Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 1
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2011, n. 6455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6455 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 17/11/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1953
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 28050/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- BA LF, nato a [...] [...];
e dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Catania;
avverso la sentenza n. 59/11 g.i.p. emessa in data 5 maggio 2011 dal Tribunale di Caltagirone;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. D'ARRIGO Cosimo;
lette le note scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'accoglimento del ricorso del p.m..
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 maggio 2011 il g.u.p. Tribunale di Caltagirone applicava ad LF BA, imputato di associazione a delinquere, cinque episodi di estorsione e due di incendio doloso, secondo l'accordo intervenuto tra le parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno, mesi sei e giorni dieci di reclusione.
Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso denunciando vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.. Ha altresì presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, deducendo che tutti gli episodi ascritti all'imputato erano stati contestati con la "recidiva aggravata specifica"; che l'aggettivo "aggravata" stava in luogo di "reiterata", come era possibile evincersi dal casellario giudiziale dell'imputato e non potendo avere, del resto, altro significato logico e giuridico;
che all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche, senza alcuna motivazione al riguardo e nonostante i suoi precedenti;
che comunque tali attenuanti non potevano essere riconosciute prevalenti rispetto alla recidiva perché, essendo quest'ultima reiterata, il giudice di merito così facendo ha violato il disposto dell'art. 69 c.p., comma 4; che peraltro, attesa la natura reiterata della recidiva, la sentenza è errata anche nella parte in cui prevede un aumento di pena, per tutti i reati-fine contestati, di soli quindici giorni, in violazione di quanto previsto dall'art. 81 c.p., comma 4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va affrontato per primo il ricorso proposto dall'imputato, avente astrattamente rilievo assorbente rispetto alle censure mosse, avverso la medesima sentenza, dalla Procura Generale di Catania. Detto ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che tendono a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena oggetto del "patteggiamento".
Come più volte affermato da questa Corte, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Cass. 27 settembre 1994, n. 3980;
più di recente, Cass. 13 luglio 2006, n. 34494). Con particolare riferimento all'onere di verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Cass. 10 gennaio 2007, n. 4688). Non è indice di un mutato orientamento il recente annullamento senza rinvio disposto da Cass. 21 aprile 2010, n. 31392, sulla scorta del rilievo che il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo e dare conto dell'accertamento sull'assenza di cause di non punibilità. Quel caso di specie, infatti, si riferiva ad una sentenza la cui motivazione era affidata a tre righe di un modulo prestampato, in cui non vi era neanche un cenno all'art. 129 c.p.p.. In sostanza, l'esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di "patteggiamento" della pena può ritenersi adempiuta, in relazione all'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., dal semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem del ragionamento decisorio ed esprime l'avvenuta verifica, da parte del giudice, dell'inesistenza di motivi di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno contrario.
Nella specie, la sentenza impugnata testualmente recita "non sussistono le condizioni per un proscioglimento dell'imputato ai sensi dall'art. 129 c.p.c., essendo emersi dalle indagini preliminari gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso". Tale motivazione, benché succinta, è sufficiente. Il ricorso dell'imputato è quindi manifestamente infondato.
Il ricorso proposto dall'imputato è quindi inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
2. Va incontro a miglior sorte il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
Deve premettersi, al riguardo, che il controllo della Corte di cassazione sulla pena applicata all'imputato a seguito di "patteggiamento" è limitato alla legalità della stessa. Nella specie si deve rilevare, innanzitutto, che tutti gli episodi ascritti all'imputato sono stati contestati con la "recidiva aggravata specifica".
La nozione di "recidiva aggravata" non può avere significato logico e giuridico diverso da quello, più appropriato, di "recidiva reiterata". Tanto, del resto, si ricava dal casellario giudiziale dell'imputato.
Consegue che le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute prevalenti rispetto alla recidiva perché, essendo quest'ultima reiterata, vi osta quanto disposto dall'art. 69 c.p., comma 4. Ed inoltre, attesa la natura reiterata della recidiva, la sentenza è errata anche nella parte in cui prevede un aumento di pena, per tutti i reati-fine contestati, di soli quindici giorni, in violazione del limite minimo posto dall'art. 81 c.p., comma 4. Il giudice di merito, determinando la pena nei termini sopra illustrati, ha quindi violato le prescrizioni dell'art. 69 c.p., comma 4, e art. 81 c.p., comma 4. Consegue che, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, la sentenza impugnata deve essere annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltagirone per l'ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di BA LF, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012