Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 25815
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Sentenza 21 aprile 2016

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Non si applica il principio del "ne bis in idem", previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU (cfr. le sentenze 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi). (Fattispecie in tema di reato ex art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, in cui la S.C., pur ravvisando il difetto di prova della definitività della sanzione amministrativa tributaria, ha chiarito che il giudice di merito avrebbe eventualmente dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU piuttosto che dichiarare il non doversi procedere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 25815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25815
    Data del deposito : 21 aprile 2016

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