Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
Non è invocabile la revisione, ex art.630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 23050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23050 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
23050/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1237 Composta da PU - 23/04/2013 Alfredo Teresi -Presidente - Elisabetta Rosi R.G.N. 49968/2011 Chiara Graziosi - Relatore - Gastone Andreazza Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI EN, n. a Sassuolo il 10/08/1968; ん avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 03/10/2011; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V. D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni dell'Avv. Favini, che ha concluso per l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/10/2011 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato la richiesta di revisione avanzata da LI EN relativamente alla sentenza del Gip presso il Tribunale di Modena del 14/01/2004. 2. Ha proposto ricorso LI EN;
con un unico motivo, volto ad invocare la violazione dell'art. 630 lett. a) c.p.p., lamenta che la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Modena con riguardo ai coimputati del richiedente in relazione ai medesimi fatti sarebbe del tutto inconciliabile con la sentenza di applicazione della pena a suo carico. Infatti la sentenza assolutoria avrebbe acclarato l'insussistenza dell'attività di favoreggiamento e sfruttamento imputate anche a LI. Chiede pertanto l'annullamento non solo della sentenza impugnata ma anche, senza rinvio, della sentenza del Gip di Modena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso va rigettato. La Corte d'appello di Ancona, nel rigettare l'istanza di revisione ha, tra l'altro, osservato che unicamente per effetto della valutazione delle prove emerse nel corso del dibattimento il Tribunale di Modena ha ritenuto non sufficientemente provata l'accusa nei confronti degli imputati che non hanno richiesto la definizione del procedimento ex artt. 444 e ss. c.p.p., sicché nessuna specifica analisi degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini è stata operata nei confronti di LI EN. Ed in effetti, nella ricordata sentenza, il Tribunale di Modena, valutando come Inattendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa testimone LE BE in virtù delle numerose incongruenze riscontrate, ha ritenuto le prove raccolte "insufficienti a dimostrare la fondatezza dell'assunto accusatorio" (vedi pag.12). Tali argomentazioni danno conto, del tutto correttamente, della impossibilità di configurare nella specie il presupposto invocato dal ricorrente a fondamento della richiesta di revisione e indicato nella lett. a) dell'art. 630 c.p.p. pur essendo divenuta ammissibile anche la revisione della sentenza di patteggiamento in virtù della modifica dell'articolo 629 c.p.p. ad opera della legge numero 134 del 2003, è incontestabile che la sentenza di applicazione della pena comporta un sindacato di responsabilità che non può che essere limitato alla valutazione negativa di esistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il diverso e più limitato spettro valutativo caratteristico della sentenza di patteggiamento, legittimamente connotato dalla constatazione della mancanza di prove, nella specie, in particolare, indicative della insussistenza del fatto, evidenzia pertanto che nessuna inconciliabilità logica può essere invocata tra tale decisione e quella che, potendo invece "accontentarsi" della mancanza di una prova connotata dai requisiti di certezza, giunga ad esito assolutorio nei confronti del coimputato del "patteggiante". Sicché, al di là della distinzione, frequentemente esaltata da decisioni di questa Corte onde ritenere non invocabile la revisione in presenza di un diverso approdo di distinte decisioni riguardanti coimputati degli stessi fatti, 2 tra inconciliabilità dei "fatti" (quale requisito letteralmente richiesto dall'art. 630, comma, 1 lett. a) c.p.p.) ed inconciliabilità delle "valutazioni", distinzione, peraltro, non sempre facilmente praticabile se non altro perché l'accertamento dei fatti non può che passare attraverso la valutazione di mezzi di prova, legittimamente la sentenza impugnata appare avere valorizzato, in via decisiva, per rigettare la richiesta, la "divaricazione" valutativa tra rito speciale e rito ordinario di per sé fisiologicamente conducente ad esiti che ben possono essere diversi in ordine all'accertamento del medesimo fatto.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 aprile 2013 Il Consigliere Il Presidente Gastone Andreazza Alfredo Teresi vela DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 MAG 2013 IL CANCELLIERE IL Luana Mariani E R R P E T R E O N I Z O C 3