Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
Non è invocabile la revisione, ex art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul solo presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti.
Commentario • 1
- 1. Revisione del patteggiamento: il contrasto tra giudicati rileva anche quando l’inconciliabilità riguarda gli elementi costitutivi del reato (Cass. Pen. n. 26627/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026
Massima È ammissibile la revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., anche nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché, dopo la riforma del 2003 dell'art. 629 c.p.p., essa rientra tra i provvedimenti suscettibili di revisione anche per contrasto tra giudicati. Ai fini dell'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, il “fatto” non coincide con il mero accadimento storico-naturalistico, ma comprende anche gli elementi costitutivi della fattispecie penale: ne consegue che l'esclusione definitiva della condotta costrittiva nella concussione o del pactum sceleris nella corruzione può determinare un contrasto rilevante con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2013, n. 13032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13032 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRILLO Renato - Presidente - del 18/12/2013
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 2350
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 19204/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI EL, nato il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 5 marzo 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 5 marzo 2013, la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dall'interessato in relazione alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del Gup del Tribunale di Milano del 4 aprile 2011, con la quale - per quanto qui rileva - allo stesso era stata applicata la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3. 2. - Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione dell'art. 629 e ss., e art. 634, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 634, per l'indebita utilizzazione della procedura de plano;
2) la violazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), artt. 631 e 634 c.p.p., in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento all'esclusione di un contrasto tra sentenze, legittimante la richiesta di revisione.
La difesa afferma, in sostanza, che l'imputato era addivenuto al patteggiamento nonostante non condividesse i rilievi svolti dalla Guardia di Finanza in sede investigativa e che vi era una assoluta inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile di assoluzione, per insussistenza del fatto, emessa nei confronti del coimputato RE. In tale ultima sentenza, il Tribunale di Milano aveva concluso che le operazioni non erano fraudolente o evasive, ma risultavano meramente elusive e, come tali, non rientranti nella previsione di cui alla norma sanzionatoria.
Con successiva memoria depositata in prossimità della camera di consiglio di fronte a questa Corte, la difesa sostiene che la sentenza di assoluzione di RE si basa, in gran parte, sulla deposizione testimoniale di un funzionario dell'Agenzia delle entrate che aveva ribaltato la ricostruzione dei fatti della Guardia di Finanza, in particolare rilevando la correttezza dei bilanci, la reale effettuazione di movimentazioni finanziarie, la presenza di un parere prò ventate che aveva assistito la legittimità dell'operazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato, perché sostanzialmente diretto a contrastare i noti e consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in punto di revisione delle sentenze di condanna.
3.1. - Quanto al primo motivo, deve ribadirsi che la procedura de plano funzionale alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione può essere adottata non solo per ragioni formali, ma anche in caso di manifesta infondatezza dei motivi, perché la ratio della disposizione è quella di evitare il contraddittorio ogniqualvolta sia evidente la inidoneità delle ragioni poste a fondamento della richiesta a consentire una verifica circa l'esito del giudizio (ex plurimis, sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 40815, rv. 248463). Deve inoltre ribadirsi, quanto alla seconda ragione di doglianza, che l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (sez. 5, 9 dicembre 2008, n. 4225, rv. 242950; sez. 2, 11 marzo 2011, n. 12809, rv. 250061). Più in particolare, non è invocabile la revisione, ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), della sentenza di applicazione della pena sul semplice presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sè tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (sez. 3, 23 aprile 2013, n. 23050, rv. 256169).
3.2. - La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, perché ha evidenziato che l'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), può trovare applicazione solo quando ricorra un'incompatibilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile. Nel caso di specie - evidenzia correttamente la Corte di secondo grado - vi è stata semplicemente una diversa valutazione circa la penale rilevanza dei fatti accertati. E, in particolare: a) nella sentenza di assoluzione di RE si confermava esplicitamente in punto di fatto la ricostruzione posta a sostegno della sentenza di patteggiamento oggetto della richiesta di revisione, anche in relazione ai riscontri contabili e all'esame di contratti, estratti conto e ulteriore documentazione;
b) fatta tale premessa, il Tribunale addiviene alla conclusione che gli elementi costitutivi del reato non sono sufficientemente provati, perché l'operazione, sulla base delle analisi della documentazione di cui al punto a) - che, lo si ripete, è la stessa è stata posta a fondamento della sentenza di patteggiamento a carico di SI - deve essere intesa quale elusione e non quale evasione, in presenza di una ipotesi di abuso del diritto volta allo scopo di ottenere un risparmio fiscale;
c) non vi sono testimonianze che costituiscano "fatti nuovi", ma una semplice rivalutazione del compendio probatorio alla luce delle dichiarazioni dibattimentali del teste De Santis, evidentemente possibile nel solo rito dibattimentale. Correttamente, dunque, la Corte d'Appello ha ritenuto manifestamente infondato la richiesta dell'interessato, procedendo de plano ai sensi dell'art. 634 c.p.p., comma 1. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014