Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 5680
CASS
Sentenza 3 dicembre 2007

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In tema di spese relative all'azione civile, poichè l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile, sulla base della tariffa professionale vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 5680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5680
    Data del deposito : 3 dicembre 2007

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