Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art.129 succitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 18.6.1999
Dr. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 2309
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 13419/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1^) BO GL, nato il [...] a [...];
2^) SA OA, nato il [...] a [...], contro la sentenza del Pretore di Pistoia 2 febbraio 1999 n.82, con la quale è stata loro applicata su richiesta per i reati previsti dalla L.1974 n.64, 734 c.p. e 1 sexies L.1985 n.431, accertato in Pistoia il 20 giugno 1996, con attenuanti generiche e continuazione, la pena concordata di giorni quattro di arresto, sostituito dall'ammenda di L.1.50.000, e L.14 milioni di ammenda ciascuno, con i benefici di legge.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra indicata, con la quale è stata loro applicata su richiesta la pena concordata per aver abusivamente demolito e ricostruito un edificio preesistente su una superficie di mq.55 innalzando il muro di fregio dell'altezza massima di m.1,60, LM HI e RD NN propongono ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione dell'art.129 c.2 c.p.p. e dell'art.1 sexies L.1985 n.431 in relazione all'art.606 c.1 lett.b) c.p.p., in quanto le opere realizzate non comportano alcuna possibile alterazione dello stato dei luoghi, che si verifica solo in presenza di un totale stravolgimento della situazione preesistente;
2. violazione ed erronea applicazione dell'art.129 c.2 c.p.p. e dell'art.734 c.p. in relazione all'art.606 c.1 lett.b) c.p.p. perché, una volta estinto il reato previsto dall'art.20 L.1985 n.47 per la c.d. sanatoria ordinaria, il Pretore, sia pure in presenza di un'istanza di patteggiamento, avrebbe dovuto proscioglierli per l'insussistenza materiale del fatto essendo quello contestato un reato di danno;
3. violazione ed erronea applicazione degli artt.129 c.p.p., 157 c.1 n.6 e 160 c.p. in relazione all'art.606 c.1 lett.b) c.p.p., perché il reato previsto dall'art.17 L.1974 n.64, punito con la semplice ammenda, era prescritto.
Il ricorso è in contrasto con i principi essenziali del rito alternativo disciplinato dagli artt. 444 e sgg. c.p.p.. L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Detto accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (v., da ultimo, Cass., Sez. III, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri) e all'imputato non è, perciò consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Cass., Sez. I, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese). conseguenza di questo assetto strutturale del procedimento speciale è che la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art.129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Cass., Sez. I, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino). La previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti, riguardo alla corretta qualificazione del fatto, all'inesistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena, risponde a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art.112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell'azione penale. (cfr., Cass., Sez. 111, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
11 dicembre 1992, Greco). Tale garanzia, anche se coincide naturalmente con la tutela dei diritti dell'imputato, non rientra nella sua disponibilità, perché nel sistema del codice l'art. 444 c.p.p. conferisce a quest'ultimo la facoltà di gestire direttamente la sua posizione processuale (v. Cass., Sez. I, 4 aprile 1997 n. 1480, ric. Magelli), avanzando una proposta di patteggiamento alla quale resta vincolato quando la sua controparte nel processo, il P.M., su tale proposta esprime il proprio consenso o anche il dissenso, dovendo in tal caso il giudice verificarne la legittimità dopo la chiusura del dibattimento (cfr., su questo secondo punto, Cass., Sez. VI, 24 aprile 1997 n. 3892, ric. P.M. in proc. Borean).
Nel quadro funzionale codificato l'accertamento del giudice, di conseguenza, non ha per oggetto la sussistenza in concreto del reato del contestato ne' la colpevolezza della persona indagata o imputata (Cass., Sez. I, 4 aprile 1997 n. 1480, ric. Magelli, cit.; Sez. VI, 5 febbraio 1991 n. 3043), e il controllo dell'assenza di cause di non punibilità art. 129 c.p.p. non equivale a un giudizio di merito, ma comporta una valutazione allo stato degli atti (Cass., Sez. VI. 26 giugno 1992 n. 7459, ric. Scarlino;
id., 5 febbraio 1991 n. 3043, ric. Ascione), secondo una prognosi che potrebbe non coincidere con la decisione adottata con la sentenza pronunciata in seguito al dibattimento o all'udienza preliminare. Questa coincidenza si realizza solo quando il giudice sia chiamato a valutare ai sensi dell'art. 448 c.1 c.p.p. la motivazione del dissenso del P.M. perché in tal caso, attraverso il dibattito svoltosi nel contraddittorio delle parti, si è realizzata la cognizione piena che consente al giudice di accogliere la richiesta di applicazione della pena solo se ritiene di dover pronunciare sentenza di condanna (Cass., Sez. IV, 28 maggio 1997 n. 4928, ric. Simonelli e altro). La natura e i limiti del controllo giurisdizionale ex art. 129 c.p.p. ai, fini della pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comportano che la decisione puo essere sottoposta al giudizio di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione solo quando dal testo della sentenza appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità indicate nella norma predetta.
Nella specie la procedura dell'applicazione della pena su richiesta del ricorrente ha avuto corretto svolgimento perché, come risulta dal testo della sentenza impugnata, il Pretore ha svolto un controllo preventivo completo sui singoli presupposti dell'applicazione della pena, cioè sull'esattezza della qualificazione giuridica del fatto e sull'inesistenza delle circostanze di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p.. Lo stesso Giudice ha, poi, proceduto al controllo della congruità e dell'esattezza del calcolo della pena anche in relazione alla continuazione tra i reati;
ha valutato la sussistenza dei presupposti, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, per concedergli le attenuanti generiche;
ed ha finalmente applicato la diminuente per il rito.
Alla luce dei risultati dell'analisi svolta il ricorso appare privo di qualsiasi fondamento, giuridico e di fatto, ed è perciò inammissibile.
L'inammissibilità derivante dal previo esperimento del rito abbreviato rende il ricorso inidoneo a introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronunzia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Cass., Sez. U., 11 febbraio 1995 n.21, ric. Cresci), determinando una causa di inammissibilità originaria del gravame (Cass., Sez. III, 10 dicembre 1994 n. 12343, ric. Cinelli;
Sez. III, 26 aprile 1999 n. , ric. De Crescenzo) che preclude anche la rilevanza, ai fini dell'estinzione del reato per prescrizione, del tempo decorso successivamente alla scadenza del termine per impugnare.
Peraltro, nel caso in esame l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente è totalmente priva di fondamento, perché per i reati previsti dalla L.1974 n.64 e dall'art.734 c.p., puniti con la semplice ammenda, il termine prescrittivo biennale, prolungato della metà a seguito delle interruzioni, dalla data di commissione del 26 giugno 1996 a tutt'oggi non è ancora decorso.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento di L. 2 milioni alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1999