Sentenza 28 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11602 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Il mi Si g.ri1 1 602 Oggetto 03 SEZIONE LAVORA Lavoro Dott. Stefano CIC ETTI Presidente - R.G.N. 11282/01 Cron.25477 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. |Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.12/03/03 Rel. Consigliere Dott. NI GIACALONE ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RD IO, RD AL, RD IN, RD SU, in qualità di eredi della Sig.ra BR IDA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IO NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE BIAMONTE, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro + MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,2003 1499 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- 1 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 3/01 della Corte d'Appello di --- CATANZARO, emessa il 20/12/00 - R.G. N. 169/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. NI GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. ... -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso al Pretore di Paola, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 7 novembre 1995, ID RO conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento del diritto alla prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno successivo alla domanda presentata il 28 aprile 1992. Costituitosi il contraddittorio, il Ministero eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato completamento della fase amministrativa e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza. Con atto d'intervento, si costituivano NI, DO, SE, e TA DI, quali eredi della ricorrente, nelle more deceduta. Espletata c.t.u., il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, facendo proprie le conclusioni del CTU, accoglieva la domanda. A seguito di impugnazione del Ministero, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 16 febbraio 2001, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda assumendo che le patologie riscontrate alla RO dal perito d'ufficio - cirrosi epatica, cardiopatia compensata e diabete mellito non comprovavano di per sé l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita o di deambulare, non sussistendo in atti nessun elemento per ritenere che l'RO non poteva assicurarsi, in conseguenza delle riconosciute infermità, un'autonomia vegetativa e di relazione quali la deambulazione, la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, senza l'ausilio di terze persone. Né, aggiungevano i giudici di appello, in conseguenza dell'impossibilità di compiere un esame obiettivo, fu essendo il soggetto deceduto, ed in mancanza di produzione di documentazione sanitaria, appariva utile disporre la rinnovazione della consulenza medico-legale. Avverso questa decisione i DI hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché falsa applicazione della legge lamentano che la Corte di appello ha disatteso le conclusioni della consulenza tecnica effettuata in primo grado affermando apoditticamente che le patologie da cui la periziata era risultata affetta in vita non escludevano la deambulazione e la capacità di attendere alle ordinarie occupazioni senza adeguatamente motivare tale dissenso e disattendendo la richiesta di rinnovazione della c.t.u. sostenendo che la stessa non era utile essendo la RO deceduta. Il ricorso si rivela infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nelle cause di previdenza e assistenza obbligatorie, il giudice di merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione. della consulenza tecnica, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che fire lo hanno condotto al suo giudizio (Cass. 22 luglio 2002 n. 10714; Cass. 10 ottobre 1997 n. 9842; Cass. 15 marzo 1986 n. 1774; Cass. 4 febbraio 1986 n. 704; Cass. 29 gennaio 1986 n. 588). Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di dover disattendere le conclusioni del consulente tecnico di primo grado senza peraltro - ravvisare la necessità di rinnovare l'accertamento medico-legale - sul presupposto che le risultanze di detta consulenza, acriticamente recepite dal giudice di primo grado, erano quanto mai lacunose ed insufficienti, in ordine alla sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, non ritenendo condivisibile il giudizio formulato atti dall'ausiliare d'ufficio sulla base della documentazione agli e delle sole malattie, diagnosticate ed accertate in sede amministrativa come comportanti l'inabilità assoluta senza necessità di assistenza continua. Ciò in quanto, secondo i giudici di appello, le infermità riconosciute - cirrosi epatica, cardiopatia compensata e diabete mellito - non comprovavano di per sé l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita o di deambulare, non sussistendo in atti nessun elemento per ritenere che l'RO non poteva assicurarsi, in conseguenza delle predette infermità, un'autonomia vegetativa e di relazione quali la deambulazione, la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, senza l'ausilio di terze persone. Né, aggiungeva la Corte di appello, in conseguenza dell'impossibilità di compiere un esame obiettivo, essendo il soggetto deceduto, ed in mancanza di produzione di documentazione sanitaria, appariva utile disporre la rinnovazione della consulenza medico-legale. fi La Corte d'appello ha, pertanto - diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti adeguatamente motivato il proprio convincimento, enunciando - gli elementi di valutazione specificamente seguiti. Quanto ai rilievi che si muovono alla sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le valutazioni formulate dal consulente tecnico nominato in primo grado, osserva la Corte che essi si risolvono in una generica contestazione delle motivate affermazioni dei giudici di appello e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico. Anche il diniego di rinnovazione della c.t.u. in appello che, rientra, come innanzi osservato, nei poteri discrezionali del - giudice di appello è stato congruamente e correttamente motivato, in - quanto basato non solo sulla circostanza che l'indagine tecnica dovesse svolgersi come quella effettuata in primo grado - solo sugli atti, essendo deceduta la RO, ma anche sull'assorbente elemento della mancanza di produzione di ulteriore documentazione sanitaria. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Il 12 marzo 2003. Трпо стнинг5% Il Presidente L'estensore feen forleng ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:8:79 N. 533 Allie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria M E Boggi, 28 LUG 2003 R P IL CANCELLERE