Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 2
In caso di applicazione di pena patteggiata in misura inferiore ai due anni di reclusione, allorché sia stata contestata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., in relazione a reato in continuazione con altro già giudicato, e le parti, nell'accordo raggiunto a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., non abbiano fatto alcun riferimento alla recidiva, né per ritenerla, né per escluderla, né il giudice, in sede di verifica di legalità, abbia valutato se tale omissione corrisponda a una mera dimenticanza o a una volontaria obliterazione frutto dell'intesa pattizia, è obbligatorio l'aumento in misura non inferiore a un terzo previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. a titolo di continuazione. (Nella specie era stata applicata la pena di un mese di reclusione come aumento rispetto a una pena per la violazione più grave, già giudicata, di un anno e venti giorni di reclusione). V. Sez. un., 27 maggio 2010, Calibè, in corso di deposito
In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena (nella specie, per essere stato applicato un aumento per la violazione satellite inferiore a un terzo a fronte di non esclusione della contestata recidiva reiterata) determina l'invalidità dell'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, in quanto le parti devono essere reintegrate nella facoltà di rinegoziarlo su altre basi, in mancanza di che il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie. Conf. sez. I, 7 aprile 2010 n. 16785, Pierantoni, non massimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16766 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 327
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44496/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia, nei confronti di:
YE IE n. il 3 dicembre 1985;
avverso la sentenza 16 ottobre 2009 - Tribunale di Brescia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Barbarisi Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. SALVI Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 16 ottobre 2009, il Tribunale di Brescia, ex art. 444 c.p.p. applicava a YE IE la pena di mesi uno di reclusione quale aumento in continuazione tra il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 e il reato di cui alla sentenza 6 febbraio 2007 del Tribunale di Milano rideterminando così la pena complessiva in quella di anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
2. - Avverso tale decisione, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 81 c.p., commi 2 e 4; il giudice ha ritenuto sussistente la continuazione sulla base di un presupposto, l'ostinazione a non voler abbandonare il territorio italiano, che non è indice di medesimezza del disegno criminoso. Inoltre, era stata contestata la recidiva reiterata aggravata sicché il giudice, nello stabilire l'aumento di pena, ha violato l'art. 81 c.p., comma 4. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1. - L'argomentazione del ricorrente (in relazione al primo profilo di gravame) è meramente rivalutativa della motivazione del primo giudice, il quale, benché espressosi in maniera stringente, ha inteso ravvisare nella pervicacia della condotta dello straniero l'unicità del programma criminoso dello stesso ritenendo che la manifestata volontà di permanere nel nostro Paese costituisse manifestazione deliberativa di un programma unitario. Una volontà tetragona di trattenersi sul suolo nazionale, pur dettata dalle più disparate motivazioni, può assurgere a indice rivelatore, quando in qualche modo espressa e valutata in connessione con altre connotazioni tipiche (quali la medesimezza della natura del reato, la contiguità temporale di commissione ovvero la parità di condizioni oggettive di vita, per citarne alcune), di una comune ideazione che lega i reati fra loro.
3.2. - Illegittimo è invece il provvedimento gravato nella parte in cui è stato violato l'aumento minimo di cui all'art. 81 c.p.p., comma 4 in presenza della contestata recidiva che avrebbe imposto un aumento quantitativo di pena in realtà non praticato. È ben vero che è principio già espresso da questa Corte che l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione, se la contestata recidiva reiterata non è in concreto applicata, può ben essere inferiore al terzo della pena stabilita per il reato più grave (Cass., Sez. 3, 7 ottobre 2009, n. 46449, n. 46449, rv. 245609), ma è anche certo che le parti nel loro accordo ex art. 444 c.p.p. non fanno alcun riferimento alla recidiva contestata, ne' per calcolarla, ne' per escluderla, ne' il giudice ha valutato, in sede di verifica di legalità, se tale omissione corrispondesse a una mera dimenticanza delle parti ovvero a una obliterazione volontaria, frutto dell'intesa pattizia.
3.3. - Occorre peraltro qui richiamare altro principio di diritto già enunciato da questa Corte, e che questo Collegio intende condividere, secondo cui la illegalità della pena implica l'esclusione della validità dell'accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice. L'annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi e nel caso contrario - se ad es., con riguardo al caso in esame, l'imputato non ritenesse di patteggiare data la maggiore entità della sanzione pecuniaria - il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. Questa conclusione, rigorosamente rispettosa della volontà negoziale delle parti, (conforme a Cass., Sez. 5, n. 1411 del 2007 ed alla prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema) si fa preferire a quella di un indirizzo minoritario di questa stessa Corte che opta invece per la possibilità della rettificazione della sentenza ex art. 619 c.p.p., comma 2 ed a quella di altro indirizzo che è nel senso dell'annullamento con rinvio (Cass., Sez. 3, 14 giugno 2007, n. 34302, P.G. in proc. Catuogno, rv. 237124). 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010