Sentenza 25 giugno 2013
Massime • 3
È ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile a condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile.
Il giudice pronunciando sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia obbligatoria è sufficiente che evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa. (Fattispecie in cui essendo stata disposta la confisca di proiettili detenuti obbligatoriamente, la Corte ha ritenuto non fosse necessario alcun obbligo di motivazione).
La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2013, n. 31250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31250 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/06/2013
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1089
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 299/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED RA N. IL 24/01/1972;
avverso la sentenza n. 964/2012 TRIBUNALE di VITERBO, del 08/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in punto di liquidazione delle spese della parte civile. Inammissibili gli altri motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza dell'8-10-2012, ha applicato a ED RA, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione per truffa aggravata, falso in atto pubblico e detenzione illegale di 30 proiettili calibro 9x21. Ha inoltre disposto la confisca dei proiettili in sequestro.
2. Contro la sentenza suddetta propone ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori, l'imputata, lamentando:
- l'omessa vantazione della ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
- l'omessa motivazione del provvedimento di confisca dei proiettili;
- l'omessa motivazione in ordine alla liquidazione delle spese a favore della parte civile.
3. In data 29/5/2013 ha depositato nella cancelleria di questa Corte memoria difensiva il comune di Viterbo, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 6, 10.4.03, veletta, Rv. 228405), secondo cui, in tema di patteggiamento, "una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria".
È stato altresì soggiunto (Sez. 2, 12.10.05, p.m. in proc. Scafidi, Rv. 232844) che l'accordo sulla pena "esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione". Conseguentemente, anche una vantazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti.
Sotto lo specifico profilo che interessa, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo - Sez. 3, 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 - e mai più abbandonata), la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. Diversamente, (sez., 5, 15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è
necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa, "essendo sufficiente anche una implicita motivazione" a riguardo.
Nel caso di specie una causa di non punibilità non è stata nemmeno prospettata dalla ricorrente, per cui la doglianza va senz'altro disattesa.
2. Sotto il secondo profilo basti rilevare che la confisca dei proiettili detenuti illegalmente è obbligatoria per legge (art. 240 cod. pen.). Pertanto, nessun particolare obbligo di motivazione aveva il giudice al riguardo, trattandosi di provvedimento consequenziale al patteggiamento sulla pena.
Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 1, come modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, con la sentenza prevista dall'art.444 c.p.p., è possibile disporre la confisca in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen, e, quindi, sia quando la confisca è obbligatoria che facoltativa. Differente è, però, l'obbligo di motivazione gravante sul giudicante, giacché, "in caso di confisca facoltativa il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale e, nel caso di confisca obbligatoria, egli è tenuto ad evidenziare il presupposto legale" della confisca (sez. 2^ 5.7.1982 dep. 24.2.1983 n. 1633 m.u. 157567). In quest'ultimo caso la "evidenziazione" del presupposto legale è contenuta, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero concludente, nel corpo della motivazione, laddove, escludendo l'esistenza di cause di proscioglimento, è affermata l'esistenza del reato di cui all'art.697 cod. pen., che comporta, come conseguenza di legge, la confisca dei proiettili, la cui detenzione costituisce, ex se, reato. 3. È infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. Sebbene questa Corte abbia affermato che "è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito" (S.U., n. 40288/2011), deve tuttavia ritenersi che, allorché la richiesta della parte civile sia contenuta nei limiti di una ragionevole opinabilita e risulti che il giudice abbia concretamente esercitato il potere di controllo a lui spettante, non sia consentita l'impugnazione per Cassazione della sentenza di patteggiamento, sotto il profilo del vizio di motivazione, se l'impugnazione non è accompagnata dall'esposizione, sia pure sommaria, delle ragioni di illegittimità della liquidazione e non venga addotta la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive certamente svolte dal patrono di parte civile. Ciò in quanto la motivazione della sentenza di patteggiamento è funzionale, sotto il profilo in esame, all'interesse dell'imputato a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità e alla loro documentazione, laddove presentino margini di opinabilità e necessitino, per la loro pregnanza, di analitica esposizione. Quando, invece, la liquidazione operata in concreto dal giudice è tale da coprire certamente le voci di spesa indefettibilmente sostenute dalla parte civile, e sia contenuta nei valori minimi di tariffa, la motivazione non potrebbe che dare atto del rispetto di tali valori, per cui la sua mancanza non determina quel pregiudizio che costituisce - secondo la summenzionata sentenza - la ragione della ricorribilità in Cassazione. Nel caso di specie, il giudice del patteggiamento ha liquidato, a favore della parte civile costituita, la gomma di Euro 400. Trattasi di importo inferiore alla somma minima spettante per la fase di studio e quella introduttiva (voci che assommano, in base alla tariffa vigente, nei valori minimi, rispettivamente ad Euro 150 ed Euro 300), per cui nessun pregiudizio è derivato all'imputata dalla mancata esplicitazione delle ragioni della determinazione. La mancanza di un concreto interesse all'impugnazione comporta l'inammissibilità del motivo.
4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento sotto nessuno dei profili proposti. Pertanto, osso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013