Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini della revisione della sentenza di patteggiamento, la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non può essere considerata di per sé "nuova prova", come tale rilevante, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. c), considerato che ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la diversa valutazione del fatto, sicché è inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti. (La Corte ha posto in rilievo che l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1739
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 010602/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ GI N. IL 11/08/1928;
avverso ORDINANZA del 01/02/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre il difensore di AN GI avverso l'ordinanza in data 1.2.2008 della Corte di Appello di Brescia, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Milano n. 551 del 19.2.2006, definitiva l'11.4.2006 (con la quale era stata applicata al medesimo la pena di anni uno e mesi 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 110 c.p., al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 1, art. 223,
comma 1), presentata in data 25.7.2007.
Denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 634 c.p.p. e l'illogicità della motivazione.
Assume che i suoi coimputati LO RI e AN ZI, rispettivamente amministratore di fatto e Amministratore delegato della SASEA Italia, della quale il AN era Presidente del C.d.A., erano stati assolti, a seguito di dibattimento, perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di Milano del 12.12.1997 (definitiva il 29.6.2004) così determinandosi una situazione di evidente contraddittorietà dei giudicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), e che la Corte di Appello di Brescia, con l'ordinanza impugnata, sembra voler sostenere che il AN e il RI avrebbero dovuto al più essere assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato, giudicando la Corte stessa evidente la sussistenza nel caso di specie dell'elemento oggettivo del reato e la possibilità di nutrire dubbi in ordine al solo elemento soggettivo del reato.
Sostiene, ancora, che non ricorre la manifesta infondatezza dell'istanza di revisione di cui all'art. 634 c.p.p., comma 1 poiché questa dev'essere rilevabile ictu oculi e non può scaturire da un più approfondito e completo esame del merito.
Afferma che il giudizio di inammissibilità deve limitarsi alla valutazione dell'idoneità astratta del novum dedotto a rimuovere il giudizio commutandolo in proscioglimento e che la Corte d'Appello con la pronuncia impugnata, travalicando il limitato potere riconosciutole in tale fase, aveva operato un penetrante esame di merito della questione e che inoltre l'ordinanza in questione, per sostenere la mancanza di contraddittorietà della sentenza relativa al ricorrente rispetto a quella relativa a RI e AN, si discosta dal giudicato e dalla formula assolutoria affermando, in sostanza, che il dispositivo di tale ultima pronuncia non sarebbe giuridicamente corretto.
Ma il giudice della revisione, nel valutare la ricorrenza nel caso di specie dell'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, non può reinterpretare le motivazioni addotte in dette pronunce ma può esclusivamente prendere atto delle valutazioni del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno del fatto storico in contestazione e che il fatto non sussiste è dato incontrovertibile che la Corte di Appello non ha alcuna possibilità di reinterpretare. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
E stata depositata dal difensore una memoria di replica di data 2.12.2008 con la quale si contestano le argomentazioni svolte dal P.G. e si ribadiscono le censure già rappresentate.
Il ricorso è inammissibile.
Premesso che con l'istanza di revisione è stata dedotta solo la contraddittorietà dei giudicati ai sensi e per gli effetti dell'art.630 c.p.p., comma 1, lett. a), e che la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non può essere considerata di per sè "nuova prova", come tale rilevante a norma dell'art. 630 c.p.p., lett. c), (Sez. 4^, 25.10.2001, n. 8135), si deve osservare come l'esame svolto dalla Corte di Appello di Brescia della sentenza assolutoria degli originari correi del AN non appaia avere travalicato quella sommaria delibazione indispensabile per accertare i presupposti della dedotta contraddittorietà che, a ben vedere, sembrano concentrati sulla sola insussistenza del fatto quale emergente dal dispositivo.
Del resto, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto, e pertanto non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 5^, 9.7.1997, n. 8462). Invero, in tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti.
Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (Sez. 4^, n. 8135, 25.10.2001, Rv. 221098: nella specie, la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, precisando che anche l'accertamento della esistenza del concorso di persone nel reato costituisce l'esito di un giudizio valutativo che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) (analogamente, Sez. 5^, n. 40819, 22.9.2005, rv.
232803, che ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, rilevando che tale ultima decisione, pur pronunciata "perché il fatto non sussiste", era fondata sull'accertamento della innocenza dei soli correi).
Pur essendo divenuta ammissibile anche la revisione della sentenza di patteggiamento in virtù della modifica dell'art. 629 c.p.p., ad opera della L. n. 134 del 2003, è incontestabile, da un canto, che la sentenza ex art. 444 c.p.p. comporta un sindacato di responsabilità che non può che essere limitato alla valutazione negativa di esistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, dall'altro, che il ricorrente rivestiva una carica apicale nella società fallita diversa da quella dei correi assolti. Inoltre la Corte bresciana, nell'ordinanza impugnata, si è limitata a rilevare come il Tribunale di Milano nella sua sentenza assolutoria abbia comunque ritenuto realizzata l'azione descritta nell'imputazione, cioè che il fatto nella sua materialità era stato compiuto e "le operazioni descritte in imputazione realizzate, anche se non si è ritenuto di attribuire un significato o meglio un effetto distrattivo", onde la formula adottata non può valere ad escludere l'ontologica esistenza del fatto che evidentemente è stato oggetto di diversa valutazione nella sentenza assolutoria. Onde l'ordinanza impugnata non può ritenersi affetta da alcun vizio rilevabile in questa sede: ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009