Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2006, n. 3257
CASS
Sentenza 15 dicembre 2006

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Sussiste il rapporto di specialità tra il delitto di frode fiscale (art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto esso è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata; inoltre, in tal senso depongono i meccanismi della repressione penal-tributaria e i connessi incentivi al "ravvedimento", in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000 e del concorso di persone ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 274 del 2000, che escludono che possano ascriversi anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.Lgs. n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2006, n. 3257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3257
    Data del deposito : 15 dicembre 2006

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