Sentenza 25 marzo 2009
Massime • 1
In sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma primo, cod. proc. pen..
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RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 ottobre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2009, n. 15700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15700 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/03/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 686
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 018666/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CE BR DA EO N. IL 22/05/1980;
avverso SENTENZA del 15/03/2008 TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galati G. per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Tribunale di Torino irrogava al cittadino ecuadoregno CE BR DG EO la pena di giustizia concordata tra le parti, in relazione alla detenzione illecita di 4,40 gr. di cocaina, ordinando anche la confisca dell'auto su cui era stata rinvenuta la sostanza per cui è processo, "posto che è stata utilizzata per il trasporto dello stupefacente".
2. Ricorre in Cassazione il difensore fiduciario, con primo motivo deducendo inosservanza dell'art. 129 c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di eventuali cause di proscioglimento. Secondo il ricorrente non sarebbe "sufficientemente provata" la destinazione dello stupefacente ad uso diverso da quello personale, per le tre ragioni di fatto che specificamente deduce e che contrasterebbero - rendendolo insufficiente - con il solo dato quantitativo argomentato dal giudice del merito.
Con secondo motivo deduce violazione dell'art. 240 c.p., commi 1 e 3 per motivazione mancante o manifestamente illogica sulla confisca dell'autovettura. Il Tribunale avrebbe motivato dal solo mero impiego del mezzo, per sè inidoneo per giurisprudenza consolidata a dar conto della confisca facoltativa.
3. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, avendo il Tribunale verificato l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e, quanto alla confisca, essendo questa legittima, dopo la L. n. 134 del 2003, e possibile, per l'argomentata utilizzazione del mezzo per il trasporto dello stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è inammissibile.
Infatti, "nell'ambito del procedimento di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza, contraddittorietà delle prove desumibili dal fascicolo del pubblico ministero, perché tale possibilità non rientra ne' tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129 c.p.p., comma 1, ne', a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ulteriori cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all'esito dell'udienza preliminare o del dibattimento, può essere applicato l'art. 129 cod. proc. pen. in forza della equiparazione delle formule dubitative a quelle di assoluzione" (Sez. 2, Sent. 2076 del 28/10/2003 - 22/01/2004, in proc. P.G. in proc. Rallo ed altro). E, nel caso di specie, il ricorrente, oltre a sollecitare sostanzialmente una preclusa rivalutazione del merito, in realtà deduce proprio un contesto di insufficienza della prova che, per le ragioni appena esposte, è per sè irrilevante una volta che vi siano stati richiesta ed accordo ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Neppure sussiste la denunciata manifesta illogicità, posto che il Tribunale ha riferito in motivazione dell'avvenuta ammissione da parte dell'imputato e la circostanza neppure è smentita nel ricorso (dove si da solo atto della dichiarazione ad un uso con amici). È invece fondato il secondo motivo.
Legittima la confisca anche facoltativa pur nel caso di sentenza deliberata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia su questo punto della decisione il Giudice ha un pieno obbligo di motivazione, essendo lo stesso estraneo all'accordo tra le parti. Come ripetutamente insegnato da questa Corte di legittimità, la confisca facoltativa di cui all'art. 240 cod. pen., comma 1 è legittima quando venga dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa, oggetto della confisca, in relazione al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa medesima da parte dell'imputato, il che non si verifica nel caso di uso occasionale del veicolo (Sez. 4, sent. 9937 del 29.2 - 22.9.2000 in proc. Iliadis;
Sez. 4, sent. 43937 del 20.9 - 2.12.2005 in proc. Curraj). Nell'impugnata sentenza la confisca facoltativa è argomentata con la sola frase prima riportata alla lettera sub 1 si tratta di locuzione palesemente inidonea a dar conto dei necessari parametri del carattere strumentale e della prognosi di pericolosità, nei sensi richiamati, sicché la decisione impugnata deve essere sul punto annullata.
La confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1 è infatti legittima solo quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente, pertanto, il semplice impiego di tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale (Sez. 6, sent. 24756 del 1.3-22.6.2007 in proc. Muro Martinez Losa). Nel caso di specie risulta che l'autovettura è stata utilizzata in occasione del porto di poco più di 4 grammi di cocaina. Non emergendo alcun elemento ulteriore, ne' dall'imputazione ne' dalla motivazione, che possa essere suscettibile di ulteriore rivalutazione con eventuale diversa motivazione, l'annullamento deve essere senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca dell'autovettura, confisca che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2009