Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è legittimo il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto ai fini della motivazione circa l'applicazione della custodia in carcere, costituendo la condotta tenuta dal soggetto, in occasione del reato, elemento diretto e significativo per interpretare la personalità dell'agente. (Nella specie la Corte ha precisato che non può ritenersi la misura irrogata sproporzionata alle esigenze cautelari per rapporto alla asseritamente omessa valutazione del giudice circa la prognosi di applicabilità della sospensione condizionale, posto che proprio la ritenuta gravità dei fatti, per cui viene disposta la cautela, renderebbe contraddittoria un'ipotesi di applicabilità del beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 38615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38615 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 24/09/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA ET - Consigliere - N. 1275
Dott. CURZIO ET - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 021916/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MA ET, N. IL 03/02/1968;
avverso ORDINANZA del 04/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA ET;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 7.3.2008 il GIP del Tribunale di Palermo disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Di NO ET, siccome indagato dei reati di tentata rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni aggravate nei confronti di ID YA, commessi in concorso con IN IU.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il Di NO contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto ed assumendo in particolare l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di sequestro di persona nonché l'insussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla residuale fattispecie criminosa di tentata rapina, ovvero, in via subordinata, la violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 275 c.p.p.. Con ordinanza in data 4.4.2008 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, annullava l'ordinanza impugnata esclusivamente in relazione al reato di cui all'art. 605 c.p., confermando nel resto il provvedimento in questione.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto Di NO ET lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art.133 c.p., art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 275 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame, con palese forzatura dei parametri normativi di cui all'art. 133 c.p. e con evidente travisamento dei fatti, aveva ritenuto che i precedenti giudiziari del ricorrente fossero rivelatori di una sicura pericolosità sociale, omettendo di porre in evidenza gli elementi oggettivi in ragione dei quali tali condanne sarebbero indicative di siffatta asserita spiccata ed elevatissima pericolosità sociale. Ed inoltre il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare il comportamento del ricorrente susseguente alla commissione del reato, improntato alla piena collaborazione con gli organi inquirenti. Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che dal contenuto dell'impugnato provvedimento emerge che il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, ha ritenuto l'esistenza delle esigenze di social - prevenzione previste dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), e quindi l'esistenza di una prognosi sfavorevole di reiterazione di condotte delittuose, argomentando innanzi tutto dalle specifiche modalità del fatto "commesso con inaudita efferatezza ed estrema violenza contro la persona, in ispregio dei valori fondamentali del rispetto della vita e della incolumità della persona", ritenendo tale elemento indicativo di per sè (con valutazione assolutamente corretta atteso che le specifiche modalità e circostanze del fatto costituiscono un elemento fondamentale nella valutazione della personalità del soggetto, in quanto afferenti ad un episodio concreto già effettivamente posto in essere dall'interessato), della spiccata ed elevatissima pericolosità sociale del Di NO.
Ed a conferma di tale valutazione, assolutamente negativa sulla personalità dell'indagato, ha posto in rilievo come tale giudizio negativo fosse suffragato dalle precedenti condanne riportate dall'interessato.
Sul punto il Tribunale del riesame ha altresì correttamente rilevato come la pericolosità dell'indagato potesse essere desunta anche esclusivamente dalle modalità e circostanze del fatto commesso, e cioè dai comportamenti o atti concreti posti in essere dallo stesso in tale circostanza, e potesse essere ritenuta anche in assenza di precedenti penali a carico del predetto (citando il precedente arresto giurisprudenziale di questa Corte n. 35219 del 21.10.2002). Alla stregua di quanto sopra ritiene il Collegio che la motivazione del Tribunale del riesame sia sul punto assolutamente corretta e puntuale, e si sottragga quindi ai rilievi ed alle censure proposte con il presente gravame, dovendosi altresì rilevare che la ammissione dei fatti da parte dell'indagato non assume alcun valore indicativo ai fini della valutazione della personalità dello stesso, essendo stato il predetto tratto in arresto in flagranza di reato. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli art.125 c.p.p., comma 3, art. 274 c.p.p., lett. c), art. 275 c.p.p., comma 3 e art. 284 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che il
Tribunale del riesame aveva omesso di indicare nella parte motiva dell'impugnato provvedimento, se non facendo riferimento a pure formule di stile, quali fossero i parametri normativi e fattuali in funzione dei quali la misura massimamente affittiva della custodia in carcere fosse stata ritenuta come l'unica atta a soddisfare l'esigenza cautelare di natura social preventiva di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c); ed ha rilevato altresì che l'ordinanza impugnata aveva di conseguenza violato anche il principio di proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 275 c.p.p., non avendo il Tribunale del riesame in alcun modo evidenziato quali fossero gli elementi specifici dai quali sarebbe dato desumere la potenziale inclinazione del ricorrente alla violazione delle cautele connesse alla detenzione domiciliare. Sul punto ha rilevato altresì il ricorrente che i giudici del riesame avevano omesso di valutare la sostanziale riduzione delle originarie contestazioni con conseguente notevole affievolimento della consistenza ed attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), nonché l'entità della pena potenzialmente applicabile verosimilmente rientrante nei limiti previsti per la sospensione condizionale.
Anche sul punto il ricorso è manifestamente infondato. Osserva in proposito il Collegio che il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato la estrema gravità della condotta posta in essere e le modalità particolarmente violente della stessa, evidenziando che tali elementi indicavano una spiccata ed elevata pericolosità sociale e quindi una propensione alla commissione di altri delitti di talché doveva ritenersi "concreta e grave l'esigenza di prevenzione speciale", e rilevando come "in presenza di una tale situazione... l'unica misura idonea a salvaguardare la suddetta esigenza possa essere quella della custodia cautelare in carcere". Ciò conformemente al costante indirizzo di questa Corte secondo cui le "specifiche modalità e circostanze del fatto" ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell'indagato ai fini della applicazione di una misura custodiale e della scelta della misura applicabile, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente.
Nè può ritenersi la violazione del canone di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata argomentando dal ritenuto affievolimento della consistenza ed attualità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), stante la riduzione delle originarie contestazioni accusatorie, dovendosi sul punto evidenziare che il Tribunale del riesame ha ritenuto la non configurabilità del reato di sequestro di persona sotto il profilo non già della insussistenza della condotta contestata (privazione della libertà personale della parte offesa) bensì dell'assorbimento di tale condotta nel reato di tentata rapina in quanto in rapporto funzionale con la esecuzione della stessa;
e pertanto non ci troviamo in presenza di un ridimensionamento della gravità del fatto con conseguente attenuazione delle esigenze di social-prevenzione, ma solo di un assorbimento di tale condotta nell'unica fattispecie delittuosa di cui agli artt. 56 - 628 c.p.. Osserva infine il Collegio che non può ritenersi la non proporzionalità della misura cautelare applicata sotto il profilo della previsione della sospensione della pena irroganda, avendo sul punto questa Corte a più riprese evidenziato che la prognosi di pericolosità sociale dell'indagato ed il ritenuto pericolo di reiterazione del reato non consente di formulare alcun giudizio positivo sulla probabile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con conseguente applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, fondandosi tale beneficio sulla opposta previsione che il soggetto si asterrà per il futuro dal commettere altri reati.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008