Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Ove il controllo del giudice si sia svolto correttamente e non sia emersa in quella sede, allo stato degli atti, la presenza di una delle cause di non punibilità contemplate dall'art. 129 c.p.p., il vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento fondato sul contrasto con la sentenza assolutoria di merito emessa dal medesimo giudice nei confronti di coimputati dello stesso reato non è deducibile nel giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai sig.ri Camera di consiglio
Dr. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19/3/1999
Dr. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 1130
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 44955/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VI AR UI
contro l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio 26 maggio 1998 n.130, con la quale ai sensi degli artt. 444 e sgg. c.p.p. gli è stata applicata la pena concordata di mesi uno di arresto e L. 180.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di L. 2.250.000, sospesa, per il reato p. e p. dagli artt. 110, 718 e 720 c.p., commesso in Somma Lombardo, aeroporto Malpensa, fino al mese di maggio 1997. Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F. MANNINO;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del dr. Giovanni PALOMBARINI, il quale chiede la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra indicata, con la quale gli è stata applicata la pena predetta per avere, in concorso con altri, noti e ignoti, a volte organizzato un gioco d'azzardo e altre partecipato a detto gioco nei locali situati all'interno dell'area doganale dell'aeroporto di Malpensa, ponendo come base i comuni giochi delle carte e prevedendo vincite o perdite in relazione ai punteggi, RI LU GE propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 444 c. 2 e 129 c.p.; erronea applicazione degli artt. 718 e 720 c.p.; difetto di motivazione della sentenza, perché il G.I.P. non ha applicato l'art. 129 c.p.p., mentre invece si è limitato nella motivazione a far riferimento alle intercettazioni e alle confessioni che costituivano la prova del gioco d'azzardo, senza tener conto che il reato previsto dall'art.718 c.p. è configurabile nei confronti di chi tiene un gioco d'azzardo svolgendo attività di organizzazione e di vigilanza del gioco stesso, che nella specie non erano riscontrabili in quanto si trattava di giuochi intra presi casualmente tra colleghi nella pause delle rispettive occupazioni. Peraltro al GE era stata contestata anche la partecipazione al giuoco, anche se la legge non consente il concorso fra i due reati. Inoltre la condanna per il reato previsto dall'art. 720 c.p. era stata pronunciata in difetto della condizione di punibilità della sorpresa in fragranza, che non ammette equipollenti, neppure la confessione. Prova dell'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. è costituita dal fatto che lo stesso G.I.P. solo cinque giorni dopo aveva assolto tutti gli altri coimputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il ricorso è in contrasto con i principi essenziali del rito alternativo disciplinato dagli artt. 444 e sgg. c.p.p.. L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (v., da ultimo, Cass., Sez. III, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri) e all'imputato non è, perciò consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Cass., Sez. I, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese). Conseguenza di questo assetto strutturale del procedimento speciale è che la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del' controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art.129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Cass., Sez. I, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino). La previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti, riguardo alla corretta qualificazione del fatto, all'inesistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena, risponde a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art.112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell'azione penale. (cfr., Cass., Sez. III, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
11 dicembre 1992, Greco). Tale garanzia, anche se coincide naturalmente con la tutela dei diritti dell'imputato, non rientra nella sua disponibilità, perché nel sistema del codice l'art. 444 c.p.p. conferisce a quest'ultimo la facoltà di gestire direttamente la sua posizione processuale (v. Cass., Sez. I, 4 aprile 1997 n. 1480, ric. Magelli), avanzando una proposta di patteggiamento alla quale resta vincolato quando la sua controparte nel processo, il P.M., su tale proposta esprime il proprio consenso o anche il dissenso, dovendo in tal caso il giudice verificarne la legittimità dopo la chiusura del dibattimento (cfr., su questo secondo punto, Cass., Sez. VI, 24 aprile 1997 n. 3892, ric. P.M. in proc. Borean).
Nel quadro funzionale codificato l'accertamento del giudice, di conseguenza, non ha per oggetto la sussistenza in concreto del reato del contestato ne' la colpevolezza della persona indagata o imputata (Cass., Sez. I, 4 aprile 1997 n. 1480, ric. Magelli, cit.; Sez. VI, 5 febbraio 1991 n. 3043), e il controllo dell'assenza di cause di non punibilità art. 129 c.p.p. non equivale a un giudizio di merito, ma comporta una valutazione allo stato degli atti (Cass., Sez. VI. 26 giugno 1992 n. 7459, ric. Scarlino;
id., 5 febbraio 1991 n. 3043, ric. Ascione), secondo una prognosi che potrebbe non coincidere con la decisione adottata con la sentenza pronunciata in seguito al dibattimento o all'udienza preliminare. Questa coincidenza si realizza solo quando il giudice sia chiamato a valutare ai sensi dell'art. 448 c.1 c.p.p. la motivazione del dissenso del P.M. perché in tal caso, attraverso il dibattito svoltosi nel contraddittorio delle parti, si è realizzata la cognizione piena che consente al giudice di accogliere la richiesta di applicazione della pena solo se ritiene di dover pronunciare sentenza di condanna (Cass., Sez. IV, 28 maggio 1997 n. 4928, ric. Simonelli e altro). La natura e i limiti del controllo giurisdizionale ex art. 129 c.p.p. ai fini della pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comportano che la decisione può essere sottoposta al giudizio di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione solo quando dal testo della sentenza appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità indicate nella norma predetta.
Alla luce dei principi suesposti dev'essere considerata la deduzione dell'imputato, il quale lamenta che, dopo il suo patteggiamento i coimputati dello stesso reato siano stati prosciolti dallo medesimo giudice. Poiché l'ordinamento non prevede l'effetto estensivo della decisione più favorevole con prevalenza sull'accordo delle parti in ordine all'applicazione della pena, ma è l'accordo a prevalere in forza del principio dispositivo, ove il controllo del giudice si sia svolto correttamente e non sia emersa in quella sede, allo stato degli atti, la presenza di una delle cause di non punibilità contemplate dall'art. 129 c.p.p., il vizio di motivazione di motivazione della sentenza di patteggiamento fondato sul contrasto con la sentenza assolutoria di merito emessa dal medesimo giudice nei confronti di coimputati dello stesso reato non è deducibile nel giudizio di legittimità.
Nella specie la procedura dell'applicazione della pena su richiesta del ricorrente ha avuto corretto svolgimento perché, come risulta dal testo della sentenza impugnata, il G.I.P. ha svolto un controllo preventivo completo sui singoli presupposti dell'applicazione della pena, cioè sull'esattezza della qualificazione giuridica del fatto e sull'inesistenza delle circostanze che potevano condurre all'assoluzione o al proscioglimento dell'imputato in applicazione dell'art.129 C.P.P. , così come risulta dalla necessariamente sommaria, ma specifica motivazione della sentenza impugnata sul punto, la quale in esito alla verifica svolta ha precisato che alla stregua delle fonti di prova analiticamente indicate per ciascun imputato (per il GE, le intercettazioni ambientali e l'interrogatorio del coindagato RC GE) si configuravano confortanti elementi di sussistenza dei reati così come contestati;
in particolare, le intercettazioni ambientali e le confessioni, secondo la motivazione, provavano il gioco d'azzardo. Il Giudice di primo grado ha, poi, proceduto al controllo della congruità e dell'esattezza del calcolo della pena, ritenendo che ricorrevano le attenuanti e la diminuente per il rito ed esatto il calcolo dell'incidenza di esse sulla pena-base; il G.I.P. procedeva, quindi, alla sostituzione della pena detentiva irrogata con pena pecuniaria, con la concessione della sospensione condizionale. Non sembra dubbio, pertanto, che la procedura speciale abbia avuto corretto svolgimento e del tutto ininfluente appare il successivo proscioglimento dei coimputati, per cui risulta inammissibile la pretesa del ricorrente di ottenere una revisione dell'accordo mediante, l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, alla cui pronuncia ha dato luogo con la sua richiesta, deducendo in sede di legittimità elementi di fatto estranei al provvedimento impugnato a sostegno di un vizio di motivazione in realtà inesistente.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di milioni alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999