Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16766
CASS
Sentenza 7 aprile 2010

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In caso di applicazione di pena patteggiata in misura inferiore ai due anni di reclusione, allorché sia stata contestata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., in relazione a reato in continuazione con altro già giudicato, e le parti, nell'accordo raggiunto a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., non abbiano fatto alcun riferimento alla recidiva, né per ritenerla, né per escluderla, né il giudice, in sede di verifica di legalità, abbia valutato se tale omissione corrisponda a una mera dimenticanza o a una volontaria obliterazione frutto dell'intesa pattizia, è obbligatorio l'aumento in misura non inferiore a un terzo previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. a titolo di continuazione. (Nella specie era stata applicata la pena di un mese di reclusione come aumento rispetto a una pena per la violazione più grave, già giudicata, di un anno e venti giorni di reclusione). V. Sez. un., 27 maggio 2010, Calibè, in corso di deposito

In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena (nella specie, per essere stato applicato un aumento per la violazione satellite inferiore a un terzo a fronte di non esclusione della contestata recidiva reiterata) determina l'invalidità dell'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, in quanto le parti devono essere reintegrate nella facoltà di rinegoziarlo su altre basi, in mancanza di che il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie. Conf. sez. I, 7 aprile 2010 n. 16785, Pierantoni, non massimata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16766
Data del deposito : 7 aprile 2010

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