Sentenza 15 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., che aveva recepito l'accordo raggiunto dal P.M. e il precedente difensore munito di procura speciale, successivamente revocato dall'imputato).
Commentari • 2
- 1. Art. 444 - Applicazione della pena su richiestahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Applicazione della pena su richiesta (art. 444) Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già …
Leggi di più… - 2. Patteggiamento: consenso non può esser revocatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2015, n. 48900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48900 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2015 |
Testo completo
489 00/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2724/2015 - Presidente - SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - MARGHERITA CASSANO Dott. N. 54498/2014 - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI DO N. IL 31/05/1987 avverso la sentenza n. 1481/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, del 05/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ignazio Patrone, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 16.10.2014, depositato il 17.10.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta da NA SI per ottenere - previo accertamento di omessa notifica del relativo estratto contumaciale la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa il 5.6.2014, irrevocabile il 21.7.2014, di applicazione ex art. 444 c.p.p. della pena concordata di anni tre di reclusione, in ordine al reato di omicidio colposo aggravato di cui all'art. 589 c.p., commesso il 5.2.2012. 2. NA SI, tramite il difensore avv. Massimo Lauro, ha proposto a questa Corte ricorso datato 3.11.2014, avverso la sentenza e l'ordinanza predetti.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. b), in relazione all' art. 548 c.p.p., sostenendo che, in mancanza di notifica dell'estratto contumaciale della menzionata sentenza, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto rimettere il ricorrente nel termine per proporre impugnazione avverso la stessa. La richiesta di applicazione di pena era stata formulata da un precedente difensore, avv. Tommaso Magni munito di procura speciale, il quale, però, era stato revocato il 28 maggio 2003, contestualmente alla nuova nomina in favore dell'avvocato Massimo Lauro e in epoca antecedente alla celebrazione dell'udienza camerale (in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata). Posto che il primo difensore munito di procura speciale era stato ormai revocato e non aveva assistito all'udienza, alla quale era presente soltanto il nuovo difensore avv. Massimo Lauro che aveva presenziato all'udienza camerale "unicamente in veste di difensore e non di procuratore speciale, con l'unico intento di ottenere una pronunica di proscioglimento a favore dell'attuale ricorrente", il Giudice avrebbe dovuto avvisare l'imputato del deposito della sentenza. Il nuovo difensore, infatti, non condividendo la scelta difensiva precedentemente adottata, aveva presentato una memoria, allegando un elaborato 1 peritale, ed aveva formulato istanza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. che era stata rigettata.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, premesso che la mancata notifica dell'estratto contumaciale gli consentiva l'impugnazione della sentenza di applicazione di pena, ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. b), in relazione all' art. 444 cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto ritenere eccessiva la pena finale di anni tre di reclusione, determinata partendo da una pena base di anni quattro di reclusione, aumentata di mesi sei per l'aggravante speciale di cui all'art. 589 comma 4 cod. pen. e diminuita di un terzo per scelta del rito. L'aggravante di cui all'art. 589, comma 3 n. 1) cod. pen. non avrebbe dovuto essere contestata, perché il tasso di alcool nel sangue del NA era stato riscontrato in misura di 0,72 g/l, rilevante soltanto ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. a) d. I.vo 25/1992, non superiore a quello di 1,5 g/l rilevante per la previsione più grave di cui alla lett. c) della predetta disposizione. Il Giudice per le indagini preliminari, quindi, avrebbe dovuto considerare non congrua la base di calcolo di anni quattro, anziché quella di anni due che costituisce minimo edittale in mancanza dell'aggravante dello stato di ebbrezza.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Giudice per le indagini preliminari si era limitato a riassumere le tesi difensive e a ritenerle inattendibili, mentre avrebbe dovuto ricostruire l'accaduto non avvalendosi soltanto delle dichiarazioni dei giovani coinvolti nell'incidente, che potrebbero aver avuto interesse a riferirlo in modo a loro favorevole, ma considerando sia il fatto che il ricorrente aveva sempre riferito di non ricordare l'accaduto, sia gli accertamenti svolti dalla difesa, come l'elaborato peritale circa la possibilità di espulsione degli occupanti l'autovettura al momento dell'incidente. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato. È in atti la dichiarazione in data 28.5.2013, con la quale l'imputato NA SI non solo revocava ogni precedente incarico defensionale e nominava difensore di fiducia l'avv. Massimo Lauro, ma anche conferiva a quest'ultimo procura speciale con ampi poteri, fra cui quello di richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2 Quindi, all'udienza del 5.6.2014, in cui venne emessa la sentenza di applicazione della pena, l'imputato era assistito da difensore - proprio l'avv. Massimo Lauro munito anche di procura speciale per chiedere l'applicazione di pena. E' superata, così, la necessità di alcuna valutazione circa il fatto che la richiesta di applicazione di pena era stata presentata dal precedente difensore poi revocato, perché in ogni caso non era necessario alcun avviso a NA SI. Invero, quando l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicché la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rilevando che all'imputato siano stati comunque effettuati avvisi dell'avvenuto deposito del provvedimento. (Cass. Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014 - dep. 16/04/2014, Casavecchia, Rv. 259300). Per altro verso, deve notarsi che, in tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e, pertanto, né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione. (Cass., Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012 - dep. 01/10/2012, P.G. in proc. Parascenzo, Rv. 254371). Ciò posto, sono assorbite a prescindere dalla loro proponibilità in questa sede tutte le altre questioni avanzate con il ricorso per - cassazione.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2015. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Sott DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 4