Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
In sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
Leggi di più… - 2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 ottobre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2012, n. 27952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27952 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/06/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 937
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 49584/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
ZI AL N. IL 09/01/1975;
avverso la sentenza n. 365/2010 TRIB. SEZ. DIST. di CIVIDALE DEL FRIULI, del 24/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Udine - Sez. Dist. di Cividale del Friuli - con sentenza del 24 febbraio 2011, a fronte di richiesta delle parti di applicazione della pena in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), assolveva LL AL con la formula perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 come precisato in motivazione, avendo ritenuto inutilizzabile l'accertamento eseguito in conseguenza di prelievo ematico muovendo dal rilievo che questo non sarebbe stato effettuato a fini diagnostici e non vi sarebbe stato il consenso dell'interessato al prelievo stesso.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste con censure che possono così sintetizzarsi: 1) violazione di legge per aver il giudice pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, non consentita dal combinato disposto ex art. 444 c.p.p., comma 2, e art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione, posto che: a) non risulterebbe dagli atti il diniego del consenso da parte dell'imputato il quale non avrebbe sollevato alcuna eccezione al riguardo;
b) il giudice avrebbe erroneamente dedotto la mancanza di consenso dalla richiesta di accertamento alcolimetrico e tossicologico da parte di Carabinieri che avevano accompagnato lo LL all'ospedale a seguito di incidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo, e pregiudiziale, motivo di ricorso, è fondato. Come sopra precisato, nella concreta fattispecie il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti dello LL - in presenza di richiesta di applicazione di pena su accordo delle parti - ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 in virtù del quale deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove. Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di affermare e ribadire, condivisibilmente, che "in sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129 c.p.p., comma 1" (cfr., in termini, Sez. 6, n. 15700 dei 25/03/2009 Cc. - dep. 14/04/2009 - Rv. 243071; conf., "ex plurimis", Sez. 2, n. 2076 del 28/10/2003 Ud. - dep. 22/01/2004 - Rv. 228148).
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il suo evidente carattere assorbente, rende superfluo l'esame della seconda doglianza.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Udine per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012