Sentenza 11 luglio 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione.
Commentario • 1
- 1. Autentica non contestuale alla firma della procura speciale (Cass. 29/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, ove il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto, si assume la responsabilità. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 27/11/2013) 02-01-2014, n. 29 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola - Presidente - Dott. LANZA Luigi - Consigliere - Dott. PETRUZZELLIS An - rel. Consigliere - Dott. DI STEFANO Pierlui - Consigliere - Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2012, n. 38070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38070 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 11/07/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1226
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 20757/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
1) SC NA N. IL 07/01/1991 C/;
avverso la sentenza n. 510/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SULMONA, del 10/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, con la trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, ex art.444 c.p.p., con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sulmona ha applicato a SC ON la pena concordata tra le parti (mesi undici di reclusione) per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale (art. 589 c.p.), accertato il 25.4.2009. Il ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnazione, mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla concessione all'imputato delle attenuanti generiche (concessione giustificata esclusivamente in base all'incensuratezza dell'imputato) in violazione dell'art. 62 bis c.p. come modificato dalla L. 24 luglio 2008, n. 92, di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, art. 1 nonché dei principi affermati già in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero che sta alla base del "patteggiamento" costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto ne all'imputato ne' al pubblico ministero è consentito rimetterne in discussione i termini.
Ciò vale anche per il procuratore generale, al quale, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, non può essere riconosciuto un potere che non spetta alle parti (v. Sezione 6, 29 ottobre 2009, n. 4074, Proc. gen. App. Firenze in proc. Talbi, v. Sezione 2, 5 dicembre 2008, n. 46983, Proc. gen. App. Palermo in proc. Fuschi).
Alla luce di tali principi va rigettato il ricorso del P.G., in quanto rivolto a lamentare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anch'esso oggetto dell'accorso pattizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012