Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la semplice prospettiva di applicabilità dell'indulto in relazione ai reati per cui si procede non comporta, di per sé, il divieto di applicare misure coercitive e non legittima la revoca di quelle che sono state imposte, ove la causa estintiva della pena, ai sensi dell'art. 273, comma secondo, cod.proc.pen., non risulti applicabile alla persona che vi é sottoposta in base ad elementi certi, obiettivi e desunti dalla posizione personale dell'indagato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare in corso, osservando che, in ragione delle precedenti condanne riportate dal ricorrente, il presofferto, detratta la pena massima condonabile per l'indulto, non raggiungeva neanche la metà della pena residua).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2007, n. 28632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28632 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/02/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 298
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 37825/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ED, nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna 4 settembre 2006 nel proc. pen. n. 1747/06.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. D'ANGELO GIOVANNI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna 4 settembre 2006 nel proc. pen. n. 1747/06 - con la quale è stata confermata l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna 10 agosto 2006, che ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare in corso - ME NA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 273 e 299 c.p.p., e della L. n. 241 del 2006, perché la prima di queste disposizioni attribuisce la valutazione discrezionale del giudice cautelare alla pena applicabile quando non è stata ancora inflitta, altrimenti la valutazione discrezionale non ha ragion d'essere; il giudice deve eseguire il calcolo aritmetico fra la pena inflitta e il presofferto, detraendo la pena estinta in forza della possibile applicazione dell'indulto, per cui il provvedimento impugnato è censurabile allorché afferma che l'estinzione per indulto della pena inflitta di tre anni è mera ipotesi, perché proprio da quella ipotesi deriva l'impossibilità dell'applicazione di misure privative della libertà.
L'impugnazione è inammissibile.
Secondo la disciplina dettata dall'art. 299 c.p.p., comma 1, le condizioni generali di applicabilità previste dall'art. 273 c.p.p., devono permanere anche nel corso dell'esecuzione di esse, per cui devono essere immediatamente revocate quando, anche per fatti sopravvenuti, le predette condizioni generali, così come quelle speciali e le esigenze cautelari, risultano mancanti. In particolare, secondo la disposizione dell'art. 273 c.p.p., comma 3, richiamato dal citato art. 299 c.p.p., comma 1, l'applicabilità
e, quindi, la permanenza delle misure cautelari è esclusa ove sussista una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere applicata.
Tale giudizio prognostico deve fondarsi su circostanze di fatto tali da far ritenere, in maniera evidente, certa e non solo probabile, l'applicabilità della causa estintiva del reato o della pena, sicché la semplice prospettiva di applicabilità di detta causa non comporta, di per sè, il divieto di applicare misure coercitive e non legittima la revoca di quelle che sono state imposte (Cass., sez. 6^, 3 aprile 1992 n. 1165, ric. P.M. in proc. Muratori). Pertanto la semplice concessione dell'indulto anche per i reati per cui si procede non determina automaticamente la revoca delle misure cautelari in corso ove la causa estintiva della pena non risulti oggettivamente applicabile alla persona che vi è sottoposta in base a elementi certi, che ne rendano prevedibile l'applicazione. Infatti, il giudizio prognostico rimesso al giudice sull'applicabilità dell'indulto non può essere puramente ipotetico, ma deve ritenersi ancorato a dati obiettivi, desunti dalla posizione personale dell'indagato.
A questi criteri si è uniformato il Tribunale del riesame, osservando che il ricorrente è gravato da precedenti condanne a pene suscettibili di essere condonate, in misura che potrebbe assorbire il massimo condonabile;
che lo stesso, a partire dal 2002 ha riportato cinque condanne, due sole oggetto di un provvedimento di cumulo e verosimilmente eseguite, mentre le altre tre comportano una pena complessiva di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione;
che, anche qualora non fossero revocabili le sospensioni condizionali concesse in seguito alle condanne del 6 dicembre 2002 e del 18 marzo 2003, resterebbe la condanna alla pena di otto mesi di reclusione di cui alla sentenza 29 aprile 2003, concludendo motivatamente che, detratta la pena massima condonabile per l'indulto (fino a tre anni di reclusione), il presofferto non raggiungerebbe neppure la metà della pena che resterebbe da espiare.
A fronte di questa motivazione la violazione di legge dedotta dal ricorrente appare inficiata da manifesta infondatezza. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007