a titolo di reato tributario, "che non può concorrere con la truffa aggravata, per l'integrazione della quale occorre un quid pluris, costituito da un artificio o raggiro, posto in essere allo scopo di conseguire una finalità extratributaria". D'altra parte, per realizzare il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, occorre che la falsa fatturazione sia stata posta in essere per consentire a terzi l'evasione del tributo, come accade nel caso delle frodi cosiddette "carosello", che riposano su condotte che prevedono l'accordo tra tre soggetti in sede intracomunitaria. Il Tribunale, quindi, avrebbe ricostruito i fatti negli stesi termini prospettati dalla difesa, deducendo però conseguenze errate sul piano della qualificazione giuridica, giacché nei fatti possono ravvisarsi soltanto violazioni di natura tributaria. Non sarebbe in particolare ravvisabile il delitto di truffa ai danni dello Stato, in quanto farebbe difetto il presupposto dell'atto di disposizione patrimoniale come conseguenza dell'errore indotto dagli artifici e raggiri. Nel caso di specie, infatti, la persona offesa, e cioè lo Stato, non sarebbe stata indotta, ad avviso del ricorrente, "a compiere alcun atto di disposizione patrimoniale e pertanto, pur potendosi in astratto prospettare un danno per l'erario, il reato di truffa in contestazione, non appare neanche astrattamente configurabile".
Nel secondo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione del principio di specialità nel ritenuto concorso della truffa aggravata ai danni dello Stato e della violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, pur in presenza "dell'unica condotta addebitata agli indagati, consistita nell'aver percepito (e trattenuto per sè) l'IVA incassata nella compravendita di autovetture di importazione parallela", diffusamente richiamando, al riguardo, la giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi su tale tema e contestando i rilievi a tal proposito formulati dai giudici del riesame. In particolare, si sottolinea come la possibilità di configurare oltre il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche la truffa, non può discendere ne' dalla finalità di vendere più vetture a prezzi inferiori a quelli di mercato (come ritenuto in sede di adozione della cautela reale), trattandosi di finalità "esterna" alla truffa ai danni dello Stato;
nè dalla fittizia interposizione di soggetti terzi in sede di acquisti intracomunitari in regime di sospensione IVA, trattandosi, comunque, di frode riconducibile alla figura residuale espressamente prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
3. Con documentata ed analitica memoria, la difesa dell'indagato ha ulteriormente sottolineato, al lume della giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi sul punto, la impossibilità del concorso tra la truffa aggravata ai danni dello Stato ed il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, fra l'altro evidenziando la non configurabilità, nella specie, di finalità diverse da quelle strettamente riconducibili alla violazione fiscale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come anche accennato nella ordinanza impugnata, tanto la dottrina che la giurisprudenza hanno da tempo focalizzato - sulla base, anche, di pertinente documentazione comunitaria - le caratteristiche che connotano quella particolare figura di frode fiscale intracomunitaria ormai conosciuta, nel lessico anche "ufficiale", come frode della "società fittizia" o truffa "carosello". Nella Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA, del 16 aprile 2004 COM(2004) 260 definitivo, si osserva, infatti, che "il regime transitorio d'imposta sul valore aggiunto è stato concepito in modo tale che le forniture di beni all'interno della Comunità tra soggetti d'imposta siano esenti nello Stato membro d'origine dei beni e siano invece soggette alla tassazione nello Stato membro di destinazione. A tale regime "normale" si sono aggiunti molti regimi particolari e spesso complessi, in settori in cui gli Stati membri desideravano conservare un controllo più ampio della tassazione. Questo meccanismo dell'esenzione - ha soggiunto il documento - espone il sistema dell'IVA alla frode, e, più precisamente, alla cosiddetta "frode carosello". I beni - ha dunque osservato la Commissione - possono effettivamente circolare senza essere tassati", rendendo dunque necessario "che gli strumenti comunitari di cooperazione amministrativa siano i più efficaci possibile e che i sistemi di controllo nazionali vengano adeguati a tali problematiche". "La frode - sottolinea in particolare la citata Relazione della Commissione Europea - si configura nel seguente modo: una cosiddetta "società intermediaria" (A) effettua una fornitura di merci intracomunitaria esente ad una "società fittizia" (B) in un altro Stato membro. La società (B) acquista le merci senza pagare l'IVA e poi effettua una fornitura nazionale ad una terza società (C), denominata "broker". La "società fittizia" incassa l'IVA sulle vendite fatte al "broker", ma non versa l'IVA all'erario e scompare. Il "broker" (C) chiede il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati presso B. Di conseguenza, la perdita finanziaria per l'erario è pari all'IVA pagata da C a B. In seguito, la società C può dichiarare una fornitura intracomunitaria esente alla società (A) e quest'ultima può, a sua volta, effettuare una fornitura intracomunitaria esente a (B) ed il ciclo della frode si ripete, e questo spiega l'appellativo di "frode carosello". Per sviare le indagini sull'IVA, le merci vengono spesso fornite da (B) a (C) tramite società intermediarie, denominate "società cuscinetto". Può capitare che la società cuscinetto sia all'oscuro della frode in atto, ma nella maggior parte dei casi è conscia del fatto di essere coinvolta in un tipo di transazione irregolare (data la natura insolita della transazione commerciale)". Si tratta, dunque, di un tipo di frode strutturato "in modo piuttosto complesso" e che coinvolge "diversi Stati membri e varie società in ciascuno Stato membro".
Dalla stessa ordinanza impugnata, peraltro, emerge che i fatti cui si riferisce il contestato provvedimento di sequestro, risultano solo in parte riconducibili allo schema della cosiddetta frode "carosello", in quanto, si osserva, "la prospettazione accusatoria prescinde da qualsiasi accoro tra le società "broker" e la A & G AU (ritenuta) cartiera dell'intera operazione economica, limitandosi a ricostruire le condotte poste in essere da tale ultima società ed a questa contestate in persona del suo ritenuto (ma incontestato) gestore di fatto. In altri termini - si sottolinea, al riguardo - la limitata angolazione prospettica operata dalla accusa, in assenza di una terza società utilizzatrice delle fatture emesse dalla A & G AU", consentirebbe - a parere dei giudici a quibus - "di qualificare la condotta posta in essere da quest'ultima, sotto il profilo fiscale, in termini di mera emissione e non già di utilizzazione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti". Non sussisterebbe, poi, alcun profilo di concorso formale tra la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato -
fattispecie, quest'ultima, che è la sola a legittimare, a norma dell'art. 640 quater cod. pen., l'applicazione dell'istituto del sequestro "per equivalente", oggetto della procedura incidentale - in quanto - deduce ancora il giudice del riesame - la condotta di emissione di fatture false rappresenterebbe, "nella complessiva articolazione della operazione, il solo momento (oggettivo) attraverso cui si snoda la condotta fraudolenta ingannatoria che si inserisce, viceversa, nel più complesso contesto sanzionato nella revisione codicistica, dalla quale, viceversa, si specifica in ragione del diverso profilo di partecipazione soggettiva dell'agente e dello specifico oggetto giuridico tutelato".
L'assunto, per la verità tutt'altro che perspicuo, è per più versi fallace e contraddittorio. Come si è già fatto cenno in parte narrativa, infatti, la propettazione accusatoria posta a base della misura cautelare reale, secondo quanto precisa la stessa ordinanza impugnata, avrebbe ricostruito i fatti come segue: la A & G AU, di fatto gestita dal UZ AN, aveva acquistato autovetture da un operatore comunitario in regime di sospensione IVA, cedendo, poi, ad un acquirente nazionale il prodotto, ad un prezzo inferiore rispetto a quello pagato. Sull'importo incassato, aveva ricevuto regolarmente l'IVA ed emesso conseguente fattura, dichiarando il correlativo debito erariale, ma aveva poi omesso di effettuare il successivo versamento dell'imposta. Tale operazione - assume l'ordinanza impugnata, riferendosi sempre alla "ipotesi d'accusa" - "aveva permesso alla A & G AU di praticare un prezzo altamente concorrenziale all'interno del mercato e di incassare, di fatto, la differenza tra il prezzo pagato e quello incassato al lordo dell'IVA (applicata e successivamente non versata)". Ma se questo è il contesto fattuale evocato dalla accusa, la condotta ascrivibile all'indagato si limita all'omesso versamento dell'IVA, ovvero al più - secondo quanto ha sottolineato la difesa del ricorrente - può ricondursi alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, in riferimento alla mancata dichiarazione dell'IVA riscossa all'atto della fatturazione della vendita "nazionale" delle vetture acquistate in regime di sospensione comunitaria, cui potrebbe correlarsi anche l'eventuale violazione dell'art. 3, medesimo decreto, in rapporto alla fraudolenta tenuta della documentazione contabile. In ogni caso, pur ad evocare il ruolo di semplice "cartiera" che avrebbe nella specie svolto la ditta controllata dal UZ, allo specifico reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, contestato al medesimo sul presupposto della emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, farebbe difetto la specifica finalità - che caratterizza quella fattispecie - di "consentire a terzi l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto", visto che i terzi acquirenti finali (in alcun modo coinvolti nella vicenda) avrebbero regolarmente pagato l'IVA alla ditta "cartiera", che avrebbe poi omesso di effettuare il relativo versamento all'erario. Ma a tutto voler concedere, ciò che infirma alla radice il provvedimento di sequestro "per equivalente", è la impossibilità di ritenere nella specie compatibile, in presenza dell'unitaria condotta ascritta all'indagato, l'ipotesi di reato tributario, contestato al UZ, con la figura della truffa ai danni dello Stato, che i giudici a quibus hanno ritenuto di ravvisare nella artificiosa importazione comunitaria in regime di sospensione IVA e nel successivo trasferimento nazionale, che avrebbe prodotto un danno per l'erario ("la sospensione - puntualizza l'ordinanza impugnata - del pagamento dell'IVA allo Stato estero ed il conseguente e relativo debito dello Stato italiano in sede di rimborso di quella pagata dall'acquirente"), con l'ingiusto profitto "rappresentato dall'IVA mai versata". Come infatti il ricorrente ha puntualmente rammentato, nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente prevalente la tesi secondo la quale il delitto di frode fiscale - così come quello di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, nella specifica ipotesi che qui rileva - si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma dell'art.640 c.p., comma 2, n. 1), in quanto connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non è sufficiente a porre le norme - quelle tributarie e quella comune - in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è stato deliberatamente posto dal legislatore al di fuori della fattispecie oggettiva, rendendo così indifferente che esso si verifichi e postulandosi come necessaria soltanto la sussistenza del collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale (Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2007, n. 5656, Perrozzi;
Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2007, n. 7916, Cutillo;
Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2006, n. 3257, Barisano;
Cass., Sez. 3^, 25 ottobre 2005, n. 43308, Giacometti;
Cass., Sez. 2^, 12 maggio 2004, Pronti, n. 26344; Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 2004, Greco, n. 7996;
Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2003, Vignali, n. 47701). A fondamento di tale assunto, si è in particolare rilevato come la negazione della sussistenza di un rapporto di specialità tra la frode fiscale e la truffa ai danni dell'erario, si porrebbe in palese contrasto con la linea di politica criminale e con la stessa ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della innovativa riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000. Come ha infatti avuto modo di puntualizzare la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2002, la opzione politico-criminale prescelta dal legislatore della riforma, nel quadro delle scelte discrezionali che gli competono, si è concentrata, fondamentalmente, nell'abbandono del modello del cosiddetto "reato prodromico", caratteristico, invece, della precedente disciplina dettata dal D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla L. n. 516 del 1982 (calibrato sulla falsariga di una linea di intervento repressivo chiamato ad operare già sulla fase meramente "preparatoria" dell'evasione d'imposta), "a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria - ha sottolineato la Corte nella richiamata sentenza - del momento della offesa degli interessi dell'erario. Questa strategia - come si legge nella relazione ministeriale - ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e "definitivo" dell'evasione, negando rilevanza penale autonoma alle violazioni " a monte" della dichiarazione stessa". Tuttavia, ha ancora sottolineato la Corte, per ragioni essenzialmente riconducibili alla ritenuta necessità di reprimere il fenomeno delle cosiddette "cartiere", il legislatore ha perpetuato, in via di eccezione, il vecchio modello punitivo in rapporto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, continuando a reprimere, con il più volte citato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, una condotta meramente preparatoria alla evasione. Peraltro - ha ancora soggiunto il Giudice delle leggi - proprio a sottolineare la eccezionalità di tale deviazione dalle linee guida della riforma, con l'art. 9, stesso decreto ha testualmente escluso "la configurabilità del concorso dell'utilizzatore stesso nel fatto dell'emittente: concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte dell'accordo tra i due soggetti, normalmente sottostante all'emissione delle false fatture". Ma ha altresì escluso - e il dato assume non poco significato, agli effetti che qui rilevano - che l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo, possa essere punibile a titolo di concorso nel reato di frode fiscale di cui all'art. 2, stesso decreto. In tale cornice, sarebbe dunque paradossale ipotizzare, in capo all'emittente la falsa documentazione, una responsabilità penale costruita facendo leva su di una fattispecie di "genere" (truffa ai danni dell'erario), in presenza di una condotta "fiscale" che si "esaurisce" nella configurabilità della ipotesi speciale descritta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, richiamato art.
8. Qualsiasi condotta di frode al fisco, se non intende realizzare obiettivi diversi, non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa. Se, invece, l'attività di "cartiera", oltre che consentire a terzi l'evasione del tributo (o a permettere indebiti rimborsi) è destinata a finalità ulteriori - tipica l'ipotesi della emissione di false fatture per consentire ad un operatore di ottenere indebitamente contributi, comunitari e non - è evidente che non potrà sussistere alcun problema di rapporto di specialità fra norme, venendo in discorso una condotta fmalistfamente "plurima" e tale da ledere o esporre a pericolo beni fra loro differenti. D'altra parte - e per concludere sul punto - neppure può trascurarsi la circostanza che questa Corte, nell'affrontare il problema del concorso tra frode fiscale e truffa, ha di recente avuto modo di affermare che tra le due fattispecie, in parte coincidenti, non intercorrerebbe neppure il rapporto di cui all'art. 15 c.p., in quanto mancherebbe la identità naturalistica del fatto al quale le due norme si riferiscono,dal momento che l'una - la frode fiscale - richiede un artificio peculiare, e l'altra - la truffa - necessita, invece, per il suo perfezionamento, di elementi (la induzione in errore ed il danno) indifferenti per il reato tributario. Sicché, il rapporto tra le due norme sarebbe risolvibile in base al principio di consunzione, normativamente non previsto, ma ritenuto utilizzabile da varie sentenze di questa Corte. In base al criterio della consunzione - si è osservato - "per aversi concorso apparente di reati, al di fuori della specialità, sarebbe sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dalla omogeneità tra i fini dei due precetti, che giustifica un trattamento sanzionatorio unitario;
l'operazione comporta un giudizio di valore, nel senso che una condotta resta assorbita nella previsione dell'altra per la quale è comminata una pena più grave". Nella specie, dunque, l'applicazione di quel criterio sarebbe possibile, in quanto "il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (norma consumante) è sanzionato più severamente di quello di cui all'art. 640 c.p., comma 2 (norma consumata); l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella prima norma che prevede il reato più grave: per cui il configurare anche la previsione meno grave, che di per sè integra una diversa fattispecie, comporterebbe un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni penali" (Cass., Sez. 3^, 10 luglio 2007, Colombari, n. 37409). D'altra parte, a conclusioni diverse da quelle innanzi evidenziate non può pervenirsi neppure facendo leva sulla circostanza, posta in risalto nella ordinanza impugnata, per la quale la intera operazione architettata (in via di accusa) dall'indagato, avrebbe consentito alla A & G AU "di praticare un prezzo altamente concorrenziale all'interno del mercato": circostanza, quella appena indicata, sulla quale si sarebbe radicata - come si desume dall'avviso di conclusione delle indagini, prodotto dalla difesa - la contestazione del reato di cui all'art. 501 cod. pen.. Al riguardo, infatti, va sottolineato come, oltre a restare del tutto evanescente la base fattuale su cui si sarebbe ipotizzata la volontà, da parte del soggetto agente, di determinare - attraverso la vendita sotto costo di vetture, consentita dal meccanismo di "risparmio" fiscale - un turbamento del mercato, volutamente operando al fine di cagionare una variazione del prezzo dei beni commercializzati, è assorbente rilevare come l'evasione del tributo, riferita a singole operazioni, non può, di per sè, rappresentare un "artificio" volto a realizzare il delitto di aggiotaggio. Per altro verso, quand'anche fosse intravedibile una finalità di maggior lucro derivante dalla possibilità di vendere le autovetture a prezzi inferiori a quelli di mercato, una simile ulteriore "finalità" - come questa Corte ha avuto modo di sottolineare in vicenda analoga alla presente (Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2007, Cutillo, cit.) - risulterebbe del tutto estranea al paradigma della truffa ai danni dello Stato, così come lo è rispetto alla frode fiscale od al reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti. La circostanza, infine, che la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) abbia disposto, nell'art. 1, comma 143, la applicabilità dell'art. 322 ter cod. pen., e dunque dell'istituto della confisca "per equivalente", ai reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, non produce conseguenze di sorta agli effetti dell'odierno scrutinio, giacché - come puntualmente rilevato dalla difesa del ricorrente - per un verso, la misura è stata nella specie disposta, non in riferimento alla violazione fiscale - per la quale, all'epoca, l'istituto non poteva trovare applicazione - ma per il delitto di truffa ai danni dello Stato, in virtù del richiamo operato dall'art.640 quater cod. pen.; mentre, sotto altro profilo, nessuna portata retroattiva potrebbe annettersi, ad avviso di questo Collegio, alla intervenuta recente estensione anche ai reati fiscali della confisca e del conseguente sequestro "per equivalente", avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte, più volte espressasi nel senso della natura eminentemente sanzionatoria dell'eccezionale istituto qui in esame (Cass., Sez. 2^, 9 novembre 2006, Quarta, n. 38803; Cass., Sez. 2^, 14 giugno 2006, Ghetta, n. 31988; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2004, Napolitano, n. 15445). Al riguardo, tenuto conto della natura del tutto peculiare che caratterizza la confisca "per equivalente", nella quale viene ad essere sostanzialmente "novato" lo stesso titolo in forza del quale si legittima il provvedimento di ablazione (dalla apprensione della res, della quale il legislatore apprezza la pericolosità, o per la natura della cosa in sè o per la relazione che si stabilisce tra l'oggetto della confisca ed il suo titolare - elementi, questi, che individuano la "ragione" della confisca ordinaria - si passa alla apprensione di una "porzione" del patrimonio del soggetto, senza alcuna connotazione di pericolosità dello stesso, ma in funzione essenzialmente sanzionatoria rispetto all'equivalente profitto o prezzo del reato) sembra, infatti, coerente ritenere non estensibile la regola dettata dall'art. 200 cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Tale peculiare disposizione, infatti, trova sede nella sezione prima del capo primo (titolo 8^, libro 1^) del codice penale, dedicato alle misure di sicurezza personali, la cui applicazione si fonda sulla pericolosità sociale "attuale" del soggetto, e, quindi, su una condizione che si valuta ed apprezza nel momento in cui le misure devono trovare applicazione. L'estensione di una simile regola ad un provvedimento ablatorio patrimoniale a connotazioni sanzionatorie, senza che sia dato riscontrare alcun elemento di "pericolosità" degli specifici beni da sottoporre a confisca, finirebbe per prestare il fianco a seri dubbi di costituzionalità, considerato, fra l'altro, che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione proprio una ipotesi di applicazione retroattiva della confisca di beni (v., ad es. Welch c. Gran Bretagna, n. 17440/90, sentenza del 9 febbraio 1995. Sul valore delle disposizioni della CEDU quali norma interposte agli effetti di quanto previsto dall'art. 117, primo coma, Cost. e sulla portata delle sentenze della Corte di Strasburgo, v. Corte cost. sentenze nn. 348 e 349 del 2007). Alla stregua dei riferiti rilievi, non potendo nella specie trovare applicazione il sequestro "per equivalente", deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e conseguentemente annullato anche il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del UZ AN e disposta la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Annulla altresì il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento in data 10 dicembre 2007 e dispone la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008