Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 7996
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Sentenza 29 gennaio 2004

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Il delitto di frode fiscale si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell'art. 640 cod. pen., in quanto è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non pone le due norme in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è posto al di fuori della fattispecie oggettiva: è indifferente che esso si verifichi, occorrendo solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 7996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7996
    Data del deposito : 29 gennaio 2004

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