Sentenza 15 dicembre 2006
Massime • 1
Sussiste il rapporto di specialità tra il delitto di frode fiscale (art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto esso è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata; inoltre, in tal senso depongono i meccanismi della repressione penal-tributaria e i connessi incentivi al "ravvedimento", in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000 e del concorso di persone ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 274 del 2000, che escludono che possano ascriversi anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.Lgs. n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2006, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/12/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1510
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 36934/2006 26940/2006
ha pronunciato la seguente: 26943/2006 26946/2006 30133/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- (n. 26934/2006 r.g. e n. 5 del ruolo) nell'interesse di AR DO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza emessa ex art. 334 c.p.p. il 7.6.2006 (dep. 8.6.2006) dal Tribunale di Avellino n. 99/06 r.T.;
- (n. 26940/2006 r.g. e n. 6 del ruolo) da HE IC NT, nato il [...] ad [...];
avverso l'ordinanza emessa ex art. 334 c.p.p. il 7.6.2006 (dep. 9.6.2006) dal Tribunale di Avellino, n. 100/06 r.T.;
- (n. 26943/2006 r.g. e n. 7 del ruolo) nell'interesse della CAR PROJECT s.r.l., in persona del legale rappresentante LB IO;
avverso l'ordinanza emessa ex art. 334 c.p.p. il 7.6.2006 (dep. 8.6.2006) dal Tribunale di Avellino, n. 96/06 r.T.;
- (n. 26946/2006 r.g. e n. 8 del ruolo) nell'interesse di GI IO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza emessa ex art. 334 c.p.p. il 7.6.2006 (dep. 8.6.2006) dal Tribunale di Avellino, n. 95/06 r.T.;
- (n. 30133/2006 r.g. e n. 13 del ruolo) nell'interesse di AR OS, nata il [...] ad [...];
avverso l'ordinanza emessa ex art. 334 c.p.p. il 7.6. 2006 (dep. 8.6.2006) dal Tribunale di Avellino, n. 128/06 r.t.;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale, Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi l'avvocato Saccone Giuseppe per i ricorrenti AR DO, IO GI in proprio e nella qualità, AR OS, nonché l'avvocato Agostino De Caro per OS AR, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
RITENUTO IN FATTO
(Ricorsi ai numeri 5, 7 e 8 del ruolo):
1. Con tre distinte ordinanze pronunziate il 7.6.2006 e depositate il giorno 8.6.2006, il Tribunale di Avellino confermava, ex art. 324 c.p.p., il sequestro preventivo disposto - nell'ambito di procedimento penale che vedeva numerosi soggetti variamente indagati dei reati di cui all'art. 416 c.p.; art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 8; art. 61 c.p., n. 7, art. 640 c.p., comma 2, n. 1; artt. 48, 479 e 483 c.p. in relazione al D.Lgs. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76; art. 501 c.p.; D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2
- dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città a norma degli artt. 321 c.p.p., art. 640 quater c.p. e art.322 quater c.p., respingendo le richieste di riesame avanzate da:
- DO AR, in qualità di indagato;
- IO GI, in qualità di indagato;
- IO LB, in qualità di legale rappresentane della CAR PROJECT s.r.l., soggetto vantante diritto alla restituzione delle cose sequestrate.
A ragione del proprio provvedimento il Tribunale con tre provvedimenti identici, genericamente richiamando le condivise considerazioni del Giudice delle indagini preliminari in ordine al fumus dei reati contestati, osservava in particolare che i fatti accertati integravano appieno sia la fattispecie dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, (truffa ai danni dello stato) sia quella del D.Lgs. n.74 del 2000, art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), attesa la diversa delle condotte materiali e dell'oggetto giuridico considerati dalle due disposizioni incriminatrici.
2. Ricorreva, con atti distinti, ma uguali quanto a conclusioni e motivi, depositati il 24.6.2006, l'avv. Saccone per SA DO, per IO LB e per la Car Project s.r.l. rappresentata dal LB, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Con unico motivo denunzia la violazione di legge in relazione alla ritenuta ipotesi di truffa ai danni dello Stato per: insussistenza del fumus in ordine all'art. 640 c.p., comma 1, n. 1;
incompatibilità ontologica tra il delitto di truffa ai danni dello Stato e quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2; specialità della seconda ipotesi rispetto alla prima;
sostanziale bis in idem;
non configurabilità del concorso formale tra le due fattispecie contestate. Denunziando di conseguenza l'illegittima applicazione della disciplina di cui all'art. 322 ter c.p. in relazione all'art.640 quater c.p.p.. 2.1. Affermano in particolare i ricorrenti che l'insussistenza del fumus del delitto di truffa ai danni dello Stato discenderebbe sia dall'impossibilità di assumere il fatto nella fattispecie astratta di tale reato sia dal rapporto di specialità intercorrente tra di esso e quello previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, cui conseguirebbe l'assorbimento del primo nel secondo. Dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato emergerebbe l'assenza di finalità extratributaria nella condotta contestata e l'irrilevanza della ulteriore "finalità" evidenziata dai Giudici di merito, assertivamente consistente nella finalità di vendere a prezzi competitivi le vetture a privati. La sentenza delle Sezioni unite n. 27 del 2000, impropriamente citata dal Tribunale essendo relativa a fatto finalizzato altresì al conseguimento di indebite sovvenzioni comunitarie, confermerebbe l'erroneità della impostazione del Tribunale con riferimento al caso in esame in cui, invece, la utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non avrebbe prodotto altro atto dispositivo se non la "rinunzia all'esazione dell'importo dovuto", che di per sè integrerebbe già il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Le due fattispecie contestate coinciderebbero difatti totalmente per elementi strutturali e bene giuridico leso e sussisterebbe tra di esse un evidente rapporto di specialità alla luce del complessivo impianto della normativa del D.Lgs. n. 74 del 2000. In siffatto contesto il ricorrente evidenzia che anche l'altro precedente citato nel provvedimento impugnato, e cioè la sentenza n. 21307 del 2005, sez. 5^, sarebbe eccentrico rispetto alla vicenda considerata, giacché la ratio decidendi della pronunzia richiamata riposava sul fatto che non v'era stata contestazione del reato di frode fiscale, mentre pertinenti sarebbero le opposte affermazioni di Cass. sez. 2^, n. 7996 del 2004 e n. 47701 del 2003, Vignali. Prosegue il difensore dei ricorrenti illustrando come il reato fiscale sia infatti connotato da uno specifico artifizio e da una condotta a forma vincolata e come la sua consumazione sia volutamente anticipata al momento del perfezionamento della condotta tipica;
come la sua specialità emerga dalla stessa relazione governativa al decreto legislativo;
come l'impossibilità sistematica di configurarlo concorrente con il reato di truffa discenderebbe dalle specifiche disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 6 (esclusione della rilevanza penale delle attività prodromiche) e art. 9 (esclusione del concorso con il reato di cui all'art. 8) nonché, con specifico riferimento all'impossibilità di attribuire autonoma valenza all'evento di danno, dall'art. 6, comma 6, lettera c), e art. 12 (integrazione degli imponibili per le dichiarazioni i cui termini sono scaduti entro il 31.10.2002).
(Ricorso al numero 6 del ruolo):
3. Con ordinanza pronunziata il 7.6.2006, depositata il 9.6.2006, il Tribunale di Avellino confermava, ex art. 324 c.p.p., il sequestro preventivo disposto sempre a norma dell'art. 321 c.p.p., art. 640 quater c.p. e art. 322 quater c.p. nell'ambito dello stesso procedimento e con la medesima ordinanza del Giudice delle indagini preliminari nei confronti di IC ON CH respingendo la richiesta di riesame da questo avanzata.
3.1. A ragione del proprio provvedimento il Tribunale rilevava che i dati acquisiti analizzati dal Giudice delle indagini preliminari consentivano di ritenere sussistente il fumus dei fatti contestati al CH, giacché questi, seppure formalmente "licenziato" dal "gruppo SA" a fine gennaio 2005, di fatto aveva continuato ad interessarsi delle attività del sodalizio (sostanzialmente deputate alla truffa continuata ai danni dello Stato) quale persona di fiducia cui venivano affidate considerevoli somme di denaro, come emergeva dalle conversazioni intercettate (del 3.3.05, del 7.3.2005, del giorno 8.3.2005); le disponibilità economiche dell'indagato non apparivano peraltro compatibili con l'affermata veste di mero dipendente della SA Automobili.
I fatti accertati integravano appieno, quindi, la fattispecie dell'art. 640 c.p., comma 2, n.
1. Era infatti acclarata l'esistenza di un complesso sistema di soggetti e strutture operative, deputato alla effettuazione di acquisti intracomunitari di autoveicoli in regime di sospensione dell'I.V.A., mediante transazioni "triangolari" o "a catena" e la interposizione strumentale di società "cartiere". Detto sistema risultava deputato non già solamente all'evasione d'imposte, ma, "più propriamente", a fruire di un regime agevolato dell'I.V.A. sui beni acquistati (cui conseguiva la possibilità di rivenderli a prezzi competitivi) con corrispondente danno per lo Stato, sotto forma di mancata percezione di somme rilevanti: così da integrare altresì il delitto di truffa ai danni dello Stato, in relazione al quale l'atto di disposizione patrimoniale consisteva nella rinunzia dell'Erario alla esazione dell'importo dovuto per effetto delle condotte truffaldine contestate. Ne conseguiva la confiscabilità per equivalente del provento della truffa e la legittimità del provvedimento cautelare sui beni nella disponibilità del Morchella.
4. Ha proposto ricorso IC ON CH con atto a sua firma in data 28.6.2006, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
4.1. In via "preliminare" il ricorrente eccepisce la perdita d'efficacia del sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza su beni eccedenti l'importo fissato dal Giudice delle indagini preliminari (Euro mille mensili per un anno), trattandosi di vincolo non convalidato dal Pubblico Ministero ne' riconducibile al provvedimento del Giudice.
Alla richiesta di riduzione del vincolo il Tribunale avrebbe peraltro mancato di rispondere.
Osserva che è da ritenere illegittimo il sequestro "per equivalenza", senza "un sistema di garanzie quantomeno pari a quello delle misure cautelari reali" e su beni, quali il denaro, privi di "connotazione di pericolosità", riferito ad una ipotesi di confisca "per equivalenza" che presuppone invece l'accertamento del fatto. E insiste sul rilievo che, avendo il Giudice delle indagini preliminari delimitato l'apposizione del vincolo, illegittimamente il sequestro sarebbe stato eseguito su beni di valore di gran lunga superiore.
(Ricorso al numero 13 del ruolo):
5. Con ordinanza pronunziata il 5.7.2006, depositata lo stesso giorno, il medesimo Tribunale confermava infine il sequestro preventivo disposto (con l'ordinanza all'inizio richiamata) anche sui beni di OS SA, in quanto assertivamente riconducibili al padre ER, respingendo la richiesta di riesame da questa proposta.
Premesse considerazioni anche graficamente identiche a quelle articolate nei provvedimenti indicati al punto 1., e così ribadita la sussistenza del fumus del reato di truffa ai danni dello Stato, sulla cui base era stato disposto il sequestro, con specifico riferimento alla posizione di OS SA il Tribunale osservava inoltre che i beni a lei sequestrati dovevano ritenersi senz'altro riconducibili al padre DO SA. OS SA appariva infatti intestataria di un patrimonio immobiliare stimato nell'ordine di Euro 30 milioni, rappresentato, per lo più, da una serie di società immobiliari, non giustificabile alla stregua della documentazione prodotta dai difensori (che consentiva di retrodatarne la genesi a non più di un quinquennio). Quantomeno a livello indiziario ricorreva dunque il presupposto della interposizione della ricorrente nella gestione di attività e di beni del padre. Le medesime considerazioni valevano per i titoli bancari in sequestro, costituiti dal provento dei canoni di locazione degli immobili delle società sopra menzionate.
Non competeva invece al Tribunale del Riesame il sindacato sul valore economico dei beni appresi, che si lamentava eccedessero l'importo confiscabile, dal momento che il provvedimento impugnato precisava la portata economica della misura ablativa adottata e la doglianza atteneva perciò alla sua (corretta) esecuzione.
6. Hanno proposto ricorso i difensori della Baresano avvocati Saccone e De Caro con atto datato 10.7.2006.
6.1. Con il primo motivo di ricorso denunziano la violazione della legge sostanziale sulla base di argomenti pressoché identici a quelli sviluppati nei ricorsi ai numeri 5, 7 e 8 del ruolo (illustrati sotto il punto 2).
6.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge per la mancanza dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura cautelare reale a persona estranea al reato. L'espresso inciso in tal senso contenuto nell'art. 322 ter c.p. andrebbe indubbiamente riferito, infatti, anche alla confisca per equivalente, la quale presuppone che l'autore del reato abbia la "(concreta) disponibilità", materiale o giuridica, dei beni su cui cade il provvedimento ablativo. Inconferente sarebbe perciò la circostanza che il patrimonio della ricorrente fosse stato costituito con i proventi del reato non avendo il Tribunale dimostrato che era, anche, nella disponibilità dell'autore di questo mercè la mera interposizione fittizia della ricorrente nella intestazione dei beni stessi. Nè il criterio della "sproporzione" - foriero di sospetto di interposizione e applicabile in altre fattispecie - sarebbe evocabile con riferimento all'istituto in esame. Generico e non concludente sarebbe il richiamo alla "famiglia" che oblitera l'autonomia giuridica, professionale e reddituale dei suoi componenti. A smentire che il patrimonio della figlia fosse interamente formato con i proventi dell'attività illecita del padre bastavano peraltro i dati documentali offerti al giudice del riesame, apoditticamente svalutati, i quali dimostravano che il patrimonio della SA superava i Euro 30 milioni, a fronte di un profitto del reato stimato in circa Euro 8 milioni e che s'era formato in molti anni: mentre i fatti in contestazione risalivano agli anni 2002 - 2004. 6.3. Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità del sequestro sotto il profilo della non assoggettabilità al regime dell'art. 322 ter c.p.p. di beni acquisiti prima della presunta condotta illecita,
assumendosi che ciò sarebbe vietato dalla natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca.
6.4. Con il quarto ci si duole della risposta, non pertinente e illegittimamente relegante la problematica sollevata alla fase esecutiva, data dal Tribunale alla doglianza sulla illegittimità del provvedimento perché non aveva esattamente individuato i beni oggetto di sequestro.
(Riunione):
In sede di discussione i ricorsi sono stati riuniti per evidenti ragioni di economia processuale e di chiarezza, attesa l'identità del provvedimento con il quale è stata applicata la misura, delle imputazioni, della motivazione che assiste, nei provvedimenti impugnati, l'affermata sussistenza del fumus del reato di truffa aggravata (in concorso con quello di frode fiscale), delle censure prospettate su tale tema da quasi tutti i ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che nell'ordinanza applicativa della misura cautelare confermata dal Tribunale del riesame con i provvedimenti impugnati, puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato, il meccanismo "truffaldino" imputato ai ricorrenti consiste in quella che, anche in sede comunitaria (Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA - COM/2004/0260 def.), è chiamata frode "carosello" (o della "società fittizia"). I termini e i grafici usati dai giudici del merito sono i medesimi oramai invalsi all'interno dell'Unione per delineare il meccanismo "classico" di tale frode.
Essa ha a presupposto il regime transitorio comunitario d'imposta sul valore aggiunto, concepito in modo da consentire che le forniture di beni all'interno della Comunità tra soggetti d'imposta siano, normalmente, esenti nello Stato membro d'origine e siano invece soggette alla tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni. Le operazioni intracomunitarie tra soggetti d'imposta vengono, cioè, assoggettate ad IVA esclusivamente secondo le aliquote e le condizioni dello Stato che riceve i beni, al momento della loro acquisizione al mercato interno, escludendosi l'imposizione dell'IVA su detti beni all'atto della esportazione - importazione tra Stati membri.
Nell'ambito di siffatto meccanismo si ha dunque "frode carosello" (vedi COM/2004/0 260 cit.) quando: una cosiddetta "società intermedia" (A) effettua una fornitura di merci intracomunitaria esente ad una "società fittizia" (B) in un altro Stato membro;
la società (B) acquista le merci senza pagare UVA e poi effettua una fornitura nazionale ad una terza società (C), denominata broker, la "società fittizia" calcola e incassa l'IVA sulle vendite fatte al broker, ma non versa UVA all'Erario; in seguito, la società C può dichiarare una fornitura intracomunitaria esente alla società A o ad altra di altro Stato membro e quest'ultima può, a sua volta, effettuare una fornitura intracomunitaria esente a B (o ad A) ed il ciclo della frode può estendersi o ripetersi teoricamente all'infinito (questo spiega l'appellativo di "frode carosello"). Per sviare le indagini sull'I.V.A., le merci vengono spesso fornite da (B) a (C) tramite società intermediarie, denominate "società cuscinetto" (D). La perdita finanziaria per l'Erario è pari, perlomeno, all'IVA cartolarmente pagata da C a B (in realtà se i beni non fossero stati sottofatturati grazie al procedimento in esame l'IVA sarebbe stata da calcolare sull'intero imponibile, non in sottrazione da questo).
Il vantaggio in termini di "competitività" che ne trae il rivenditore (B) colluso con la società fittizia (C) sta nel fatto che l'I.V.A. fatturata da questa, non essendo destinata ad essere versata all'erario, non è calcolata sul prezzo di acquisto, ma per scorporo da questo, sicché la società C acquista da B (o da D) ad un prezzo pressoché eguale (ovvero di poco maggiorato) rispetto quello, esente, versato alla società estera (A), ma che "formalmente" appare comprensivo d'I.V.A..
Ora se si considera che l'I.V.A. costituisce per il produttore- venditore una partita di giro giacché il pagamento dell'imposta è assolto dall'acquirente-utilizzatore finale, è evidente che il meccanismo fraudolento descritto produce come effetto la sostanziale appropriazione da parte dei venditori della quota formalmente pagata dall'acquirente a titolo di I.V.A. con corrispondente danno dell'Erario a causa dell'impossibilità di recuperare l'imposta dalla società "fittizia" che, fungendo da intermediario nella importazione, l'ha fatturata nello Stato ricevente.
2. A codesto schema integralmente corrisponde quello che risulta contestato nella vicenda in esame. S'accenna nella ordinanza impositiva al fatto che dopo il 2004, a causa della "solidarietà I.V.A. tra venditore e acquirente", istituita con legge finanziaria per il 2005 (che ha introdotto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis), proprio per far fronte a tale sistema di frode, il meccanismo era in parte cambiato (pare d'intendere ricorrendosi ad una sorta di "restituzione" in contanti tra coobbligati della somma corrispondente all'imposta), ma siffatto aspetto non risulta in alcun modo coltivato.
Correttamente, date per valide le premesse in fatto, è stato dunque contestato ai soggetti cui era riferibile l'attività dei "brokers" il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), e a quelli cui era riferibile l'attività delle "cartiere" il reato di cui al medesimo decreto, art. 8, per "fatture per operazioni inesistenti" dovendosi intendere a norma del citato decreto, art. 1, comma 1, lettera a), le fatture emesse a fronte di "operazioni in tutto o in parte fittizie" ovvero che "riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".
2.1. Non altrettanto correttamente, invece, è stato ritenuto che le condotte di frode di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, potessero integrare, altresì, il reato di truffa ai danni dello Stato. Mutato il sistema penale tributario per effetto del D.Lgs. n. 74 del 2000, è divenuto principio consolidato che il delitto di frode fiscale istituito con il citato decreto, art. 2, si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in quanto connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non è sufficiente a porre le due norme in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è deliberatamente stato posto dal legislatore al di fuori della fattispecie oggettiva, rendendo così indifferente che esso si verifichi e necessario solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale (cfr. Sez. 2^, n. 7996 del 29/01/2004, Greco;
Sez. 2^, n. 47701 del 17/11/2003, Vignali - citate dai ricorrenti -, alle quali s'aggiungono, non massimate: Sez. 2^, n. 26344 del 12/05/2004, Pronti;
Sez. 3^, Sentenza n. 43308 del 25/10/2005, Giacometti). Una diversa linea interpretativa si porrebbe d'altro canto in insanabile contraddizione con la linea di politica criminale e con la ratio che ha ispirato il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, in occasione della recente riforma. Questa muove difatti (cfr. in proposito la relazione al decreto e Corte Cost, Sentenza 49 del 2002, cui si riferiscono i passi virgolettati) dall'opzione fondamentale dell'"abbandono del modello del c.d. "reato prodromico", caratteristico della precedente disciplina" (di 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1982, n. 516). Strategia questa che "come si legge nella relazione ministeriale - ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che "realizza", dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e "definitivo" dell'evasione, negando rilevanza penale autonoma alle violazioni "a monte" della dichiarazione stessa". La punibilità dei medesimi fatti anche titolo di truffa frusterebbe in particolare la disposizione dell'art. 6 del decreto, che, escludendo la punibilità a titolo di tentativo dei delitti in materia di dichiarazione di tipo commissivo di cui al citato D.Lgs., artt. 2, 3 e 4, mira "oltre che a stimolare, nell'interesse dell'erario, la resipiscenza del contribuente scoperto nel corso del periodo d'imposta - ad evitare che violazioni "preparatorie", già autonomamente represse nel vecchio sistema (registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, sottofatturazioni, ecc.), possano essere ritenute tuttora penalmente rilevanti ex se, quali atti idonei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazione". La rilevanza penale delle condotte prodromiche sarebbe difatti in astratto suscettibile di risorgere alla stregua della contestazione di tentata truffa. Sarebbe del pari elusa la forza cogente dell'art. 9, il quale impone che dal lato dell'utilizzatore la punibilità resti ancorata alla falsa dichiarazione, escludendo la configurabilità di un suo concorso nel fatto dell'emittente al fine di sottrarre l'utilizzatore da sanzione penale per il fatto "prodromico" (sul presupposto che il concorso è ravvisabile "nella generalità dei casi, a fronte dell'accordo tra i due soggetti normalmente sottostante all'emissione delle false fatture"). Per effetto del concorso di persone nel reato di tentata truffa, il momento della repressione penale retroagirebbe difatti ancora una volta al momento delle condotte preparatorie idonee all'evasione fiscale, e dunque perlomeno al momento della utilizzazione delle fatture nelle scritture contabili e/o nelle dichiarazioni periodiche.
L'evidente e assoluta specialità connotante i meccanismi della repressione penal-tributaria e i connessi incentivi al "ravvedimento" non consentono perciò di ascrivere al concorrente delitto di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che, previste e sanzionate nel D.Lgs. n. 74 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione dell'obbligazione tributaria (in questi termini si sono peraltro espresse le Sezioni unite nella sentenza n. 27 del 2000). A tali principi non s'è attenuto il provvedimento impugnato.
2.2. La possibilità di configurare, oltre la frode fiscale, anche la truffa è stata affermata dal Tribunale sul presupposto che era ravvisabile nelle fattispecie in esame un quid pluris rispetto al reato speciale, denotante sia la condotta che l'offesa, capace d'integrare il delitto comune.
Quanto alla condotta, la accertata utilizzazione di documentazione fiscale per operazioni inesistenti, riconducibile al paradigma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, avrebbe rappresentato difatti "solo un aspetto del complesso sistema truffaldino posto in essere dai soggetti coinvolti, non esaustivo della condotta materiale ricostruita dagli inquirenti", realizzatasi invece anche attraverso la creazione di un "complesso sistema di soggetti e strutture operative, preordinato alla effettuazione di acquisti intracomunitari di merci in regime di sospensione dell'I.V.A., estrinsecatosi nella realizzazione di transazioni "triangolari" o "a catena", coinvolgenti imprese tra loro collegate, con la strumentale interposizione di società fittizie o "cartiere"".
L'ulteriore carica offensiva di siffatta condotta, idonea ad integrare oltre che la frode tributaria il delitto di truffa, sarebbe risieduta quindi nel fatto che la frode risultava deputata non già solamente all'evasione d'imposte, ma, "più ampiamente", alla fruizione di un regime agevolato dell'I.V.A. sulle merci acquistate (cui conseguiva la possibilità di rivendita a prezzi competitivi) con "corrispondente danno per lo Stato, sotto forma di mancata percezione di somme rilevanti (costituente, a sua volta, atto di disposizione da parte dell'Erario, sub specie di rinuncia all'esazione dell'importo dovuto, con evidente nocumento patrimoniale in diretta dipendenza causale dagli artifici o raggiri posti in essere dagli agenti)".
Sussisteva perciò nel caso di specie, secondo il Tribunale anche la "finalità extratributaria" richiesta da SS.UU. Cass. n. 27 del 2000.
2.3. Ciascuno degli argomenti spesi è però censurabile.
2.3.1. Quanto al primo, relativo alle connotazioni della condotta, esso erroneamente fa riferimento all'esistenza di ulteriori e diversi raggiri quale elemento autonomamente considerabile ai fini della truffa, dimenticando: da un lato che è l'artifizio della fatturazione di operazioni inesistenti ad essere in linea astratta speciale e che la sua realizzazione non può non presupporre la creazione di una "struttura" capace di produrre siffatta specifica documentazione fraudolenta;
dall'altro - e comunque - che nell'ambito dei delitti in materia di dichiarazione fraudolenta (dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto) la frode "mediante altri artifici" è specificatamente prevista al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 e che essa non può concorrere con quella perpetrata mediante fatture per operazioni inesistenti per l'espressa clausola di riserva contenuta all'inizio dell'alinea del medesimo art. 3.
2.3.2. Quanto al secondo, relativo all'ulteriore offesa che si predica arrecata allo Stato, ha innanzitutto ragione la difesa dei ricorrenti allorché ricorda che i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27 del 2000 sono stati non pertinentemente evocati dal Tribunale giacché quella pronunzia si riferiva, esplicitamente, ad un caso di truffa comunitaria, in relazione alla quale la possibilità di concorso con il delitto di frode fiscale veniva espressamente affermata sul presupposto che lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniugava con una distinta, e autonoma, finalità extratributaria (l'erogazione di contributi o sovvenzioni comunitarie, per l'appunto). Nel caso di specie, invece, nessuna finalità e neppure nessun vantaggio o danno extratributario risultano perseguiti o realizzati. Sono gli stessi provvedimenti impugnati che ravvisano il "danno" per lo Stato esclusivamente nella mancata percezione dell'importo dovuto a titolo d'imposta. Il riferimento alla fruizione di un "regime agevolato" dell'I.V.A. sulle merci acquistate è inesatto in diritto giacché, come s'è detto in premessa, nella materia non risulta predicabile e neppure è contestata la fruizione di un regime agevolato, bensì la mera importazione in sospensione IVA che non costituisce, peraltro, il risultato dell'attività ingannatoria imputabile ai ricorrenti, bensì il presupposto normativo profittando del quale tale attività è ordita.
2.3.3. Inesattamente si parla quindi nei provvedimenti impugnati di una "rinunzia" dello Stato alla esazione dell'importo dovuto, dovendosi semmai nella specie, al più, ravvisarsi una perdita di "possibilità" nella riscossione di tale importo. Estremamente ardita è perciò la pretesa di ricondurre tale perdita ad un atto di disposizione patrimoniale del danneggiato (requisito implicito della truffa) giacché lo Stato non risulta essersi spogliato mediante un comportamento proprio del suo diritto ma è leso per effetto di un comportamento altrui nella pretesa di vedere adempiuta la prestazione d'imposta (cfr., mutatis, Sez. 2^, n. 3362 del 30/01/1979, Savio).
2.3.4. Quanto alla "finalità" alla immissione sul mercato di vetture a prezzi competitivi (e dunque a più facili guadagni), essa è estranea sia alla truffa ai danni dello Stato che alla frode fiscale (delle quali costituisce eventualmente il "movente"). Siffatto "vantaggio" parrebbe per di più a sua volta autonomamente contestato nell'ambito del procedimento in esame a titolo di aggiotaggio (art.501 c.p.). 3. È dunque fondato il primo dei motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di DO SA, OS SA, LB e dalla Car Project, non risultando esposti nei provvedimenti impugnati elementi compatibili con il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione al quale - e soltanto a ragione della confiscabilità per equivalente dei beni oggetti del provvedimento cautelare - è stato disposto il sequestro preventivo. Il vizio costituito dalla mancanza di corrispondenza tra la fattispecie concreta descritta e quella astratta assunta a titolo della misura è peraltro talmente macroscopico che questa Corte non può non rilevarlo d'ufficio anche in relazione alla posizione del CH, che pure di tale violazione di legge non fa argomento esplicito di censura.
Le ordinanze impugnate vanno conseguentemente annullate con rinvio al Tribunale di Avellino che procederà, in diversa composizione in forza dell'art. 34 c.p.p., a nuovo esame dei gravami proposti attenendosi ai principi sopra enunciati.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi, personali, di ricorso di SA OS e i motivi del Morchella.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale ordinario di Avellino in diversa composizione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007