Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129. (Fattispecie relativa a reato in materia di armi, nella quale la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del doveroso provvedimento ablativo, la circostanza che, successivamente al fatto, l'imputato si fosse disfatto delle armi, cedendole a un terzo, precisando che quest'ultimo, se acquirente in buona fede, è legittimato a far valere il suo diritto di proprietà in sede di incidente di esecuzione di esecuzione o chiedere il risarcimento dei danni in sede civile nei confronti del dante causa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 27.01.1999
1.Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.752
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.29594/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) FO AR n. il 07.09.1949
avverso sentenza del 20.02.1998 TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO ALBANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20.2.1998 il Tribunale di Napoli applicava a FO AR, imputato della contravvenzione di cui all'art.38 T.U.L.P.S., accertata in Napoli il 31.1.1996, la pena di L. 100.000 di ammenda, ordinando la confisca delle armi in sequestro, ai sensi dell'art.444 C.P.P.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Forte, osservando che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla inesistenza di cause di non punibilità, e in particolare in ordine alla confiscabilità delle armi che egli, dopo l'accertamento della contravvenzione, aveva ceduto a terzi.
Ciò premesso, rileva la Corte che, essendo stato il giudizio definito con il cosiddetto patteggiamento, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte e in aderenza alla tipica finalità perseguita dalle norme che regolano il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è quella di favorire la speditezza dei processi, comporta che la possibilità di impugnare la decisione è limitata esclusivamente ai casi di violazione di legge.
Una volta che sia rimasto accertatò. come nella fattispecie in esame, che il P.M. ha prestato il proprio consenso dalla pena richiesta dall'imputato e che nel corso del processo non si sono verificate irregolarità comportanti nullità assolute ed - insanabili, ogni rilievo concernente la fondatezza dell'accusa o la misura della pena è improponibile. È implicito infatti che, chiedendo il patteggiamento, l'imputato ha preventivamente rinunciato alla facoltà di contestare le accuse e, proponendo esso stesso la misura della pena, non può più, una volta applicata la pena nella misura da lui richiesta, avanzare rilievi sulla esistenza della prova, sulla congruità della pena medesima o su altri aspetti che non concernano violazioni di legge in senso stretto. Questa Corte ha ormai da tempo affermati il principio che "L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art.125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (In tal senso, v., fra le tante, Cass., Sez. VI, sent. n. 3954 del 12-11-1997, Risola). Per quanto riguarda, in particolare, il problema attinente alla possibilità di disporre nella specie la confisca delle armi, osserva la Corte che, una volta che la violazione della norma incriminatrice era stata regolarmente accertata, la confisca, diretta conseguenza della contravvenzione contestata, e per la quale la pena era stata patteggiata, era obbligatoria. Infatti la illegittimità del comportamento dell'imputato in tanto era configurabile in quanto le armi si appartenessero a lui ed a nulla rileva, ai fini della possibilità di disporre il provvedimento ablativo, - il fatto che solo successivamente l'imputato si sia disfatto delle armi, cedendole ad un terzo.
Ciò, in quanto la riferibilità all'imputato delle medesime anni era ormai definitivamente cristallizzata con l'accertamento della inflazione, in ordine alla quale il prevenuto ha poi chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art.444 c.p.p.- La confisca è stata quindi legittimamente disposta dal giudice di merito, non potendo avere alcun effetto giuridico, ai fini della sussistenza dell'obbligo di confisca di cui al primo comma dell'art.445 c.p.p., i successivi passaggi delle armi nella titolarità di altri soggetti. In casi del genere, questi ultimi, se acquirenti di buona fede, possono eventualmente o far valere il loro diritto di proprietà in sede di incidente di esecuzione, o chiedere il risarcimento dei danni in sede civile nei confronti dei loro dante causa.
Condividere la tesi del ricorrente - ritenere cioè che la cessione a terzi di armi, in un momento successivo all'accertamento di una infrazione che ne comporta la confisca, determini la impossibilità di disporre la predetta misura di sicurezza - equivale a dare a chi abbia violato la legge la facile possibilità di sottrarsi ad un provvedimento ablativo, qualificato come obbligatorio dalla legge, ricorrendo al comodo sotterfugio della susseguente cessione a terze persone.
In conformità alle conclusioni del P.G. presso questa Corte, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, della somma, ritenuta congrua in relazione alla palese pretestuosità del ricorso, di L.
2.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Visti gli artt.615 e 616 C.P.P., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
2.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999