Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2015, n. 48900
CASS
Sentenza 15 ottobre 2015

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In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., che aveva recepito l'accordo raggiunto dal P.M. e il precedente difensore munito di procura speciale, successivamente revocato dall'imputato).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2015, n. 48900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48900
Data del deposito : 15 ottobre 2015

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