Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2013, n. 13032
CASS
Sentenza 18 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è invocabile la revisione, ex art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul solo presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti.

Commentario1

  • 1Revisione del patteggiamento: il contrasto tra giudicati rileva anche quando l’inconciliabilità riguarda gli elementi costitutivi del reato (Cass. Pen. n. 26627/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026

    Massima È ammissibile la revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., anche nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché, dopo la riforma del 2003 dell'art. 629 c.p.p., essa rientra tra i provvedimenti suscettibili di revisione anche per contrasto tra giudicati. Ai fini dell'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, il “fatto” non coincide con il mero accadimento storico-naturalistico, ma comprende anche gli elementi costitutivi della fattispecie penale: ne consegue che l'esclusione definitiva della condotta costrittiva nella concussione o del pactum sceleris nella corruzione può determinare un contrasto rilevante con la …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2013, n. 13032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13032
Data del deposito : 18 dicembre 2013

Testo completo