Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2012, n. 38070
CASS
Sentenza 11 luglio 2012

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Massime1

In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione.

Commentario1

  • 1Autentica non contestuale alla firma della procura speciale (Cass. 29/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020

    La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, ove il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto, si assume la responsabilità. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 27/11/2013) 02-01-2014, n. 29 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola - Presidente - Dott. LANZA Luigi - Consigliere - Dott. PETRUZZELLIS An - rel. Consigliere - Dott. DI STEFANO Pierlui - Consigliere - Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2012, n. 38070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38070
Data del deposito : 11 luglio 2012

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