Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
In tema di annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento, la determinazione "contra legem" della pena - consistente, nella specie, nell'avere indicato come pena base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione - concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619 comma secondo, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio e con mera trasmissione degli atti al giudice a quo per il corso ulteriore nel quale le parti potranno eventualmente proporre nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/09/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1172
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2050/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 30/09/2005 da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano:
avverso la sentenza dell'8 settembre 2005 emessa dal Tribunale di Milano;
nel procedimento a carico di:
AI LL, nato a [...] l'[...];
e di NA UE, nato a [...] il [...];
Letti il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUNO Paolo Antonio;
Lette le conclusioni del P.G. in sede che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, pronunciando ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e segg., applicava a BR LL ed a DE UE la pena patteggiata di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno per il reato di furto aggravato, sub a), ai sensi degli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7 e art. 61 c.p., n. 7, e di ricettazione, sub b).
Avverso tale pronuncia, il Procuratore Generale della Repubblica di Milano ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l'erronea applicazione di legge (art. 444 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 81 c.p.), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che, erroneamente, il Tribunale aveva applicato una pena illegale, in quanto era stata calcolata, come pena base (quella prevista per il furto, previa concessione di generiche equivalenti), una pena inferiore a quella corrispondente al minimo edittale per il reato unito in continuazione (la ricettazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Risulta per tabulas l'errore di determinazione della pena, illegittimamente ratificata dal giudice di merito, siccome fondata su una procedura di calcolo non corretta, che si risolveva in determinazione contra legem, come giustamente denunciato dal P.G., oggi ricorrente.
L'errore consiste nell'avere indicato come pena base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato affasciato con il vincolo della continuazione (la ricettazione è, infatti, punita con la reclusione da due ad otto anni, oltre la multa).
La determinazione contra legem della pena da applicare invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo ed inficia la sentenza che lo ha recepito.
La conseguenza è quella della nullità della pronuncia, che va, dunque, dichiarata, non essendo possibile far luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619 c.p.p., comma 2, ai fini di una corretta applicazione, d'ufficio, della pena da irrogare. Gli atti di causa devono, pertanto, essere trasmessi al giudice di merito per il giudizio, nel corso del quale, nei termini prescritti dall'art. 446 c.p.p., comma 1, le parti potranno eventualmente proporre nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 1^, 24.7.1992, n. 8377 e Sez. 1^, 28.4.1995, n. 1571). 2. - Per quanto precede, l'impugnata pronuncia deve essere annullata, con le consequenziali statuizioni contenute in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007