Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 41785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41785 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
41 785/15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 181312015 Composta da sez. 2 Antonio Esposito - Presidente - Sent. n. 06/10/2015 Matilde Cammino CC Piercamillo Davigo R.G.N. 23597/2015 Relatore - Sergio Beltrani Lucia Aielli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI AY, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Imperia del 30/03/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 30.3.2015 il G.I.P. del Tribunale di Imperia, su richiesta delle parti, applicò ad RI AY la pena di anni 2 mesi 2 di reclusione ed € 400,00 di multa per il reato di rapina aggravata, confisca del coltello.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione sulla non ricorrenza delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa. Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 4117 del 20.9.1999 dep. 29.9.1999 rv 214478). In ogni caso la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 succitato. (Cass. Sez. 3^ sent. n. 2309 del 18.6.1999 dep.
9.10.1999 rv 215071).
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della - somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA Piercamillo Davigo SECONDA SEZIONE PENALE 16. OTT. 2015/ IL CANCELLERE M A E D 2 R Claudia Pianelli C E P A N U O I S Z