Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
È illegittima la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che contenga la determinazione della reclusione in misura inferiore al minimo assoluto di quindici giorni previsto dall'art. 23 cod. pen.; tale illegale statuizione non può, tuttavia, essere rettificata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., in quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità, con la conseguenza che la relativa decisione deve essere annullata con rinvio.
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- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
- 2. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2005, n. 46790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46790 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1106
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 947/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona;
avverso la sentenza emessa il 23/11/2004 dal Tribunale di Camerino nel procedimento a carico di:
NT AN nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23/11/2004 il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica, applicava ex art. 444 c.p.p. a RI AN - imputato di falso ex art. 483 c.p. in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di giorni 10 di reclusione convertita in quella della multa di Euro 456,00.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione dell'art. 23 c.p.. La censura è fondata posto che in realtà è stata applicata una pena illegale, inferiore al minimo edittale previsto dalla citata disposizione.
All'uopo va affermato che neppure in caso di accordo ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la sanzione può scendere al di sotto dei limiti di legge ed in particolare che il limite di 15 giorni posto per la reclusione è irriducibile anche ai fini della determinazione della sanzione sostitutiva, posto che la L. n. 689 del 1981, art. 58 stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva "nei limiti fissati dalla legge" (Cass. 18/05/1999 n. 0 1743 RV. 213209;
Cass. 16/02/2000 n. 00 702 Rv. 215398; Cass. 06/02/2004 n. 0 4917 RV. 229995).
D'altro canto la determinazione illegale della pena in misura inferiore al minimo assoluto non può essere rettificata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., perché il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in riferimento ad una sanzione di diversa entità.
Pertanto s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Camerino: in questa sede le parti, qualora lo ritengano conforme ai loro interessi, potranno addivenire a nuovo patteggiamento immune dall'evidenziato errore;
altrimenti si procederà con diverso rito.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Camerino.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005