Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la determinazione illegale della reclusione in misura inferiore al minimo assoluto di quindici giorni non può essere rettificata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., atteso che il negozio processuale si è formato riguardo ad una specifica quantificazione della pena, e non può presumersi un analogo consenso delle parti in riferimento ad una sanzione di diversa entità. Ne consegue che, una volta impugnata dal P.M., la relativa sentenza deve essere annullata con rinvio.
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- 2. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40840 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1327
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 049261/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO ANCONA;
nei confronti di:
1) TERZETTI LUCIANO, N. il 17/10/1943;
avverso sentenza del 09/10/2003 del Tribunale di Ancona Sez. Dist. di Fabriano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE Andrea;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona.
Il Tribunale di Ancona (sez. dist. di Fabriano) con sentenza 09/10/2003 applicava - su richiesta delle parti - a Terzetti Luciano, in ordine al delitto di ci all'art. 474 C.P., la pena di giorni sette di reclusione e di Euro 300 di multa, sostituendo, poi, la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la corte di Appello di Ancona denunciando violazione di legge. Deduce che il Tribunale, nell'eccepire il concordato schema di trattamento punitivo, ha travalicato l'irriducibile limite al minimo di giorni quindici stabilito, dall'art. 23 C.P., per la reclusione. Il ricorso è fondato.
Va osservato che i limiti fissati per ciascuna pena sono assoluti ed invalicabili da parte del giudice, donde la sanzione non potrà mai scendere al di sotto del livello minimo determinato dalla legge. Essendo il procedimento speciale di cui all'art. 444 C.P.P. basato sull'accordo delle parti, il giudice di legittimità non può procedere alla rettificazione dell'errore, ai sensi dell'art. 619 co. 2 C.P.P., in quanto, essendo stato, il consenso, prestato con riguardo ad una specifica determinazione della pena, non può escludersi che, mutando questa, possa anche venir meno l'interesse e la volontà degli interessati. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004