Sentenza 5 giugno 2008
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Non può farsi applicazione retroattiva della disposizione che prevede la confisca, e conseguentemente il sequestro preventivo, "per equivalente" in riferimento ai reati tributari, in ragione della natura eminentemente sanzionatoria dell'indicata misura ablatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2008, n. 28685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28685 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/06/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 900
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 016189/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROVIGO;
nei confronti di:
1) CH BE N. IL 11/03/1959;
avverso ORDINANZA del 20/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROVIGO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Meloni Vittorio che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza del 20 marzo 2008, il Tribunale di Rovigo ha annullato il decreto di sequestro preventivo "per equivalente" emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 27 luglio 2007 nei confronti di CH RT, per insussistenza dei relativi presupposti a norma degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen.. Dopo aver analizzato la vicenda oggetto di contestazione provvisoria ed aver ricondotto la stessa nel panorama delle cosiddette "truffe-carosello", assecondate - specie nel campo delle importazioni comunitarie di autovetture - dal regime di esenzione I.V.A. e dall'inserimento, nella "filiera" della nazionalizzazione, di una società "cartiera", i giudici a quibus hanno nella specie escluso la possibilità di ritenere ravvisabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato - che rende applicabile la confisca ed il sequestro "per equivalente" a norma dell'art. 640-quater cod. pen. - in virtù del principio di specialità, versandosi nel caso in esame in una ipotesi in cui risultano applicabili le ipotesi di frode fiscale, a norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge. Nel caso in esame, infatti, doveva trovare applicazione la disposizione dettata dalla L. 24 dicembre 2007, n.244, art. 1, comma 143, che stabilisce, appunto, la possibilità di applicare la confisca ed il sequestro per equivalente anche nelle ipotesi di violazioni tributarie. Si osserva, poi, che, nella ipotesi in esame, tanto la truffa che i reati tributari dovrebbero concorrere, giacché "in caso contrario, si giungerebbe al paradosso che se il fatto integrasse unicamente il reato di truffa troverebbe applicazione la norma sulla confisca per equivalente, mentre la stessa norma non troverebbe applicazione nel solo caso in cui il fatto, oltre alla norma sulla truffa, integrasse anche (e non solo) quella sulla frode fiscale".
Il ricorso è palesemente inammissibile. A prescindere, infatti, dalla genericità che caratterizza la censura svolta dal ricorrente pubblico ministero a proposito della motivazione con la quale i giudici del riesame hanno escluso la configurabilità, nella specie, del delitto di truffa aggravata, in funzione del quale era stata disposta la misura del sequestro per equivalente, va infatti osservato come, proprio con riferimento ad una vicenda riconducibile al fenomeno delle cosiddette "truffe-carosello", questa Corte ha recentemente affermato principi del tutto analoghi a quelli enunciati dai giudici del merito. Nella sentenza n. 21566 dell'8 maggio 2008, Puzella, questa Corte ha infatti avuto modo di sottolineare la circostanza che nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente prevalente la tesi secondo la quale il delitto di frode fiscale - così come quello di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, nella specifica ipotesi che qui rileva - si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1), in quanto connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non è sufficiente a porre le norme - quelle tributarie e quella comune - in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è stato deliberatamente posto dal legislatore al di fuori della fattispecie oggettiva, rendendo così indifferente che esso si verifichi e postulandosi come necessaria soltanto la sussistenza del collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale (Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2007, n. 5656, Perrozzi;
Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2007, n. 7916, Cutillo;
Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2006, n. 3257, Barisano;
Cass., Sez. 3^, 25 ottobre 2005, n. 43308, Giacometti;
Cass., Sez. 2^, 12 maggio 2004, Pronti, n. 26344; Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 2004, Greco, n. 7996; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2003, Vignali, n. 47701). A fondamento di tale assunto, si è in particolare rilevato come la negazione della sussistenza di un rapporto di specialità tra la frode fiscale e la truffa ai danni dell'erario, si porrebbe in palese contrasto con la linea di politica criminale e con la stessa ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della innovativa riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000. Come ha infatti avuto modo di puntualizzare la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2002, la opzione politico-criminale prescelta dal legislatore della riforma, nel quadro delle scelte discrezionali che gli competono, si è concentrata, fondamentalmente, nell'abbandono del modello del cosiddetto "reato prodromico", caratteristico, invece, della precedente disciplina dettata dal D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla L. n. 516 del 1982 (calibrato sulla falsariga di una linea di intervento repressivo chiamato ad operare già sulla fase meramente "preparatoria" dell'evasione d'imposta), "a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria - ha sottolineato la Corte nella richiamata sentenza - del momento della offesa degli interessi dell'erario. Questa strategia - come si legge nella relazione ministeriale - ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dell'evasione, negando rilevanza penale autonoma alle violazioni a monte della dichiarazione stessa". Tuttavia, ha ancora sottolineato la Corte, per ragioni essenzialmente riconducibili alla ritenuta necessità di reprimere il fenomeno delle cosiddette "cartiere", il legislatore ha perpetuato, in via di eccezione, il vecchio modello punitivo in rapporto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, continuando a reprimere, con il più volte citato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, una condotta meramente preparatoria alla evasione.
Peraltro - ha ancora soggiunto il Giudice delle leggi - proprio a sottolineare la eccezionalità di tale deviazione dalle linee guida della riforma, con l'art. 9, stesso decreto ha testualmente escluso "la configurabilità del concorso dell'utilizzatore stesso nel fatto dell'emittente: concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte dell'accordo tra i due soggetti, normalmente sottostante all'emissione delle false fatture". Ma ha altresì escluso - e il dato assume non poco significato, agli effetti che qui rilevano - che l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo, possa essere punibile a titolo di concorso nel reato di frode fiscale di cui all'art. 2, stesso decreto. In tale cornice, sarebbe dunque paradossale ipotizzare, in capo all'emittente la falsa documentazione, una responsabilità penale costruita facendo leva su di una fattispecie di "genere" (truffa ai danni dell'erario), in presenza di una condotta "fiscale" che si "esaurisce" nella configurabilità della ipotesi speciale descritta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, richiamato art.
8. Qualsiasi condotta di frode al fisco, se non intende realizzare obiettivi diversi, non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa. Se, invece, l'attività di "cartiera", oltre che consentire a terzi l'evasione del tributo (o a permettere indebiti rimborsi) è destinata a finalità ulteriori - tipica l'ipotesi della emissione di false fatture per consentire ad un operatore di ottenere indebitamente contributi, comunitari e non - è evidente che non potrà sussistere alcun problema di rapporto di specialità fra norme, venendo in discorso una condotta finalisticamente "plurima" e tale da ledere o esporre a pericolo beni fra loro differenti. D'altra parte - e per concludere sul punto - neppure può trascurarsi la circostanza che questa Corte, nell'affrontare il problema del concorso tra frode fiscale e truffa, ha di recente avuto modo di affermare che tra le due fattispecie, in parte coincidenti, non intercorrerebbe neppure il rapporto di cui all'art. 15 cod. pen., in quanto mancherebbe la identità naturalistica del fatto al quale le due norme si riferiscono,dal momento che l'una - la frode fiscale - richiede un artificio peculiare, e l'altra - la truffa - necessita, invece, per il suo perfezionamento, di elementi (la induzione in errore ed il danno) indifferenti per il reato tributario. Sicché, il rapporto tra le due norme sarebbe risolvibile in base al principio di consunzione, normativamente non previsto, ma ritenuto utilizzabile da varie sentenze di questa Corte. In base al criterio della consunzione - si è osservato - "per aversi concorso apparente di reati, al di fuori della specialità, sarebbe sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dalla omogeneità tra i fini dei due precetti, che giustifica un trattamento sanzionatorio unitario;
l'operazione comporta un giudizio di valore, nel senso che una condotta resta assorbita nella previsione dell'altra per la quale è comminata una pena più grave". Nella specie, dunque, l'applicazione di quel criterio sarebbe possibile, in quanto "il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (norma consumante) è sanzionato più
severamente di quello di cui all'art. 640 c.p., comma 2 (norma consumata); l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella prima norma che prevede il reato più grave: per cui il configurare anche la previsione meno grave, che di per sè integra una diversa fattispecie, comporterebbe un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni penali" (Cass., Sez. 3^, 10 luglio 2007, Colombari, n. 37409).
Per ciò che attiene, poi, alla previsione dettata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, che ha reso applicabile la confisca per equivalente anche per i reati tributari, va rilevato come tale previsione non possa trovare applicazione nel caso di specie, posto che il sequestro è stato disposto per il reato di truffa aggravata;
sicché, occorrerebbe comunque un nuovo sequestro - fondato e "commisurato" alla violazione tributaria - per poter venire in discorso la concreta applicabilità della indicata innovazione legislativa. Il tutto, peraltro, non senza sottolineare come questa Corte, nella richiamata sentenza n. 21566 del 2008, ha avuto modo di sottolineare come nessuna portata retroattiva possa annettersi "alla intervenuta recente estensione anche ai reati fiscali della confisca e del conseguente sequestro per equivalente, avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte, più volte espressasi nel senso della natura eminentemente sanzionatoria dell'eccezionale istituto qui in esame (Cass., Sez. 2^, 9 novembre 2006, Quarta, n. 38803; Cass., Sez. 2^, 14 giugno 2006, Chetta, n. 31988; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2004, Napolitano, n. 15445). Al riguardo - si è infatti puntualizzato nella richiamata pronuncia - tenuto conto della natura del tutto peculiare che caratterizza la confisca per equivalente, nella quale viene ad essere sostanzialmente novato lo stesso titolo in forza del quale si legittima il provvedimento di ablazione (dalla apprensione della res, della quale il legislatore apprezza la pericolosità, o per la natura della cosa in sè o per la relazione che si stabilisce tra l'oggetto della confisca ed il suo titolare - elementi, questi, che individuano la ragione della confisca ordinaria - si passa alla apprensione di una porzione del patrimonio del soggetto, senza alcuna connotazione di pericolosità dello stesso, ma in funzione essenzialmente sanzionatoria rispetto all'equivalente profitto o prezzo del reato) sembra, infatti, coerente ritenere non estensibile la regola dettata dall'art. 200 cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Tale peculiare disposizione, infatti, trova sede nella sezione prima del capo primo (titolo 8^, libro 1^) del codice penale, dedicato alle misure di sicurezza personali, la cui applicazione si fonda sulla pericolosità sociale attuale del soggetto, e, quindi, su una condizione che si valuta ed apprezza nel momento in cui le misure devono trovare applicazione. L'estensione di una simile regola ad un provvedimento ablatorio patrimoniale a connotazioni sanzionatorie, senza che sia dato riscontrare alcun elemento di pericolosità degli specifici beni da sottoporre a confisca, finirebbe per prestare il fianco a seri dubbi di costituzionalità, considerato, fra l'altro, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione proprio una ipotesi di applicazione retroattiva della confisca di beni (v., ad es. Welch c. Gran Bretagna, n. 17440/90, sentenza del 9 febbraio 1995. Sul valore delle disposizioni della CEDU quali norma interposte agli effetti di quanto previsto dall'art. 117 Cost., comma 1, e sulla portata delle sentenze della Corte di Strasburgo, v. Corte cost. sentenze nn. 348 e 349 del 2007)". Segue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza indicata in premessa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008