Sentenza 3 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di spese relative all'azione civile, poichè l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile, sulla base della tariffa professionale vigente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/12/2007
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 2139
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 047132/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA IO, N. IL 20/06/1966;
avverso SENTENZA del 10/10/2006 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Palermo con sentenza 10.10.2006 applicava ex art. 444 c.p.p., a GA DI la pena di mesi 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 337, 582 585 c.p., e lo condannava al pagamento delle spese di parte civile liquidate in Euro 150,00. Ricorre la difesa del GA per violazione dell'art. 153 disp. att. c.p.p., essendo state liquidate le spese di parte civile nonostante la mancata presentazione della relativa parcella. Il ricorso non è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte (sent. 27.10.1999, Fraccari) hanno statuito che, in tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. c.p.p., non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente prodotta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile, sulla base della tariffa professionale vigente.
Ritiene il collegio di non discostarsi da questa interpretazione, che appare logica e coerente con il dettato della norma in questione. Il ricorso appare pertanto infondato e, di conseguenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008