Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.
Commentario • 1
- 1. Certezza del diritto e altro ancora: commento della giurisprudenza penale di legittimità del 2016Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 18 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 15927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15927 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 01/04/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 558
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 43467/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI MO N. IL 04/09/1969;
avverso la sentenza n. 81/2014 TRIBUNALE di VASTO, del 20/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2014 il Tribunale di Vasto ha applicato a TT IM, ex art. 444 ss. c.p.p., la pena sospesa di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., commesso in Vasto il 19 febbraio 2014, condannandolo al pagamento delle spese della pre-sofferta custodia cautelare e dichiarando contestualmente - ex art. 300 c.p.p., comma 3 e art. 306 c.p.p. - l'inefficacia della misura custodiale applicatagli, con l'ordine di immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Violazioni di legge in relazione all'art. 385 c.p. e art. 129 c.p.p., atteso che l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato, avendo chiarito in sede di convalida dell'arresto di essere uscito dalla propria abitazione e di trovarsi nelle sue immediate adiacenze perché risultava sospesa l'erogazione dell'energia elettrica e credeva che il guasto o l'interruzione dipendessero dai lavori di ristrutturazione che interessavano lo stabile ove era ubicato il suo appartamento.
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 692 c.p.p., per essere stato condannato al pagamento delle spese di custodia cautelare sebbene fosse stato trattenuto nel locale Ufficio di Polizia di Stato per circa ventiquattro ore sino all'udienza di convalida, e senza essere condotto in un Istituto di custodia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. In ordine al primo motivo, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa S.C. (da ultimo, v. Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, dep. 22/07/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 3, 18 giugno 1999, Rv. 215071), secondo cui la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione ora menzionata.
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento, dunque, il richiamo ai presupposti e alle condizioni di applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che egli abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo al riguardo ulteriori e più analitiche disamine (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 17/02/2012, Rv. 252085). Nel caso in esame, peraltro, risulta dalla decisione impugnata che il Giudice di merito ha mostrato di considerare, in punto di fatto, la possibile rilevanza di quelle situazioni, che ha motivatamente negato sulla base di uno specifico ed argomentato vaglio delibativo incentrato sull'apprezzamento delle circostanze che hanno determinato l'arresto in flagranza dell'imputato.
3. Palesemente infondato deve ritenersi, inoltre, il secondo motivo di doglianza, ove si consideri che, ai fini delle spese di custodia cautelare, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 1-bis, con conseguente loro addebito all'imputato che ha fatto richiesta di accesso al relativo giudizio in forma semplificata (Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, dep. 12/07/2007, Rv. 237119), allorquando, sia pure per un breve lasso temporale, sia stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015