Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
L'insufficienza o contraddittorietà della prova non legittima l'emissione della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ad opera del giudice chiamato ad applicare la pena su richiesta delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2009, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 14
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 34989/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cusimano Alessandro, n. il 29.11.74;
avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 14.7.08 dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.
OSSERVA
Il ricorso è manifestamente inammissibile perché con esso il ricorrente censura - malgrado la richiesta di applicazione della pena su sua richiesta - l'omessa motivazione sulla possibilità di proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.. In realtà è noto, conformemente ad orientamento giurisprudenziale da cui questa Corte non ritiene di doversi discostare (v. fra le altre, Cass. n. 2076 del 28.10.2003, dep. 22.1.2004, nonché, in motivazione da Cass. S.U. n. 18 del 25.10.95; Cass. Sez. 6^ n. 8719 del 21.591, rv. 188083; Cass. 6^ n. 3467 del 9.10.95 rv. 203306 e numerosissime altre), che sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. non può prevalere l'assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, giacché il primo rinvia solo alle cause di proscioglimento espressamente indicate dall'art. 129 c.p.p., fra le quali non può annoverarsi - appunto - quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (cfr., ad es., Cass.n. 26008 del 18.5.2007, dep. 5.7.2007).
Nè varrebbe invocare l'equiparazione della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova alla insussistenza del fatto od alla sua non attribuibilità all'imputato, poiché tale equiparazione è contenuta solo nell'art. 530 c.p.p., comma 2 e nell'art. 425 c.p.p., comma 3, a norma del quale va emessa sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa nel giudizio.
Si tratta, infatti, di situazioni processualmente non assimilabili. Nel primo caso, la pronuncia ex art. 530 c.p.p., comma 2 indica uno dei possibili punti di approdo di uno specifico momento processuale che vede le parti soffermarsi sulle proprie e altrui prove, iter soltanto al termine del quale ha senso constatare, a seconda dei casi, la sussistenza delle condizioni per emettere sentenza di condanna, come prevede l'art. 533 c.p.p., o per pronunciare sentenza di assoluzione secondo le varie formule di rito.
L'art. 425 c.p.p., a sua volta, si innesta nel complesso delle norme che governano l'udienza preliminare, nella quale l'incompletezza delle indagini può condurre solo ad una attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422 c.p.p.) o ad un provvedimento che dispone ulteriori indagini (art. 421 bis c.p.p.), mai ad una sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova, e nella quale deve pertanto affermarsi, sulla base di una lettura dell'art. 425 c.p.p., comma 3 opportunamente coordinata con quella dei citati artt. 422 e 421 bis c.p.p., che la sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova è possibile solo quando l'insufficienza o la contraddittorietà della prova non possa essere sciolta con più complete ed esaurienti indagini. Anche l'art. 425 c.p.p., comma 2 indica, quindi, uno dei possibili punti di approdo di un specifico momento processuale, quello, cioè, dell'udienza preliminare, in relazione al quale, proprio perché è stato consentito alle parti di soffermarsi, con il giudice, sulle proprie ed altrui prove con poteri diretti o indiretti di integrazione delle eventuali carenze, ha senso la previsione della sentenza di non luogo a procedere anche per insufficienza o contraddittorietà della prova.
È, dunque, al termine dell'udienza preliminare, ove si sia attraversato questo momento, o dopo il dibattimento, ove l'udienza preliminare sia mancata, che la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova sono equiparate dal legislatore, attraverso la disposizione dell'alt. 530 o quella dell'art. 425 c.p.p., alla prova negativa della sussistenza del fatto o della responsabilità dell'imputato. Ciò spiega perché nell'udienza preliminare la predetta equiparazione può assumere rilevanza, ai fini della immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e della prevalenza della formula assolutoria su quella di proscioglimento per estinzione del reato prevista dal secondo comma della medesima norma, solo se ed in quanto il GUP abbia accertato che la mancanza o insufficienza della prova non sia dipesa da incompletezza delle indagini e, nel dibattimento (ed in particolare nei procedimenti con citazione diretta a giudizio), soltanto al termine, dopo l'espletamento cioè delle attività necessarie per la formazione dialettica della prova.
In tale senso è anche la giurisprudenza della Corte cost., che nelle ordinanze 26.6.91 n. 300 e 18.7.91 n. 362 espressamente rileva come, prima del dibattimento, l'art. 129 c.p.p. non consente di attribuire valore alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova proprio perché la prova non è stata ancora assunta.
Il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, governato dagli artt. 444 c.p.p. e ss., è, appunto, senza dibattimento, ragion per cui il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza (non irreversibile), insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti del fascicolo del p.m. proprio perché, altrimenti la rinuncia all'istruzione dibattimentale manifestata dal p.m. con l'accordo ex art. 444 c.p.p. verrebbe strumentalizzata per un fine diverso da quello proprio della norma, il tutto con indebita elusione della regola dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale. Ex art. 616 c.p.p. la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.500,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009