Sentenza 13 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
O L L O 74 B E .3 E ) N N E , IO 1 C 9 Z 9 A A 1 P R 1- I T 1 IS D - 1 G E 2 E . C R I L A D 9 D 3 REPUBBLICA ITALIANA IU E E T G N 6 E 4 E S . E N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T T. T R S A 0 3 672 /0 2 P EZIONE TI RZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 12390/99 dott. Vincenzo CARBONE Rep. Consigliere dott. Roberto PREDEN Cron. 2639 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Ud. 22.1.2002 Consigliere dott. Alfonso AMATUCCI dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amministrazione Provinciale di Rovigo, in persona del Presi- dente pro tempore, Commissario prefettizio dott. Francesco Gua- gliata, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'avv. Mario Sanino, difesa dagli avvocati Carla Bernecoli e Licia Paparella, giusta delega in atti. ricorrente
contro
IN GI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Palestro n. 56, presso lo studio dell'avv. Mario Rosso, che la difende, giusta delega in atti. controricorrente 135/2002 Oggetto: Ripetizione di indebito avverso la sentenza n. 48/99 del Giudice di Pace di Adria, emessa il 19 marzo 1999 e depositata il 22 marzo 1999 (R.G. 530/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Carla Bernecoli;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ra- gione del primo motivo del ricorso, il rigetto del terzo e l'assorbi- mento degli altri. Svolgimento del processo Nel settembre del 1998 IN GI convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Adria, la provincia di Rovigo chieden- done la condanna alla restituzione della somma di L. 457.000, ver- sata, al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata, all'amministra- zione, che gliene aveva intimato il pagamento per spese di precetto benché fosse già stato completamente estinto il debito correlato alla convalida da parte del pretore di un'ordinanza ingiunzione emessa dalla provincia. -La convenuta si costituì: contestando la domanda, non avendo l'attrice, né altri per lei, corrisposto alcunché alla provincia prima della notificazione dell'atto di precetto, in adempimento della sentenza pretorile di convalida della ordinanza ingiunzione;
- rile- vando che a nulla valevano le ricevute dei pagamenti rateali, pro- dotte dall'attrice, in quanto riferite ad un impegno assunto il 29 settembre 1996 da altro soggetto (Cooperativa di Pila) e ben prima 2 della emissione della sentenza a lei relativa e che non comprendeva la sua posizione debitoria, definitasi giudizialmente solo otto mesi dopo;
- eccependo, inoltre, l'incompetenza per valore e per territo- rio del giudice adito. Le eccezioni dell'Amministrazione erano tutte respinte con ordinanza del 18.12.1998. Con la sentenza indicata in epigrafe, ap- plicativa di regole di equità dichiarate corrispondenti a norme di di- ritto, è stata accolta la domanda di ripetizione di indebito con con- danna della convenuta al pagamento di parte delle spese di causa. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'amministra- zione provinciale di Rovigo affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria, cui la parte intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Poiché la sentenza necessariamente emessa secondo equità (siccome di valore non superiore ai due milioni di lire) è ricorribile in cassazione per violazione di norme processuali, sono ammissibili i motivi di ricorso relativi alla competenza (primo e secondo) con i quali viene censurata, insieme alla decisione che la conferma, l'or- dinanza con la quale il giudice di pace ha rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale e per valore proposte dall'amministrazio- ne provinciale di Rovigo sulla scorta dei testuali rilievi: a) che «il giudice di pace di Adria risulta competente ex art. 20 c.p.c., in forza del quale per le cause relative a diritti di obbliga- zione è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio»; 3 b) che «titolari dell'azione sono i 131 pescatori destinatari degli altrettanti singoli atti di precetto e non già la Cooperativa ... pescatori di Pila», che ha pagato «su delega e per conto dei pesca- tori»> (come si legge nell'ordinanza in data 18.12.1988).
2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, per un verso, che il giudice di pace non abbia ritenuto inderogabile il foro deter- minato secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c., secondo il quale, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede, e dunque, nella specie, quello di Rovigo;
in secondo luogo che abbia erroneamente ravvisato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., posto che la domanda di ripetizione di indebito concerneva un'obbligazione sorta ed adempiuta a Rovigo.
2.2. Sotto il primo profilo il motivo è privo di pregio, valen- do anche per gli enti locali la regola dell'alternatività dei fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass., 8 gennaio 1999, n. 80 e 14 marzo 1996, n. 2141). E', invece, fondato sotto il secondo profilo, giacché la com- petenza del foro di Rovigo, pacifica ai sensi dell'art. 19 c.p.c. posto che a Rovigo ha sede la provincia, ricorre anche in base al criterio di cui all'art. 20 c.p.c., secondo quanto già deciso in identiche fattispecie dalla prima sezione di questa corte (cfr., tra le altre, Cass., 18 aprile 2001, n. 5731). E' noto, invero, che nelle controversie relative a debiti pecu- 4 niari delle pubbliche amministrazioni, luogo del pagamento - e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis - si determinano, in de- roga alla regola di cui all'art. 1182 c.c. ed alla «portabilità» dei de- biti pecuniari, in applicazione delle norme di contabilità pubblica e dunque con riguardo non già al luogo di domicilio del creditore ma alla sede della tesoreria deputata al pagamento. Tale principio con- tinua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (il cui art. 123, lettera b, ha abrogato l'art. 96 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383) giacché, ex art. 29 del d.lgs. citato, al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente in base a mandato di pagamento (Cass., 5 di- cembre 2000, n. 15465). L'obbligazione di restituzione dell'indebito andava pertanto adempiuta in Rovigo, dove pure l'obbligazione era sorta (forum contractus), posto che l'obbligo di restituire l'indebito sorge, nel caso in cui nulla sia dovuto ab origine, in occasione della percezio- ne delle somme non dovute e dunque nel luogo in cui esse sono state riscosse: nella specie, a Rovigo, dove appunto ha sede la teso- reria dell'amministrazione, il cui obbligo di rimborsare l'indebito s'è perfezionato solo con la percezione delle somme pagate (Cass., 10 novembre 1998 e 23 maggio 1992, n. 6224) dalla parte controricor- rente. La competenza per territorio di Rovigo ricorre dunque in ba- se a tutti i criteri richiamati nell'eccezione tempestivamente propo- 5 sta dall'amministrazione provinciale.
3. Infondato, per contro, è il secondo motivo di ricorso, col quale si sostiene che competente per valore è il Tribunale di Rovi- go. Con il suddetto motivo si deduce che il petitum dedotto in giudizio era costituito dall'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito, dell'ulteriore pagamento per precetto e condanna alla re- stituzione, cosicché, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., in assenza di indica- zione o dichiarazione dell'ammontare del debito, a fronte della contestazione dell'amministrazione convenuta sul valore della con- troversia, questo doveva determinarsi tenuto conto dell'importo complessivo versato dalla cooperativa, privo di alcun riferimento alla parte attrice, dovendosi accertare in primo luogo proprio l'av- venuta o meno estinzione del debito;
si deduce, altresì, che il valore di cui all'art. 12, primo comma c.p.c., subisce deroga quando il giu- dice sia chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato le que- stioni relative all'esistenza o validità dell'intero rapporto;
si deduce, infine, che l'affermazione del giudice di pace, secondo cui titolari dell'azione sarebbero i 131 pescatori destinatari dei singoli atti di precetto e non la Cooperativa che ha pagato per delega dei predetti, rafforza l'eccezione di incompetenza «dimostrando che il giudi- cante ha considerato l'insieme dei pagamenti e delle posizioni de- bitorie e non la singola» e che «se titolari dell'azione sono 131 pe- scatori, allora ex art. 10 c.p.c., la competenza per valore è del Tri- bunale»; infatti «se così non fosse stato il giudicante avrebbe, allo- 6 ra, ritenuto titolare il singolo pescatore». Come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 5528/01 della prima sezione civile, richiamata dalla stessa ricorrente nella sua memoria ed emessa in identica fattispecie, «la domanda, come proposta, attinge il solo, individuale, rimborso delle spese di pre- cetto senza che, sull'intera obbligazione restitutoria dell'ammini- strazione provinciale nei riguardi di tutti i soci pescatori ovvero sulla esistenza di una delegatio solvendi della cooperativa per l'intero importo intimato ai soci, sia richiesta l'adozione di pro- nuncia con efficacia di giudicato», cosicché, concernendo la do- manda la restituzione della somma di lire 457.000, competente per valore è il giudice di pace e non il tribunale.
4. Alla cassazione della sentenza a seguito dell'accoglimento, per quanto di ragione, del motivo di ricorso relativo all'incompe- tenza territoriale del giudice di pace di Adria, consegue la declara- toria della competenza territoriale del giudice di pace di Rovigo, che deciderà sulle assorbite questioni di cui agli altri motivi di ri- corso e che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa in rela- zione la sentenza impugnata e dichiara competente il giudice di pa- ce di Rovigo, al quale rinvia anche per le spese del giudizio di cas- sazione. 7 Roma, 22 gennaio 2002 Il Consigliere est. Wellopono IL CANCELLIERE C1 Gina Casol Il PresidentePreside Depositata in Cancelleria E Doggi. fi 13/3.07 CANCE FRE C1 R P Gins LO L 4 O 7 B .3 E N ) E , E N 1 C 9 IO 9 A Z 1 P - A 1 R I -1 T D IS 1 2 E G . E IC L R D 9 A 3 IU D E E G T 6 N 4 E E . S T.N T E T R (IS A 8