Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2003, n. 2076
CASS
Sentenza 28 ottobre 2003

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Nell'ambito del procedimento di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza, contraddittorietà delle prove desumibili dal fascicolo del pubblico ministero, perché tale possibilità non rientra ne' tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma primo, cod. proc. pen. ne', a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ulteriori cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all'esito dell'udienza preliminare o del dibattimento, può essere applicato l'art. 129 cod. proc. pen. in forza della equiparazione delle formule dubitative a quelle di assoluzione.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 22 ottobre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2003, n. 2076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2076
Data del deposito : 28 ottobre 2003

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