Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 752
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Sentenza 27 gennaio 1999

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L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129. (Fattispecie relativa a reato in materia di armi, nella quale la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del doveroso provvedimento ablativo, la circostanza che, successivamente al fatto, l'imputato si fosse disfatto delle armi, cedendole a un terzo, precisando che quest'ultimo, se acquirente in buona fede, è legittimato a far valere il suo diritto di proprietà in sede di incidente di esecuzione di esecuzione o chiedere il risarcimento dei danni in sede civile nei confronti del dante causa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 752
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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