Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 4
Sono utilizzabili ai fini di prova le relazioni ispettive dei funzionari della Banca d'Italia e della Consob relativamente alle parti riguardanti la rilevazione dell'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie da parte di una società sottoposta ad ispezione e dei suoi riflessi sulla veridicità del bilancio della medesima, in quanto riflettenti la mera constatazione da parte degli operanti di dati obiettivi (Fattispecie in tema di false comunicazioni sociali ex art. 2622 cod. civ.).
In tema di false comunicazioni sociali, l'ingiustizia del profitto oggetto del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato consiste in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, il quale non si collega ad un diritto ovvero che è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso.
Integra il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2622 cod. civ. l'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie ad oggetto la stipulazione di contratti derivati ad alto rischio che si rifletta sulla veridicità del bilancio di una società quotata, determinando un deprezzamento delle azioni dei soci al momento in cui la relativa notizia venga divulgata a seguito degli accertamenti compiuti in proposito dalle autorità di controllo.
Ai fini della sussistenza del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 cod. civ., la causazione di un danno ai soci può anche non essere perseguita in modo diretto dall'autore della condotta, essendo sufficiente che egli ne abbia previsto ed accettato l'eventualità.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2011, il Tribunale di Milano dichiarava Roberto C. C. colpevole del reato - commesso in data antecedente e prossima al 23 gennaio 2006 - di cui all'art. 184, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52: d'ora in poi, TUF), perché, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale di analista finanziario presso la sede londinese di Citigroup Global Markets Ltd, comunicava tali informazioni ad altri al di fuori del …
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 febbraio 2019
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2011, il Tribunale di Milano dichiarava Roberto C. C. colpevole del reato - commesso in data antecedente e prossima al 23 gennaio 2006 - di cui all'art. 184, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52: d'ora in poi, TUF), perché, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale di analista finanziario presso la sede londinese di Citigroup Global Markets Ltd, comunicava tali informazioni ad altri al di fuori del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2011, n. 14759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14759 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2840
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 07106/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/11/2010 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Oidi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per l'imputato gli avv.ti Riccardo Olivo e Cesare Cicorella, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 novembre 2010 la Corte d'Appello di Milano, confermando la decisione assunta dal Tribunale di OD, ha riconosciuto GI NI responsabile, in concorso con altri imputati giudicati a parte, del delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 2622 c.c., commi 1 e 3, quale amministratore delegato della società cooperativa a responsabilità limitata NC LA di OD, ora NC LA IAna;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore dei soci IO D'EL, D'EL AN, NI De LU, IA NI, NN BA IA, NE SC, TR ES, LI NI ON, EM ZZ, RR AN, IE RO TI e IE AB, costituitisi parti civili.
1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il NI, avvalendosi dell'amplissima libertà di manovra consentitagli dalle gravi carenze della struttura organizzativa della banca e dei controlli interni ed esterni, nonché dalla mancanza di un adeguato sistema informatico, nel perseguire una strategia di sviluppo finalizzata all'acquisizione della NC Antoniana LA ET aveva consapevolmente e volontariamente omesso di contabilizzare, ed esporre veridicamente nei bilanci d'esercizio e consolidati relativi agli anni 2003 e 2004, una serie di operazioni finanziarie riguardanti contratti derivati stipulati con la CH BA, la CT & AG, la Sociè tè LE, la SD BA, la DM AC, il gruppo Aviva: ciò con l'intento di far apparire dati ed informazioni falsi in ordine alla reale consistenza del patrimonio di vigilanza e far così risultare rispettato il coefficiente prudenziale;
ne era derivato, secondo la Corte di merito, un grave danno ai soci e alla società, consistito: nel deprezzamento delle azioni della banca nel periodo compreso fra il 30 luglio 2005 e il 30 gennaio 2006, successivo all'emersione della notizia delle false comunicazioni;
nella necessità di destinare alla copertura delle perdite un aumento di capitale che era stato invece deliberato in vista del rafforzamento patrimoniale della società.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, esponendo i motivi in due distinti atti d'impugnazione proposti dai due difensori.
2.1. Il ricorso presentato dall'Avv. Riccardo Olivo è articolato in sei motivi. Col primo il ricorrente deduce l'irritualità dell'utilizzo delle relazioni ispettive della NC d'IA e della Consob quali prove documentali, nelle parti in cui esse esprimevano giudizi valutativi: in ciò essendosi violato il disposto dell'art.220 disp. att. c.p.p., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità; lamenta essere mancata una valutazione autonoma del giudice penale, cui rimprovera anche di aver ingiustificatamente negato l'espletamento di una perizia.
Col secondo motivo contesta la sussistenza del nesso causale fra la contestata falsità delle comunicazioni sociali e l'evento dannoso, che nella prospettazione stessa dell'accusa non sarebbe dipeso dalle falsità, ma dalla diffusione della notizia riguardante il loro accertamento.
Col terzo motivo denuncia l'inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna in rapporto all'individuazione del momento consumativo del reato, che nel capo d'imputazione era collocato al marzo 2004 e al marzo 2005, mentre secondo la Corte d'Appello sarebbe databile nel periodo compreso fra il 30 luglio 2005 e il 30 gennaio 2006; nonché in rapporto alla natura stessa dell'evento, originariamente contestato come "mancato apprezzamento" delle azioni nel periodo intercorso fra il 2001 e il 2005.
Col quarto motivo il ricorrente contesta la configurabilità del dolo intenzionale, inteso come volontà di ingannare i soci o il pubblico;
osserva che, nella stessa prospettazione accusatoria, l'inganno del mercato azionario è considerato come conseguenza collaterale, e non già come fine diretto, dell'azione attribuita all'imputato. Il quinto motivo di ricorso contesta la riferibilità al NI delle omissioni e delle irregolarità contabili nei bilanci 2003 e 2004, non essendo estesa alla contabilità e al bilancio la portata della delega a lui conferita;
il ricorrente si richiama alle risultanze testimoniali, indicative di altri soggetti quali organi societari investiti della regolare tenuta delle scritture e dell'impostazione dei conti.
Col sesto motivo deduce violazione dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. per la determinazione della pena.
2.2. Il ricorso dell'Avv. Cesare Cicorella è sviluppato in quindici motivi.
Col primo motivo il ricorrente, contestando la configurabilità dell'evento costituito dal danno patrimoniale inferto ai soci o ai creditori, impugna sia l'individuazione della sua natura, sia il rapporto di dipendenza causale rispetto alle false comunicazioni;
osserva che, per ammissione della stessa Corte d'Appello, la decrescita della quotazione azionaria è stata la conseguenza non delle condotte ascritte al NI, ma delle iniziative assunte dalla NC d'IA e dall'Autorità Giudiziaria, ovvero della relativa risonanza mediatica.
Col secondo motivo deduce l'inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, con specifico riferimento alta individuazione dell'evento dannoso (deprezzamento delle azioni, anziché mancato apprezzamento;
destinazione dell'aumento di capitale al ripianamento delle perdite) e alla collocazione temporale di esso. Col terzo motivo il ricorrente contesta la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo dell'ingiustizia del profitto conseguito, indicato dalla stessa sentenza nell'espansione dell'impresa bancaria, in sè del tutto lecita;
nega, altresì, la sussistenza del dolo intenzionale di inganno dei soci o del pubblico, atteso che nell'ottica accusatoria l'intento sarebbe stato quello di ingannare la NC d'IA in ordine alle capacità patrimoniali della NC LA di OD, così da ottenere l'autorizzazione ad acquisire la NC Antonveneta;
deduce, infine, l'insussistenza del dolo generico con riferimento alla volontà, o all'accettazione del rischio (dolo eventuale), di causare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.
Col quarto motivo il ricorrente torna sulla discrasia fra l'indicazione cronologica del momento consumativo del reato desumibile dal capo d'imputazione e l'individuazione fattane nella sentenza. Nell'illustrare la censura, il ricorrente ritorna anche sul tema della contestata configurabilità del nesso causale;
rileva, inoltre, che la sentenza ha ravvisato la sussistenza di un danno a carico della società, in assenza della relativa contestazione e in applicazione di una norma penale di genesi posteriore al fatto. Col quinto motivo contesta la configurabilità del deprezzamento delle azioni e della necessità di ripianare le perdite quali eventi di danno eziologicamente riconducibili alla falsità dei bilanci. Col sesto motivo denuncia la mancata assunzione di prova decisiva, che indica nell'acquisizione di documentazione atta a descrivere la struttura organizzativa della banca, che avrebbe dimostrato - nell'ottica della difesa - la riconducibilità delle irregolarità contabili a soggetti diversi dal NI e l'inconsapevolezza, da parte di costui, di fatti esulanti dalle sue attribuzioni. Col settimo motivo denuncia la mancata assunzione di altra prova decisiva, che indica nell'espletamento di una perizia contabile volta a verificare - o confutare - il fondamento degli addebiti riferiti alle contestate falsità ed il calcolo delle soglie di punibilità normativamente fissate.
Con l'ottavo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento del contenuto della relazione tecnica depositata dalla difesa;
omessa risposta alle argomentazioni svolte nei motivi di appello sui criteri di contabilizzazione adottati in ordine alle diverse operazioni finanziarie in contestazione, sulle quali il ricorso si sofferma in dettaglio.
Col nono motivo il ricorrente, insistendo sulla riconducibilità delle omissioni contabili ad errore umano del personale della banca, deduce travisamento delle risultanze testimoniali sul punto. Col decimo motivo, ancora prendendo in osservazione gli esiti della prova testimoniale, ne lamenta il travisamento nella parte riguardante l'attribuzione di responsabilità per le irregolarità contabili verificatesi.
Con l'undicesimo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte riguardante la ritenuta irrilevanza dell'assoluzione di altri imputati in situazioni processuali identiche a quella del ricorrente.
Il dodicesimo motivo riprende i temi concernenti la ritenuta consapevolezza in capo al NI dei contratti finanziari in contestazione e delle loro implicazioni contabili;
l'utilizzo di risultanze testimoniali contenenti giudizi e valutazioni non demandabili ai testi;
l'insussistenza delle contestate falsità; la non configurabilità del dolo intenzionale.
Col tredicesimo motivo il ricorrente lamenta come irrituale l'utilizzo a fini penali degli atti di una procedura amministrativa compiutasi nel mancato rispetto delle garanzie difensive, contro il precetto dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; denuncia carenza motivazionale sul punto.
Col quattordicesimo motivo impugna il passo della motivazione nel quale si prospetta la possibilità che il NI si sia giovato di connivenze in seno alla NC d'IA, della quale nella sentenza è evocato il più alto organo.
Il quindicesimo motivo investe la modulazione della pena, ritenuta eccessiva ed irragionevole rispetto al trattamento sanzionatorio riservato ad altri soggetti implicati nella medesima vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esaminando nel corretto ordine logico-giuridico le questioni sottese dai molteplici motivi di ricorso, viene prioritariamente in considerazione, per il suo carattere potenzialmente assorbente, l'eccezione di inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, sollevata dai difensori (terzo motivo dell'atto a firma dell'Avv. Olivo e secondo motivo - poi ripreso nel quarto - dell'Avv. Cicorella) sotto un duplice profilo riguardante, per un verso, l'individuazione ontologica dell'evento di danno e, per altro verso, la sua datazione.
1.1. Si osserva, al riguardo, in ambedue gli atti impugnatori che il capo d'imputazione del quale il NI era chiamato a rispondere indicava, quali soggetti danneggiati dalle condotte assertivamente illecite da lui poste in essere, solamente i soci e i creditori della banca;
di contro, nella sentenza di secondo grado al novero dei danneggiati è stata aggiunta la società, sul rilievo per cui "l'entrata in vigore della modifica legislativa dell'art. 2622 c.c., per effetto della L. n. 262 del 2005, (che ha comportato l'estensione all'Ente del novero dei soggetti danneggiati) è antecedente - seppur di poco - allo spirare del "periodo dannoso" come sopra individuato". In relazione a tale profilo la censura mossa dal ricorrente è senz'altro fondata, atteso che l'operatività della norma incriminatrice nel suo nuovo tenore (operatività peraltro discutibile, essendo posteriore alle condotte incriminate - cui deve aversi riguardo, piuttosto che all'evento - l'introduzione della novella) non sarebbe mai potuta bastare, da sola, a giustificare un'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione a quel titolo di danno, occorrendo che il relativo accertamento fosse condotto nel rituale contraddittorio delle parti: il che presupponeva ineludibilmente una specifica contestazione in tal senso ad opera del pubblico ministero.
Ne discende che, se l'attribuzione al NI della penale responsabilità ex art. 2622 c.c., fosse dipesa esclusivamente dalla affermata ascrivibilità delle conseguenze dannose riversatesi sulla società, la sentenza di condanna non potrebbe sfuggire ad annullamento per violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2; così invece non è, in quanto la configurabilità del reato è stata ravvisata dalla Corte di merito anche in considerazione del danno patrimoniale risentito dai soci, sul duplice versante del deprezzamento delle azioni e del sopravvenuto - e necessitato - mutamento di destinazione dell'aumento di capitale deliberato in funzione della "scalata" alla NC Antoniana ET. Onde, l'aver constatato la produzione di effetti pregiudizievoli anche per la società, ha costituito nulla più che l'accertamento di un quid pluris, non influente sul giudizio di sussistenza del reato, ma legittimamente valutabile nell'ambito di quel complessivo apprezzamento della gravità del fatto che, ai sensi dell'art. 133 c.p., deve concorrere con gli altri criteri alla modulazione della pena.
1.2. Sotto un secondo profilo il ricorrente denuncia un'indebita immutazione del fatto, consistita nell'aver individuato il danno subito dai soci nella perdita di valore delle loro partecipazioni azionarie, anziché nel mancato apprezzamento di esse, come descritto nel capo d'imputazione; nonché nella diversa collocazione cronologica dell'evento dannoso, rilevante ai fini della fecalizzazione del tempus commissi delicti. Nel capo d'imputazione, osserva, la data del commesso reato era indicata nel marzo 2004 e nel marzo 2005; mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che il danno subito dai soci per deprezzamento delle azioni si sia verificato nella seconda metà del 2005, fino al gennaio 2006. Si sarebbe così dato luogo, nell'ottica del gravame, ad una modificazione essenziale del fatto in contestazione, tale da pregiudicare il diritto dell'imputato di difendersi dall'accusa mossagli. La censura non ha fondamento.
L'indicazione "In OD, nel marzo 2004 e nel marzo 2005", posta a conclusione del complesso e articolato capo d'imputazione, ha svolto la funzione di fissare nel tempo la condotta illecita attribuita al NI, culminata nella - provocata - approvazione dei falsi bilanci;
ma perché si perfezioni il reato, alla stregua del modello descrittivo delineato dall'art. 2622 c.c. nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 30, si richiede che sia cagionato "un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori", di guisa che il tempus commissi delicti va individuato non già nel momento dell'azione antigiuridica, ma in quello della realizzazione dell'evento dannoso. Ne consegue che solo apparente è la discrasia fra l'indicazione conclusiva del capo d'imputazione e la collocazione temporale data al reato dai giudici di merito, riferendosi i due dati a diversi elementi costitutivi della fattispecie criminosa. Se poi il raffronto viene portato sui dati omogenei, riferiti all'epoca di produzione degli effetti dannosi, si constata che l'editto accusatorio ha preso in osservazione il quinquennio 2001- 2005, indiscutibilmente comprensivo dell'arco temporale di massimo deprezzamento delle azioni che, secondo l'accertamento del Tribunale, si è avuto nella seconda metà del 2005, con un picco massimo compreso fra il 4 e il 20 ottobre di quell'anno. In grado di appello, per vero, si è avuta un'estensione del periodo considerato in quanto la Corte ha ritenuto che l'effetto dannoso si fosse protratto fino al gennaio 2006, quando a seguito dell'impugnazione promossa dalla Consob si erano avute l'approvazione dei nuovi bilanci (d'esercizio e consolidato) relativi all'anno 2004 e la nomina del nuovo amministratore delegato;
ma tale valutazione, che nell'impianto motivazionale della sentenza nulla ha aggiunto alla struttura del reato già perfezionatosi nel secondo semestre del 2005, non ha condotto all'individuazione di un fatto in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale rispetto a quello contestato: per cui non si è avuta quella menomazione del diritto alla difesa, in funzione del quale soltanto vanno interpretate le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, di cui agli artt. da 516 a 522 c.p.p., (Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; v. anche le successive Sez. 3, n. 818/06 del 6/12/2005, Pavanel, Rv. 233257; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 6, n. 81/09 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368). Per le stesse ragioni non ha recato alcun pregiudizio alle ragioni della difesa l'aver colto nell'andamento delle quotazioni di borsa un deprezzamento delle partecipazioni azionarie dei soci, così essendosi precisata la qualificazione del pregiudizio in termini di danno emergente, più ancora che di lucro cessante.
Del pari non ha dato luogo a violazione del richiamato principio l'avere valorizzato, quale ulteriore fonte di danno per i soci, la circostanza che il denaro raccolto con l'aumento di capitale, deliberato in vista della divisata acquisizione della NC Antoniana LA ET, fosse stato poi necessariamente utilizzato per ripianare le perdite: non era infatti mancato, nel capo d'imputazione, un esplicito riferimento a quel fatto e agli effetti pregiudizievoli riversatisi in danno dei soci.
2. Occorre, a questo punto, addentrarsi nella disamina delle questioni concernenti gli aspetti sostanziali connessi alla struttura del reato ascritto al NI.
2.1. L'illecito di cui all'art. 2622 c.c., è un reato proprio dell'amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore, che, nell'assetto conseguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 1, si caratterizza per essere costituito, sul versante oggettivo, da una condotta di falsa esposizione di fatti materiali - ancorché oggetto di valutazioni - nelle comunicazioni sociali, ovvero dall'omissione di informazioni la cui comunicazione è dovuta per legge;
si richiede, altresì, che tale condotta sia idonea a indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e che ne derivi un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Sul versante soggettivo deve concorrere col dolo generico, afferente la coscienza e volontà dell'azione - od omissione - illecita e dell'evento dannoso, anche il dolo specifico sub specie dello scopo di conseguire un ingiusto profitto;
nonché il dolo intenzionale costituito dall'intento di ingannare i soci o il pubblico.
In aggiunta a ciò va sottolineato che la modifica legislativa ha introdotto delle soglie di punibilità che, riferite alternativamente ai risultato economico dell'esercizio o al patrimonio netto, si attestano sulla variazione rispettivamente del 5% e dell'1%; mentre, riferite alle valutazioni estimative, assegnano rilevanza penale soltanto agli scostamenti superiori al 10% rispetto ai dati corretti.
2.2. Pur essendo evidente la volontà del legislatore di circoscrivere entro limiti quanto mai ristretti l'area della punibilità penale, è tuttavia innegabile che sia residuata la possibilità di assoggettare a sanzione penale una gamma di comportamenti illeciti che non si esauriscono (a differenza di quanto sembra voler sostenere il ricorrente: pag. 38 del ricorso a firma dell'Avv. Cicorella) nel caso emblematico dell'amministratore che attribuisca ad un cespite del patrimonio sociale un valore inferiore a quello reale per favorire un terzo interessato al suo acquisto. Avendo i giudici di merito ritenuto che, per l'appunto, la condotta ascritta all'imputato s'inserisse a pieno titolo nel paradigma della figura delittuosa tratteggiata dall'art. 2622 c.c., nel suo testo novellato, si rende ora necessario verificare la correttezza giuridica della conclusione così raggiunta, scrutinando i passaggi motivazionali sottoposti a censura dal ricorrente con riferimento ai diversi elementi costitutivi del reato.
3. È incontestato che la NC LA di OD, nel periodo cui l'imputazione si riferisce, cioè quando la sua gestione era affidata a GI NI quale amministratore delegato, abbia stipulato una serie di contratti che il lessico finanziario definisce "derivati", perché riferiti a strumenti finanziari il cui valore deriva dalla quotazione di altri strumenti finanziari o di altri indici, la cui variabilità è alla base dell'alea che caratterizza l'operazione. Ha ritenuto la Corte di merito che tali rapporti finanziari, il cui alto rischio ne rendeva doverosa la massima trasparenza, da attuarsi mediante una chiara e precisa evidenziazione nelle scritture contabili, non fossero stati invece riversati nella contabilità; con la conseguenza per cui, una volta accertata l'omissione ad opera degli ispettori inviati dalla NC d'IA e dalla Consob, la diffusione della notizia aveva provocato la caduta dei titoli azionar della società sul mercato borsistico, con danno economico per i soci;
inoltre per il ripianamento delle perdite, conseguite all'esito negativo delle operazioni derivate, si era reso necessario ricorrere all'utilizzo del denaro fresco riveniente da un aumento di capitale che, invece, era stato deliberato ad altro fine, e cioè in funzione dell'acquisizione della NC Antoniana LA ET.
Si sarebbero così realizzati tutti gli elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa per cui si procede: da punto di vista oggettivo, la falsità dei bilanci d'esercizio e consolidato, nonché le omesse informazioni ai soci e al pubblico, cui l'amministrazione della banca era tenuta;
la produzione di un danno economico per i soci (e, secondo il giudice di appello, anche per la società); il superamento delle soglie di punibilità. Dal punto di vista soggettivo vi sarebbe stata, da parte dell'amministratore delegato, la precisa volontà di occultare le operazioni finanziarie ad alto rischio connesse alla stipulazione dei contratti derivati;
l'intento di trarre in inganno i soci, gli organi di vigilanza della società, il mercato azionario e la stessa NC d'IA; l'accettazione del rischio che da tale condotta decettiva e omissiva potessero derivare te conseguenze dannose poi, effettivamente, verificatesi;
il fine di realizzare un profitto, da individuarsi nell'ambizioso progetto di espansione della banca amministrata: progetto di per sè indiscutibilmente legittimo, ma reso antigiuridico - dunque "ingiusto" - dal perseguimento con modalità contrarie alla legge.
4. Contesta, innanzi tutto, il ricorrente che le omissioni e irregolarità contabili oggetto dell'imputazione sussistano effettivamente e siano tali da superare le soglie di punibilità;
lamenta, in proposito, che non sia stata esperita una perizia al fine di verificare la fondatezza o meno delle valutazioni espresse dai testi, in esorbitanza alla loro funzione processuale di fonte probatoria dei fatti, e nonostante ciò assunte a fondamento della decisione (settimo motivo dell'Avv. Cicorella); denuncia l'irritualità - per contrasto con l'art. 220 disp. att. c.p.p. - dell'utilizzo delle relazioni ispettive della NC d'IA e della Consob, a loro volta aventi contenuto valutativo, quali prove documentali (primo motivo Avv. Olivo e tredicesimo motivo Avv. Cicorella); lamenta che non si siano prese in considerazione le argomentazioni svolte dal consulente tecnico della difesa e sviluppate nei motivi di appello, con specifico riferimento a ciascuna delle operazioni finanziarie descritte nel capo d'imputazione (ottavo motivo Avv. Cicorella); contesta che le omissioni contabili siano a lui riferibili, in quanto: la portata della delega conferitagli non si estendeva alla gestione della contabilità e al bilancio (quinto motivo Avv. Olivo); i relativi compiti appartenevano alle attribuzioni di altri organi della società, come si sarebbe potuto appurare attraverso l'acquisizione di idonea documentazione descrittiva dell'organigramma dell'istituto bancario (sesto motivo Avv. Cicorella) e come, del resto, desumibile da una corretta valutazione delle emergenze testimoniali: a quest'ultimo proposito deduce travisamento delle prove in ordine alla propria consapevolezza delle omissioni e irregolarità contabili, che assume essere dipese da un errore umano (quinto motivo Avv. Olivo e motivi nono e decimo Avv. Cicorella).
Le suesposte doglianze non possono trovare accoglimento, per quanto di seguito esposto.
4.1. L'omessa registrazione contabile di una molteplicità di operazioni finanziarie su titoli derivati è un dato obiettivo che gli ispettori della NC d'IA e della Consob hanno potuto direttamente constatare, evidenziandone anche i riflessi sulla veridicità dei bilanci;
onde la loro testimonianza sul punto, confermativa delle relazioni ispettive, non reca in sè alcuna valutazione di carattere soggettivo, ma riferisce soltanto circa la materialità dei fatti, così come accertata mediante l'adozione di criteri contabili condivisi, della cui correttezza i giudici di merito hanno dato credito agli ispettori a motivo della loro specifica esperienza e della convergenza delle conclusioni raggiunte. E ciò va detto senza trascurare che, secondo un principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, la relazione con la quale viene documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari costituisce un atto amministrativo extra processuale, in quanto tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 c.p.p., ed utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati (Sez. 6, n. 10996 del 17/02/2010, Vanacore, Rv. 246686). Non diversamente è a dirsi dei calcoli operati per stabilire se vi fosse stato il superamento della soglia di punibilità, il cui fondamento su dati prettamente numerici lascia un margine ben ridotto all'opinabilità, circoscrivendola alla scelta della metodologia di elaborazione. I giudici di primo e secondo grado si sono richiamati ai calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza e hanno preso atto - riconoscendone la correttezza - del criterio da questa adottato, così come riferito dal maresciallo Sforza: imputazione al conto economico dei singoli componenti negativi non contabilizzati (ma anche di quelli positivi: v. sentenza di primo grado, pag. 129, ultimo capoverso); ricostruzione del risultato economico di esercizio sulla base del conto così rettificato;
confronto col risultato scaturente dal conto economico approvato dalla società; computo della percentuale di scostamento, risultata superiore al 5%. Conclusivamente, il giudizio di falsità dei bilanci e di superamento delle soglie prescritte si è fondato su dati quantitativi che, nella crudità della loro espressione numerica, nulla hanno concesso ad interpretazioni di tipo valutativo. A fronte della chiarezza del risultato conseguitone, neppure era necessario addentrarsi nella verifica di correttezza tecnico-contabile dei criteri adottati nella riformulazione del bilancio per l'esercizio 2004, approvato ex novo dagli organi della banca dopo l'impugnazione di quello cui si riferisce l'imputazione.
Le osservazioni che precedono rendono conto della superfluità di una specifica confutazione dei rilievi di tecnica contabile sviluppati dal consulente tecnico della difesa, nonché delle argomentazioni svolte, nella medesima proiezione, nei motivi di appello presentati nell'interesse dell'imputato. Valga in proposito ricordare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d'impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell'impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187). A ciò deve aggiungersi che il mancato espletamento di una perizia non può mai assurgere a causa di annullamento di una sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), trattandosi di un atto processuale di carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli, Rv. 236191).
4.2. Le censure mosse dal ricorrente in ordine alla riconducibilità alla propria persona delle irregolarità contabili oggetto dell'imputazione investono un accertamento di fatto e sono, perciò, esaminabili in questa sede unicamente sotto il profilo della - contestata - correttezza della motivazione sul piano della consequenzialità logica.
La Corte di merito si è fatta carico di sottoporre a disamina la questione, inducendosi al convincimento che il NI fosse stato il principale artefice delle illecite operazioni contabili oggetto dell'imputazione. A tanto è pervenuta considerando: il fatto che egli avesse sottoposto almeno due di tali operazioni all'esame del consiglio di amministrazione;
la posizione di assoluta centralità ed egemonia da lui assunta in seno alla banca, anche a motivo delle "gravissime carenze della struttura organizzativa e dei controlli interni ed esterni", di insufficienza e inadeguatezza della struttura da lui stesso creata (COS), di obsolescenza del software di gestione della contabilità; la conseguente assoluta libertà di cui egli poteva godere nel condurre la propria azione e nel perseguire i propri personali obiettivi.
Nella situazione cosi descritta, il ruolo dominante assunto in linea di fatto dal NI è perfettamente compatibile con l'attribuzione di delega ad altri organi della società; onde non è per mancata considerazione dei documenti prodotti a tal fine dalla difesa che la Corte d'Appello ha ritenuto di dover attribuire all'imputato le azioni ed omissioni produttive delle Irregolarità contabili e conseguenti falsità dei bilanci, ma per avere valorizzato la sua egemonia, che gli permetteva di sovrapporre la propria autorità a quella di ogni altro dirigente e funzionario della banca.
Siffatta linea argomentativa, basata su una valutazione critica direttamente portata dal giudice sui fatti emersi dall'attività degli ispettori della NC d'IA e della Consob, risponde perfettamente ai canoni della logica e resiste, pertanto, alle censure consentite in questa sede. Al riguardo è opportuno rimarcare come, per un verso, non sia censurabile il giudizio di superfluità della chiesta acquisizione dell'organigramma della società, alla stregua dei rilievi suesposti, e come per altro verso sia fuori luogo la denuncia di travisamento delle prove, riferita alla vantazione data dal giudice di merito alle deposizioni dei testi nell'interrogarsi sull'ipotesi dell'errore umano da parte del personale della banca addetto alla contabilità: ipotesi esclusa in base alle dichiarazioni della responsabile del middie office, BR Brunetti, che aveva riferito di aver registrato in contabilità tutto ciò che le era pervenuto. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, al fini del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è solo l'errore revocatorio (sul significante),
in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" nè fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che, come nel caso presente, si dimostrino nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
5. Procedendo oltre nella disamina, vengono in considerazione i temi riguardanti la natura del danno e la dipendenza causale di questo dalle condotte illecite ascritte all'imputato.
5.1. Già si è avvertito dianzi che il pregiudizio riversatosi sulla società non può essere validamente preso in considerazione, quale elemento costitutivo del reato, per mancanza di rituale contestazione. Ciò che viene in osservazione, perciò, è soltanto il danno subito dai soci e consistito nella perdita di valore delle partecipazioni azionarie, nonché nel "dirottamento" dei fondi, già destinati ad aumento di capitale, verso il diverso utilizzo per ripianare le perdite.
In punto di fatto, la vantazione delle emergenze probatorie ha indotto la Corte di merito a riscontrare una concomitanza cronologica tra la diffusione della notizia riguardante la sospensione, da parte defla banca d'IA, dell'autorizzazione al lancio dell'offerta pubblica di acquisto delle azioni della NC Antoniana LA ET e il subitaneo deprezzamento delle azioni della NC LA di OD, poi aggravatosi nei mesi a seguire;
appartenendo tale effetto alla normale dinamica del mercato borsistico, è agevole trame la conseguenza che la predetta notizia abbia costituito una causa efficiente (la sentenza la tratta come concausa, ma ciò non infirma il rapporto eziologico, alla luce del disposto dell'art. 41 c.p., comma 1) della reazione degli operatori di borsa in cui si è
concretata la perdita di valore delle partecipazioni dei soci. Nessun dubbio può nutrirsi sull'effetto pregiudizievole riversatosi sui titolari delle azioni per effetto del loro deprezzamento: la perdita di valore di un bene, determinata dal crollo della sua quotazione sul mercato, produce per il suo proprietario un diretto e immediato depauperamento del patrimonio, indipendentemente dal fatto che egli faccia luogo alla vendita, nell'immediato o anche in seguito: potendo tale circostanza influire, al più, sulla quantificazione del danno (anche, eventualmente, sotto il profilo di cui all'art. 1227 c.c., comma 2). Il ricorrente, tuttavia, contesta la configurabilità del nesso causale con l'osservare che, per ammissione stessa del giudice di merito, il deprezzamento delle azioni non è stato causato dalle irregolarità contabili e neppure dalla sospensione dell'autorizzazione all'o.p.a., ma dalla diffusione mediatica della notizia di tale provvedimento: la quale, pertanto, costituirebbe un fattore causale esterno, sopravvenuto alla irregolarità contabili oggetto di imputazione e sufficiente a porsi quale causa autonoma dell'evento dannoso (secondo motivo Avv. Olivo;
motivi primo, quarto e quinto Avv. Cicorella). Se a tale linea argomentativa dovesse aderirsi, non potrebbe che conseguirne l'insussistenza del reato per assenza del nesso eziologico, o quanto meno per interruzione di esso ai sensi del secondo comma del già citato art. 41 c.p.. Così, tuttavia, non è a dirsi in quanto il fattore indicato come sopravvenuto non è il risultato di una serie causale autonoma, ma è semplicemente la conseguenza ultima e inevitabile delle condotte in contestazione. Ed invero, come accertato in sede di merito con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede, il provvedimento della NC d'IA (che certamente non poteva sfuggire agli organi d'informazione, stante l'interesse pubblico alla notizia) è stato la conseguenza degli accertamenti conseguiti all'attività ispettiva della stessa NC d'IA e della Consob, donde erano emerse le contestate falsità nei bilanci;
si è avuta, pertanto, una concatenazione causale che, dalla stipulazione dei contratti derivati non sottoposti a registrazione contabile, attraverso l'accertamento di tali irregolarità e l'assunzione del provvedimento della NC d'IA, divenuto di pubblico dominio, ha condotto al crollo delle azioni della NC LA di OD sul mercato borsistico: con una palese consequenzialità dei rapporti di causa ed effetto, pienamente riconducibile alla previsione dell'art. 40 cod. pen. in base al principio causa causae est causa causati, sia pur temperato dal criterio di regolarità causale, alla stregua di un'enunciazione giurisprudenziale assai risalente (Sez. 1, n. 654 del 18/04/1966, Nervetti, Rv. 102177), ma mai contraddetta da arresti di segno contrario.
Non giova al ricorrente argomentare - al fine di escludere il nesso causale - che, se il falso in bilancio non fosse mai stato accertato, l'occultamento della perdita non avrebbe causato alcuna conseguenza negativa sulla quotazione dei titoli azionari. Al riguardo corre l'obbligo di osservare che, posto un fattore causale quale conditio sine qua non per la determinazione dell'evento, ipotizzarne il venir meno non è risolutivo se ciò venga ad incidere sul criterio di regolarità causale cui si è poc'anzi accennato;
e ipotizzare che omissioni contabili di tale rilievo, quali quelle di cui si discute, potessero restare inosservate al controllo ispettivo non rientra certamente nell'alveo della normalità.
Più suggestivo è l'argomento che si basa sul rilievo per cui, se i rapporti negoziali sui titoli derivati fossero stati regolarmente contabilizzati, l'evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato in quanto le relative perdite avrebbero ugualmente inciso sulle partecipazioni azionarie: donde la conclusione, trattane dalla difesa, secondo cui il danno subito dai soci non sarebbe derivato dalle falsità nei bilanci, ma dalle scelte imprenditoriali a monte di esse, non censurabili dal punto di vista della responsabilità penale. A confutazione di tale linea difensiva si pone il richiamo, opportunamente fatto dal Procuratore LE d'udienza, al c.d. "diritto di chance", del quale i titolari delle partecipazioni azionarie sono rimasti espropriati a seguito degli occultamenti contabili. In buona sostanza il ragionamento da farsi è il seguente:
se i soci avessero avuto consapevolezza dell'avvenuta stipulazione di contratti derivati ad alto rischio si sarebbero potuti prefigurare il formarsi di gravi perdite e avrebbero avuto la possibilità di scegliere fra la condivisione del rischio, nella fiducia di un esito favorevole, e la dismissione dei titoli azionari in un momento in cui le quotazioni di essi, sebbene già in progressivo calo per altri fattori, non avevano ancora subito quella caduta che sarebbe invece seguita, a partire dal luglio 2005, fino al crollo verticale avutosi nell'ottobre di quell'anno. E dunque, anche accedendo alla linea argomentativa suggerita dal ricorrente, rimane ferma l'efficacia causale delle false comunicazioni sociali nel processo genetico del danno subito dai soci.
5.2. Quanto alla ragione di danno consistita nell'utilizzo dell'aumento di capitale al fine di ripianare le perdite, anziché per l'acquisizione della NC Antoniana LA ET, va rilevato che si è trattato di conseguenza indiscutibilmente lecita - ed anzi doverosa - del sopravvenuto accertamento di un sbilancio che rendeva necessario il ricorso a tale rimedio. Il pregiudizio subito dai soci consiste, tuttavia, nell'essersi privati delle somme necessarie per l'adesione all'aumento di capitale sotto l'effetto di un'ingannevole rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società, inducendosi così a un atto di disposizione patrimoniale rivelatosi poi infruttuoso.
Sotto il profilo in esame, pertanto, il danno si è bensì manifestato nel momento in cui i fondi destinati a finanziare la divisata o.p.a. sono stati destinati a diverso utilizzo;
ma la sua scaturigine è consistita nell'adesione dei soci all'aumento di capitale in una fallace prospettiva di espansione, causata dalla falsità delle comunicazioni sociali.
6. Vengono, ora, in osservazione i temi riguardanti il multiforme atteggiarsi dell'elemento costitutivo del dolo, secondo la previsione dell'art. 2622 c.c.. 6.1. Perché possa dirsi sussistente l'elemento soggettivo del reato è necessario, innanzi tutto, accertare che in rapporto alla condotta dell'imputato e all'evento dannoso scaturitone sussista quel duplice atteggiamento psicologico di consapevolezza e volizione, che informa il dolo generico.
Per quanto si riferisce alla coscienza e volontà delle azioni e omissioni che hanno concretato le irregolarità contabili per cui è processo, si è già visto come la riconducibilità di esse al NI sia stata accertata dai giudici di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il problema si pone, piuttosto, in termini di particolare delicatezza con riferimento all'aspetto volitivo dell'evento dannoso (terzo motivo Avv. Cicorelli). È emerso dal giudizio di merito che l'imputato era mosso da un ambizioso disegno espansionistico, già in corso di realizzazione, la cui tappa più prossima era costituita dall'acquisizione della NC Antoniana LA ET. Ma è di tutta evidenza che un deprezzamento delle azioni della NC LA di OD avrebbe costituito un insuperabile ostacolo al progetto: per cui è lecito ritenere che fosse interesse del NI mantenere intatto, o possibilmente incrementarlo, il valore di mercato dei titoli azionari.
È noto, peraltro, che il dolo generico può anche atteggiarsi nella forma del dolo eventuale;
questo si configura ogniqualvolta l'agente, pur prefigurandosi un determinato effetto dannoso quale possibile conseguenza della propria azione illecita indirizzata ad altro fine, agisca accettando il rischio del suo verificarsi. Orbene, quando un soggetto s'induce alla stipulazione di un contratto aleatorio, l'accettazione del rischio di un esito sfavorevole è insito nella natura stessa del negozio giuridico adottato;
sicché il fatto stesso di addivenire alla conclusione di una serie di contratti su titoli derivati, recanti per loro natura una rilevante alea patrimoniale, comporta la previsione e l'accettazione del rischio di un esito negativo, per quanto la finalità principale dell'agire sia altra (nel caso di specie, quella di porre ad esecuzione le linee portanti di un progetto di espansione). Tenuto conto di ciò, e considerato che alla descritta iniziativa si è abbinata la dissimulazione contabile delle menzionate operazioni finanziarie, in ordine alla quale la volizione dell'imputato è stata accertata come dianzi si è visto, e che da questa ha preso l'avvio la serie causale produttiva - quale esito ultimo delle perdite patrimoniali e dal loro occultamento - del danno ricaduto sui soci alla stregua del criterio di regolarità causale sul quale ci si è già intrattenuti, non può essere fondatamente censurata la conclusione (sentenza di primo grado, pag. 169, secondo capoverso) secondo cui l'evento dannoso, ancorché non perseguito in modo diretto dal NI che era interessato a tutt'altro esito, ha costituito una conseguenza la cui eventualità era stata prevista e accettata dall'imputato.
6.2. Il dolo specifico è stato ritenuto sussistente dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, sotto il profilo della finalità di perseguimento di un ingiusto profitto. Il NI, si osserva nella sentenza impugnata, era mosso dall'ambizione di far assurgere la banca da lui amministrata al ruolo di istituto di credito di primaria importanza nel panorama bancario italiano: finalità certamente lecita, resa tuttavia antigiuridica dall'adozione di modalità operative contrarie alla legge. Siffatta qualificazione è contestata dal ricorrente (terzo motivo Avv. Cicorella), a detta del quale l'ingiustizia del profitto deve potersi ricollegare a un movente autonomamente illecito.
L'assunto non può essere condiviso. Il requisito dell'ingiustizia del profitto, sebbene di introduzione recente nel contesto dell'art.2622 c.c., è stato da tempo oggetto di valutazione ermeneutica nella giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altre figure delittuose, per la cui integrazione esso è richiesto dalle corrispondenti norme incriminatrici. Si è avuto modo, così, di enunciare in tema di estorsione il principio secondo cui l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, Colucci, Rv. 239780; Sez. 2, n. 29563/06 del 17/11/2005, Calabrese, Rv. 234963). Per quanto l'ipotesi criminosa dell'estorsione si differenzi in modo spiccato da quella oggetto dell'odierna disamina per il concorso di altri elementi fattuali del tutto eterogenei, tuttavia non vi è ragione di attribuire all'espressione "ingiusto profitto" un significato diverso da quello così individuato, che si ricollega all'espressione contra ius nella sua accezione riferita al diritto oggettivo (cioè al sistema normativo) piuttosto che a quello soggettivo;
ne' merita consenso la tesi secondo cui l'illiceità dovrebbe essere geneticamente propria della finalità perseguita, anche per tale riguardo essendo dato rinvenire nel panorama giurisprudenziale un'enunciazione di carattere opposto, a tenore della quale sussiste l'ingiustizia del profitto anche quando l'azione illecita sia attivata da un motivo "giusto" (Sez. 2, n. 11983 del 04/07/1989, Minutino, Rv. 182027).
6.3. Il dolo intenzionale si rapporta, nel modello descrittivo del reato di cui si discute, alla specifica finalità di trarre in inganno "i soci o il pubblico". I giudici di primo e di secondo grado ne hanno ravvisato la sussistenza per essere emerso che la rappresentazione di una situazione economica e finanziaria più florida di quella effettiva era finalizzata ad ottenere le autorizzazioni necessarie per consentire alla banca il perseguimento di quel progetto di espansione, che è stato ampiamente descritto dallo stesso imputato nel corso del suo esame. La sentenza impugnata sottolinea come, alla luce del percorso amministrativo necessario ad ottenere quelle autorizzazioni, fra i destinatari dell'azione decettiva dovessero indubbiamente annoverarsi gli organi di vigilanza e, quindi, la NC d'IA dalla quale dipendeva il rilascio dell'autorizzazione all'o.p.a.; ma non manca di considerare che, in aggiunta a ciò, "alla sua azione non era estranea l'intenzione di trarre in inganno anche il mercato azionario (quindi anche i soci, che di questo fanno parte), poiché la realizzazione del piano non poteva prescindere dalla preservazione del valore della quotazione". Tale modo di argomentare appare del tutto immune da cadute di consequenzialità dal punto di vista logico-giuridico, essendo incontestabile che la finalità di ingannare la NC d'IA, pur apportando una componente volitiva ulteriore rispetto alla previsione normativa, certamente nulla sottrae alla completezza della fattispecie, che il giudice di merito ha ritenuto comunque realizzata per effetto dell'intenzione di ingannare il mercato azionario ed i soci. Ne risulta l'infondatezza delle censure mosse al riguardo dal ricorrente, illustrate nel quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Olivo e nel terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Cicorella.
7. Le considerazioni fin qui svolte rendono conto della correttezza logico-giuridica dell'affermazione di responsabilità del NI in ordine al delitto contestatogli. Prima di licenziare l'argomento, tuttavia, occorre dare risposta a due doglianze con le quali il ricorrente impugna altrettanti passi della motivazione non direttamente pertinenti agli elementi costitutivi del reato, nei quali sembra voler additare la dimostrazione di un atteggiamento poco sereno dei giudici di merito nei propri confronti.
7.1. La prima di tali doglianze è espressa nell'undicesimo motivo di ricorso a firma dell'Avv. Cicorella. Con essa il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto ai coimputati, che si evidenzierebbe nel confronto fra la condanna emessa a proprio carico e l'assoluzione di altri soggetti la cui posizione processuale - così assume - era identica alla propria.
Orbene, premesso che eventuali errores in iudicando nei quali fosse eventualmente incorso il Tribunale nel pervenire alle pronunce assolutorie non potrebbero essere utilmente denunciati dal coimputato, ma soltanto dal titolare dell'azione penale, e che l'ipotetica correzione di tali errori non potrebbe in alcun caso giovare alla posizione del NI, la quale doveva essere valutata - ed effettivamente lo è stata - in modo autonomo e tenendo conto soltanto degli elementi a suo carico, la difformità degli esiti processuali potrebbe venire in considerazione soltanto se potesse affermarsi che la giusta assoluzione dei coimputati avrebbe dovuto estendersi all'odierno ricorrente, per essere a lui applicabile la stessa linea motivazionale.
Così invece non è, come chiaramente si apprende dalla lettura della sentenza di primo grado.
L'imputato GI LM, che era stato sottoposto al processo in quanto componente del consiglio di amministrazione, è stato assolto per essersi ritenuto, in linea di fatto, che egli non avesse avuto in alcun modo concorso alle omissioni contabili ne' alle decisioni strategiche relative alle acquisizioni, alla predisposizione di strumenti finanziari e alla politica di bilancio della banca:
motivazione, questa, certamente non applicabile al NI, al quale di contro è stata attribuito un ruolo egemone sia nelle scelte di strategia finanziaria della società, sia nelle determinazioni riguardanti la contabilità e i bilanci.
L'imputato AL RI, già sindaco supplente, aveva assunto l'incarico di sindaco effettivo solo nello stesso consiglio di amministrazione durante il quale era stato approvato il bilancio - individuale e consolidato - relativo all'esercizio 2004: sicché era rimasto totalmente estraneo ai fatti riguardanti l'esercizio 2003, mentre non aveva avuto modo di espletare le attività di verifica e di controllo riguardanti l'anno 2004. Anche la motivazione addotta a sostegno della pronuncia assolutoria di tale imputato si è fondata, perciò, su argomenti non estensibili al NI.
L'imputato AN IS era direttore di gruppo del settore Corporate Management Si è ritenuto che la direzione di cui era responsabile non fosse inserita nel flusso informativo contabile della NC LA di OD, ma avesse soltanto la competenza di definire accordi strategici e operativi e, in particolare, di assistere l'amministratore delegato nella pianificazione, nel coordinamento e nella realizzazione dei progetti aziendali di sviluppo;
donde l'assenza di un suo contributo causale alle falsificazioni contabili, nelle quali non risultava essersi mai ingerito. Le ragioni della sua assoluzione, dunque, sono strettamente personali e non estensibili al NI.
Non giova, dunque, al ricorrente il confronto della sua posizione processuale con quelle, ben diversificate, dei coimputati mandati assolti.
7.2. La seconda doglianza investe il passo della motivazione nel quale, alle pagine 54 (ultimo capoverso) e 55 della sentenza di secondo grado, la Corte territoriale manifesta "severe perplessità" in ordine alle connivenze di cui il NI poteva aver goduto presso il vertice della NC d'IA. Avverso tale affermazione insorge il ricorrente (quattordicesimo motivo Avv. Cicorella) osservando che, nell'impianto difensivo della sentenza, l'ipotesi di illecite connivenze presso la banca centrale costituiva un passaggio obbligato - peraltro privo di fondamento - per giustificare il fatto che nessuna anomalia fosse stata mai rilevata nel corso dei numerosi controlli eseguiti dalla NC d'IA.
La censura non ha ragion d'essere. È evidenziabile in più punti, nel verbale di esame dell'imputato (quanto meno nella parte trascritta nella sentenza di primo grado, perciò esaminabile in questa sede di legittimità), la rievocazione dei segni della benevolenza che il Governatore dell'epoca della NC d'IA aveva a più riprese manifestato nei confronti dei NI. Che ciò possa essersi tradotto in una vera e propria forma di connivenza è un mero sospetto che la Corte d'Appello ha adombrato ad coforandum, senza porlo a fondamento della propria decisione che, invece, si è basata su ben altri elementi;
ma se l'argomento non fosse stato toccato (più opportunamente, giacché la motivazione della sentenza deve dar conto del convincimento raggiunto dal giudice, non dei suoi sospetti), la ratio decidendi della pronuncia non ne sarebbe rimasta minimamente intaccata: giacché l'esito favorevole di altri precedenti controlli non varrebbe in alcun caso a inficiare le risultanze del controllo ispettivo dal quale è scaturito l'accertamento delle illiceità che hanno dato luogo all'imputazione e, come dianzi si è visto, hanno contribuito all'apprestamento del materiale probatorio su cui si è fondata la pronuncia di condanna.
3. Da ultimo viene in considerazione il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, consistito nell'irrogazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione. A tanto il primo giudice è pervenuto in esito all'apprezzamento della gravità del fatto, in ragione della molteplicità delle operazioni finanziarie la cui contabilizzazione è stata omessa, l'entità delle minusvalenze conseguentemente non registrate in bilancio e la circostanza inerente alla falsificazione non soltanto del bilancio di esercizio, ma altresì di quello consolidato. Non essendosi ravvisato il concorso di alcuna circostanza valutabile ex art. 62 bis c.p., anche in considerazione di precedenti condanne riportate dall'imputato per associazione per delinquere, truffa e appropriazione indebita, il computo è stato effettuato sulla base di tre anni di reclusione, aumentati di sei mesi per effetto della continuazione. Siffatta determinazione è stata confermata dalla Corte d'Appello, la quale - a confutazione dei motivi di gravame sviluppati sul punto - ha valorizzato viepiù la gravità delle conseguenze derivate dal reato;
la particolare intensità del dolo;
il carattere squisitamente personale delle ambizioni costitutive del movente;
la complessità degli artifici realizzati, indicativi della pericolosità sociale dell'imputato, in una con i suoi precedenti penali.
Ciascuno di tali elementi di valutazione è sottoposto a critica dal ricorrente il quale, nel sesto motivo dedotto dall'Avv. Olivo e nel quindicesimo motivo dedotto dall'Avv. Cicorella, ne contesta ora il fondamento fattuale, ora la portata logico-giuridica; non è, inoltre, estraneo alla linea argomentativa del ricorrente il raffronto col trattamento sanzionatorio riservato ad altri imputati giudicati separatamente, avendo scelto il rito alternativo di cui all'art. 444 c.p.p.. Il motivo è privo di fondamento.
In proposito va rimarcato che la modulazione della pena è statuizione che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di giustificare la propria decisione sul punto in questione, ampliando ulteriormente la già congrua motivazione addotta dal giudice di primo grado e facendo espresso riferimento ai criteri prescritti dall'art. 133 c.p., con puntuale richiamo alle circostanze di fatto accertate. Le critiche mosse in questa sede dal ricorrente pongono, inammissibilmente, in contestazione il giudizio di merito e l'apprezzamento derivatone ai fini sanzionatemi. Il confronto con l'esito dei processi svoltisi a carico di altri imputati, che hanno fatto la scelta del rito alternativo, non può essere utilmente praticato: fra i criteri di commisurazione della pena riveste un ruolo tutt'altro che secondario la valutazione - eminentemente individuale - dell'intensità del dolo, dei motivi a delinquere e della personalità dell'imputato; di tutto ciò i giudici di merito hanno dimostrato di tener conto, sorreggendo la loro determinazione con un discorso giustificativo di granitica solidità.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2012