Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2011, n. 14759
CASS
Sentenza 2 dicembre 2011

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Sono utilizzabili ai fini di prova le relazioni ispettive dei funzionari della Banca d'Italia e della Consob relativamente alle parti riguardanti la rilevazione dell'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie da parte di una società sottoposta ad ispezione e dei suoi riflessi sulla veridicità del bilancio della medesima, in quanto riflettenti la mera constatazione da parte degli operanti di dati obiettivi (Fattispecie in tema di false comunicazioni sociali ex art. 2622 cod. civ.).

In tema di false comunicazioni sociali, l'ingiustizia del profitto oggetto del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato consiste in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, il quale non si collega ad un diritto ovvero che è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso.

Integra il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2622 cod. civ. l'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie ad oggetto la stipulazione di contratti derivati ad alto rischio che si rifletta sulla veridicità del bilancio di una società quotata, determinando un deprezzamento delle azioni dei soci al momento in cui la relativa notizia venga divulgata a seguito degli accertamenti compiuti in proposito dalle autorità di controllo.

Ai fini della sussistenza del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 cod. civ., la causazione di un danno ai soci può anche non essere perseguita in modo diretto dall'autore della condotta, essendo sufficiente che egli ne abbia previsto ed accettato l'eventualità.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2011, il Tribunale di Milano dichiarava Roberto C. C. colpevole del reato - commesso in data antecedente e prossima al 23 gennaio 2006 - di cui all'art. 184, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52: d'ora in poi, TUF), perché, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale di analista finanziario presso la sede londinese di Citigroup Global Markets Ltd, comunicava tali informazioni ad altri al di fuori del …

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  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 25 febbraio 2019

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2011, il Tribunale di Milano dichiarava Roberto C. C. colpevole del reato - commesso in data antecedente e prossima al 23 gennaio 2006 - di cui all'art. 184, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52: d'ora in poi, TUF), perché, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale di analista finanziario presso la sede londinese di Citigroup Global Markets Ltd, comunicava tali informazioni ad altri al di fuori del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2011, n. 14759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14759
Data del deposito : 2 dicembre 2011

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