Sentenza 13 luglio 2006
Massime • 1
In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost..
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1175 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1175 Anno 2013 Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LEKHDAR ABDELKBIR N. IL 01/01/1983 2) MOLTKII HICHAM N. IL 08/02/1983 3) LEKHDAR HAMID N. IL 10/06/1991 avverso la sentenza n. 7598/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 15/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA; lette/sesiffe le conclusioni del PG Dott. R,39 ,„,;,, ,_, co—ry, 949 cks2.9-_ QQQ_ e czk.'3 o -)51 Uditi difensor Avv.; rc.1/4.0 Data Udienza: 11/12/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Lekhdar Abdelkir, Monji Hicham e Lekhdar Hamid, imputati di concorso in illecita detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti …
Leggi di più… - 2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2006, n. 34494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34494 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/07/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1039
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 5995/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
1) KOUMYA ISSAM, N. IL 10/04/1980;
avverso SENTENZA del 11/01/2006 GIP TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati, che ha chiesto declaratoria d'inammissibilità di entrambi i ricorsi. OSSERVA
Con sentenza in data 11 gennaio 2006 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona applicava a YA SS, imputato di violazione della legge sugli stupefacenti - secondo l'accordo intervenuto tra le parti - di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, ritenendo sussistente l'attenuante dell'ipotesi di lieve entità prevista dal quinto comma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73: il giudicante motivava il suo convincimento, circa la ritenuta correttezza della qualificazione del fatto quale prospettata dalle parti, evidenziando il modesto quantitativo di principio attivo contenuto nel peso complessivo della sostanza detenuta ed oggetto della contestazione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, che ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 del codice di procedura penale;
ha altresì presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale relativamente alla qualificazione del fatto come ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, - richiamando il dato ponderale complessivo ed il numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta dall'imputato - e sostenendo che il giudicante avrebbe del tutto immotivatamente affermato la prevalenza di detta attenuante rispetto alla recidiva contestata. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che tendono a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena oggetto del "patteggiamento". Come più volte affermato anche dalla Suprema Corte, "in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost." (Sez. 1, N. 3980/94, imp. Magliulo, RV. 199479); il suddetto accordo implica per l'imputato "l'impegno ad eseguire la pena o sanzione richiesta od accettata, ed altresì per tutte le parti la rinuncia ad ogni questione od eccezione che abbiano interesse a prospettare. Non è infatti concepibile un "patteggiamento con riserva" che consenta di acquisire i rilevanti vantaggi previsti dall'art. 444 cod. proc. pen. e poi di contrastare l'accusa ovvero la difesa mediante il ricorso per Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi, ammissibile, solo in caso di palese violazione di legge" (Sez. 4, N. 1028/94, imp. Russo, RV. 199548).
Per quel che riguarda in particolare l'impugnazione proposta dal P.G., va precisato che la doglianza, circa la configurabilità dell'ipotesi attenuata, ex comma quinto dell'art. 73 citato, attiene ad apprezzamenti di merito non deducibili in questa sede posto che la motivazione addotta dal giudicante a fondamento del proprio convincimento non presenta connotazioni di manifesta illogicità. È bene ribadire altresì che il principio sopra ricordato, circa la inammissibilità di doglianze finalizzate a rimettere in discussione i termini dell'accordo ratificato dalle parti con la richiesta di patteggiamento, è valido anche per il Procuratore Generale;
come precisato nella giurisprudenza di legittimità, e come ricordato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale "pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico Ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo" (cfr. Sez. 4, n. 20165/04, Malla e Sez. 5, n. 627 del 4/6/1999, Peressotti). Quanto poi al bilanciamento tra attenuante e recidiva, oggetto della seconda censura del P.G., va precisato quanto segue: il P.G. ricorrente ha censurato l'impugnata decisione sul punto, duolendosi della prevalenza dell'attenuante che sarebbe stata dal giudicante affermata, all'esito del giudizio di comparazione con la recidiva, senza alcuna motivazione;
orbene la doglianza - a prescindere, in via di principio generale, dai profili di inammissibilità perché relativa a calcoli intermedi ai fini della determinazione della pena finale da applicare ex art. 444 c.p.p. - risulta inequivocabilmente contraddetta da quanto precisato dal giudice nella parte motiva della sentenza laddove la pena base, determinata in anni tre e mesi cinque di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa per l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, risulta poi aumentata, proprio per la recidiva, di mesi uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa (per essere poi definitivamente diminuita, a quella inflitta, per la scelta del rito). Va rilevato piuttosto che il giudicante ha certamente errato per aver ratificato l'accordo tra le parti che non prevedeva il giudizio di comparazione, che invece avrebbe dovuto essere effettuato, tra l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la recidiva, dal momento che, per un verso, la pena è stata determinata con riferimento a quella prevista per detta ipotesi lieve e, per altro verso, è stato applicato un aumento per la recidiva: ma tale errore non ha formato oggetto delle censure del ricorrente P.G., ne' può essere rilevato di ufficio, vertendosi in ipotesi non di sanzione illegale bensì solo di pena (legale, per specie ed entità) determinata in modo errato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente YA al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente YA SS al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006