Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2006, n. 40226
CASS
Sentenza 23 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può materialmente concorrere con il reato di frode fiscale, con il quale è ordinariamente in rapporto di specialità, nel caso in cui, in concreto, le condotte siano solo parzialmente sovrapponibili, siano diversi i soggetti passivi tratti in errore e siano diversi i patrimoni aggrediti, e specificamente nel caso in cui un soggetto ottenga, attraverso l'artificio di utilizzare fatture passive per operazioni inesistenti, oltre ad un indebito rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e/o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, anche la concessione di un contributo pubblico per l'acquisto di beni strumentali.

Commentario1

  • 1Condanna ex 231/2001 per illecito dell’ente
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2006, n. 40226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40226
Data del deposito : 23 novembre 2006

Testo completo