Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2013, n. 31250
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Sentenza 25 giugno 2013

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È ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile a condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile.

Il giudice pronunciando sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia obbligatoria è sufficiente che evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa. (Fattispecie in cui essendo stata disposta la confisca di proiettili detenuti obbligatoriamente, la Corte ha ritenuto non fosse necessario alcun obbligo di motivazione).

La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2013, n. 31250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31250
    Data del deposito : 25 giugno 2013

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