Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
Il giudizio prognostico in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 comma secondo bis cod. proc. pen., implica l'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2010, n. 17691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17691 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 2
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 33938/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE RA N. IL 18/05/1939;
2) RE CA N. IL 29/07/1979;
avverso l'ordinanza n. 1925/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 24/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Udito il difensore degli indagati avvocato Maglio Sergio, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
TT CO, funzionario presso la struttura ospedaliera San Giovanni dell'Addolorata di Roma, era indagato per vari episodi di corruzione, truffa pluriaggravata in danno della detta struttura e falso in atto pubblico. Il TT veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal GIP presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 4 giugno 2009 sussistendo a suo carico gravi indizi di colpevolezza desunti dall'esito di intercettazioni telefoniche, oltre che dalle dichiarazioni di un coimputato, ed eccezionali esigenze cautelari in considerazione delle gravi modalità della condotta e del fatto che dopo la cessazione dal servizio aveva mantenuto rapporti con la struttura ospedaliera accettando e sottoscrivendo un contratto di collaborazione professionale a titolo gratuito presso la direzione amministrativa dell'ospedale. Sussistevano anche esigenze attinenti alla acquisizione delle prove ed alla genuinità di quelle già acquisite. A TT AN, IG dell'indagato TT ed impiegata di banca, veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari perché indagata del delitto di favoreggiamento per avere agevolato condotte di occultamento di beni e danaro costituenti profitto e prezzo dei delitti di corruzione consumati dal padre. Gli indizi a carico della TT erano desunti dall'esito di intercettazioni telefoniche.
Con il ricorso per cassazione TT CO deduceva:
1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta eccezionale rilevanza della esigenza di prevenzione speciale, trattandosi di ultrasettantenne in quiescenza e non essendovi alcun elemento per ritenere concreto il pericolo di reiterazione;
2) il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dimissioni del TT dal contratto di collaborazione gratuita con la struttura ospedaliera, dimissioni rassegnate il giorno della esecuzione della misura cautelare, che impedivano la reiterazione dei reati;
2) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta eccezionale rilevanza dell'esigenza di cui alla lettera b) - rectius a) - dell'art. 274 c.p.p. non apparendo il pericolo per la corretta acquisizione delle prove di eccezionale rilevanza, posto che gli altri indagati erano stati tutti identificati.
TT AN deduceva:
1) il vizio di motivazione in ordine alla individuazione e valutazione delle esigenze cautelari e segnatamente di quella di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), perché, anche a volere ritenere fondato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis sia superato anche in virtù della sola individuazione della esigenza di prevenzione speciale, va detto che immotivato risulta il pencolo di reiterazione non solo perché le operazioni immobiliari furono compiute dal TT quando la IG non era ancora dipendente della banca, ma anche perché il fax con richiesta di indagini bancarie, dal quale, peraltro, non risultava chi era indagato, giunse nell'ufficio della TT che immediatamente lo comunicò all'ufficio legale della banca. Quanto poi alla frase intercettata in una conversazione tra la TT ed il fidanzato UC di buttare quella roba, illogica è la motivazione che nella roba intravede proventi della corruzione e non fumo, come sostenuto dalla indagata. Siffatte considerazioni, unite alla valutazione della incensuratezza della donna, al fatto che la condotta censurata fosse rivolta verso il padre, che per i due anni di indagine mai la TT aveva posto in essere attività illecite, che era stata sospesa dal servizio e che, comunque, trattavasi di una modesta impiegata, non consentivano di ritenere concreto il pericolo di reiterazione;
2) la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata osservanza del divieto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis ed al disposto di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c)
mancando qualsiasi valutazione sia in ordine al tempo trascorso dai fatti che alla impossibilità di godere la sospensione condizionale della pena.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da TT CO e TT AN non sono fondati.
Il ricorso di CO TT concerne soltanto le esigenze cautelari e principalmente la ritenuta eccezionale rilevanza della esigenza di prevenzione speciale trattandosi di persona ultrasettantenne.
I rilievi del ricorrente non appaiono fondati perché, prescindendo da censure di puro merito che non possono essere prese in considerazione in questa sede di legittimità, la motivazione che sorregge le valutazioni del Tribunale del riesame è immune da manifeste illogicità, che sole consentono l'annullamento della ordinanza impugnata.
Il Tribunale, infatti, ha posto in evidenza che il TT, anche dopo la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, stipulò un contratto di collaborazione professionale a titolo gratuito con l'azienda ospedaliera, che gli consentì di prestare la sua attività proprio presso la direzione amministrativa della stessa.
Orbene proprio la particolare natura della collaborazione a titolo gratuito manifesterebbe, secondo il Tribunale, l'interesse del TT a mantenere la sua posizione all'interno della amministrazione al fine di potere continuare i suoi illeciti traffici.
Si tratta di una motivazione del tutto ragionevole non rinvenendosi altra ragione per una prestazione lavorativa, anche gravosa, a titolo completamente gratuito. Il fatto che il TT si sia dimesso allorché è stata eseguita la ordinanza di custodia cautelare non appare molto rilevante, dal momento che, come ha messo in evidenza il Tribunale, si trattava di un comportamento necessitato e non sintomo di resipiscenza dell'indagato.
In ogni caso la rete di relazioni intessuta in tanti anni di lavoro e la considerazione della quale godeva presso l'amministrazione ospedaliera, che aveva stipulato un contratto di collaborazione professionale pochissimi giorni dopo la sua messa a riposo, costituiscono indici, come è lecito desumere dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato, di un concreto e grave pericolo di reiterazione di reati della stessa indole. Quanto al terzo motivo di impugnazione va detto che il Tribunale ha posto in evidenza come il TT fornisse precise indicazioni al coindagato OL di occultare documenti utili per le investigazioni e che siffatto comportamento fosse pregiudizievole per la acquisizione delle prove e per la genuinità degli elementi già raccolti.
Il ricorrente non ha negato tali riprovevoli comportamenti, ma non li ha ritenuti tali da integrare la eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari;
si tratta all'evidenza di una valutazione di merito che contrasta quella del Tribunale fondata su una motivazione immune da manifeste illogicità.
Per quanto concerne la posizione di TT AN va detto che, come è stato ricordato anche dalla ricorrente, secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, il giudizio prognostico sulla probabile concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, implica la esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (vedi Cass., Sez. 6, 14 maggio 1997-19 giugno 1997, n. 1952). Cosicché avendo il Tribunale motivato in ordine al pencolo di reiterazione non appariva necessaria una specifica motivazione in ordine alla possibile non concessione della sospensione condizionale della pena.
Il Tribunale ha, inoltre, motivato in modo del tutto ragionevole il pericolo di reiterazione, mentre le censure della ricorrente sul punto appaiono esclusivamente di merito.
In effetti il Tribunale ha messo in evidenza il ruolo che all'interno della banca la TT svolgeva, il fatto che aveva avvisato il padre della esistenza di indagini a suo carico e del fatto che, pur dopo il suo allontanamento dalla banca, aveva dato precise indicazioni al fidanzato di buttare quella roba.
I giudici del merito hanno ritenuto che la frase intercettata si riferisse proprio ai documenti dai quali potessero emergere le prove delle corruzioni contestate al padre, mentre la ricorrente ha sostenuto che il termine roba si riferisse al fumo.
Trattasi di una deduzione di merito, peraltro puramente affermata e non corroborata da alcun elemento significativo, che non può trovare ingresso in questo giudizio di legittimità, posto che la interpretazione delle intercettazioni telefoniche è demandata ai giudici del merito e non può essere messa in discussione se sorretta da una motivazione congrua e logica, quale è quella utilizzata nel provvedimento impugnato.
Quanto, poi, al tempo trascorso dalla commissione dei fatti, esso non appare affatto notevole e tale da mettere nel nulla le esigenze cautelari segnalate.
Infine proprio in considerazione dello stato di incensuratezza della donna e delle altre peculiari circostanze del caso, i giudici del merito hanno ritenuto adeguata la meno rigorosa misura degli arresti domiciliari.
Per le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p. con riferimento alla posizione di TT CO.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per l'invio degli avvisi e delle comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. con riferimento alla posizione di TT CO.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010