Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, nè va escluso il rimborso delle spese vive.
Commentari • 4
- 1. Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024
La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
Leggi di più… - 2. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 4. Nota spese scritta della parte civile? (Cass. 37512/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2019
E' possibile condannare l'imputato soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore della parte civile, allorchè quest'ultima non abbia presentato conclusioni scritte e nota spese: ma la parte civile deve almeno comparire e concludere oralmente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 18/04/2019) 10-09-2019, n. 37512 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRONCI Andrea - Presidente - Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere - Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere - Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.M., nata a (OMISSIS); …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2016, n. 31865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31865 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
318 65 / 1 6 65 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ACR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALDO FIALE - Presidente - N. 854/2016 Dott. ENRICO MANZON - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 12485/2015- Consigliere - Dott. VITO DI NICOLA - Rel. Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI Dott. ENRICO MENGONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DO N. IL 01/08/1961 nei confronti di: AC LO N. IL 21/05/1949 avverso la sentenza n. 1336/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 14/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Poli castro che ha concluso per a lloimento con rinuvib ol ce civilefucidi Udito, per la parte civile, l'Avv Tune Autorio d' Caglian Udit i difensor Avv. Bellers Benedetto di Caglian ju Seeee Holo et he eliesto il rifetto del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14 ottobre 2014, la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari dell'8 maggio 2013, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, AC IT, dal reato di cui all'art. 323 c.p., perché, nella qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Buggerru, nonché di responsabile del procedimento avente ad oggetto l'istanza di concessione edilizia presentata in data 4 agosto 2006 da TI DO per la realizzazione di un albergo rurale mediante ristrutturazione di fabbricati rurali in Località Grugua del medesimo comune, poneva in essere le seguenti condotte: a) senza giustificato motivo, in violazione dell'art. 20 d.p.r. 380 del 2001 e degli artt. 10 bis 22 e 25 legge n. 241 del 1990, ometteva di adottare entro i termini di legge una serie di atti istruttori, meglio descritti nel capo di imputazione, da intendersi qui riportato;
2) in violazione dell'art. 1 legge n. 241/90, aggravava inutilmente e pretestuosamente il procedimento suddetto ritenendo di dovere dare corso ad accertamenti istruttori ulteriori, in merito alla necessità di ottenere altre autorizzazioni paesaggistiche, già escluse dalle autorità competenti, nonché di verificare le interferenze con il piano paesaggistico;
3) in violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 380 del 2001non adottava alcun provvedimento definitivo dell'istanza di concessione, e solo con nota dell'8 aprile 2009 comunicava di dover mandare i progetto all'intesa di cui all'art. 15 comma 5 e 11 comma 1, lett. c) delle NTA Piano Paesaggistico regionale, previo esame della commissione edilizia;
in questo modo intenzionalmente procurando all'istante TI un ingiusto danno per la protratta incertezza sulla realizzazione del progetto imprenditoriale, conseguente alla mancata istruzione della domanda di concessione edilizia, in uno con l'inutile aggravamento del procedimento amministrativo ed al ritardo nella sua definizione;
fatto commesso in Buggerru da 4 agosto sino all'8 aprile 2009. Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., i giudici di appello, pur confermando la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato, in particolare le violazioni di legge del menzionato iter amministrativo, hanno ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dell'elemento psicologico del reato, non essendo emersa nel processo alcuna causale che potesse giustificare un accanimento del AC nei confronti dell'TI, né un conflitto di interessi da parte del AC, essendo rimasto privo di supporto probatorio il possibile coinvolgimento dello stesso, quale presunto socio occulto di una impresa edilizia intestata al fratello.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile TI DO, rappresentato e difeso con procura speciale dall'Avv. Antonio Enna, chiedendo l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili, per i seguenti motivi: 1) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di 2 ARGI altre norme giuridiche di cui si deve tener conto ex art. 606, lett. b) c.p.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, lett. e) c.p.p., in relazione alla insussistenza del dolo intenzionale ritenuta dai giudici di appello, i quali, pur confermando la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio, hanno argomentato con motivazione illogica e contraddittoria che le omissioni e negligenze rilevate nel comportamento dell'imputato AC fossero da attribuire alla sua incompetenza professionale;
infatti la fattispecie di cui all'art. 323 c.p. richiede il dolo intenzionale, ma la prova dell'intenzionalità può trovare conferma anche in elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, sussistente nel caso di specie, essendo il AC il responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
3. In data 1 marzo 2016, la parte civile ha altresì presentato motivi nuovi, lamentando l'omessa valutazione da parte dei giudici di appello di prove essenziali, costituite da documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento, in particolare la sentenza n. 61/08 del Tribunale di Cagliari del 14 ottobre 2008, agli atti del processo di merito, dalla quale risulta evidente l'interesse dell'imputato a ledere i diritti dell'TI: tale sentenza dichiara il fallimento di AC IT, in quanto socio di fatto illimitatamente responsabile di una società che operava nel campo dell'edilizia, e quindi in concorrenza con l'attività della persona offesa, come del resto descritto nella requisitoria del pubblico ministero in primo grado.
4. L'imputato AC IT, per il tramite dei propri difensori di fiducia, ha depositato, in data 1 marzo 2016, una memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., con la quale ha sostenuto l'inammissibilità del primo motivo proposto dalla parte civile, perché tale parte finisce per sollecitare, nella sostanza, una nuova valutazione di merito della vicenda, non risultando ravvisabile alcuna violazione di legge in riferimento all'art. 323 c.p., quanto alla mancata sussistenza nel caso di specie del dolo intenzionale, che richiede che venga accertato che il pubblico ufficiale abbia agito con lo scopo immediato e finale di non perseguire una finalità pubblica, con la rappresentazione e la volizione dell'evento di altrui danno. Nel caso di specie, la Corte di appello ha preso atto della mancanza di prova circa la volontà del AC di danneggiare con tale suo comportamento la parte offesa;
l'imputato ha anche allegato lo stralcio del verbale di udienza di primo grado contenente le dichiarazioni della parte offesa, dalle quali non emerge che l'asserito comportamento abusivo dell'imputato abbia procurato un vantaggio ingiusto al medesimo. 3 CRoi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che in relazione all'elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio, è stato affermato che "la prova del dolo intenzionale deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento "non iure" osservato dall'agente, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento dell'agente, senza che al riguardo possa rilevare la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente" (cfr. Sez. 2, n. 23019 del 5/5/2015, Adamo, Rv. 264280). E' stato anche precisato che è necessario che il perseguimento dell'interesse pubblico 1 costituisca il fine primario dell'agente affinchè possa essere ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del dolo (in tal senso: Sez.6, n. 14038/15 del 2/10/2014, De Felicis e altro, Rv. 262950).
2. In sintesi, il dolo sussiste quando l'ingiusto vantaggio proprio od altrui, ovvero l'ingiusto danno altrui siano stati rappresentati e voluti dall'agente come obiettivo primario della propria condotta. Tale intenzione va desunta dal complessivo svolgersi dei comportamenti, soprattutto quando, come nel caso di specie, sia stato rilevato - concordemente dai giudici di primo e secondo grado - un iter procedimentale illegittimo e caratterizzato da plurime condotte omissive e dilatorie dell'imputato. La reiterazione dei comportamenti, la evidente illegittimità di essi, nonché le altre circostanze afferenti rapporti tra agente e soggetto favorito o danneggiato ed, in caso di compresenza di più fini, dalla comparazione dei rispettivi vantaggi o svantaggi (cfr. Sez. 6, n. 41365 del 9/11/2006, Fabbri, Rv. 235434), costituiscono, pertanto, evidenti indici della sussistenza del dolo, anche se non è necessario che il fine che deve animare ' 3 l'agente sia esclusivo.
3. Come già questa Corte ha affermato, ritenere che l'agente debba agire "al solo scopo di", equivarrebbe ad una sostanziale disapplicazione della fattispecie delittuosa (in tal senso: Sez.3, n. 13735 del 26/2/2013,p.c. in proc. Fabrizio e altro, Rv. 254856). Di fatti, va ribadito il principio che, poiché l'abuso di ufficio è un reato proprio che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni, in qualche modo finisce per risultare sempre manifestata una finalità pubblicistica, e ciò non solo quando tale pubblica finalità sia utilizzata per mascherare il vero, ma diverso, fine di avvantaggiare il soggetto privato, ma anche quando il medesimo obiettivo pubblico venga strumentalizzato quale scusante o limite del mancato riconoscimento delle ragioni o diritti del privato, e quindi con l'intenzione di provocare al privato un danno. 4 Eros 4. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno omesso di svolgere il menzionato giudizio di "finalità prevalente" in merito all'iter procedimentale dagli stessi . riconosciuto illegittimo, in quanto hanno ritenuto che mancassero elementi di prova relativi alla sussistenza, in capo all'imputato, dell'obiettivo di danneggiare l'attività imprenditoriale della parte offesa, danneggiamento in verità avvenuto, posto che a seguito dell'illegittimo procedimento mai più concluso - fatto non riconducibile ad alcuna finalità pubblicistica, visto che il procedimento di intesa ai sensi del Piano paesaggistico regionale era stato promosso per altra coeva iniziativa edilizia era stato provocato uno stato di incertezza tale da porre nel - nulla il progettato intervento imprenditoriale volto alla realizzazione di strutture ricettivo-turistiche.
5. La parte civile ricorrente ha evidenziato l'esistenza, agli atti del processo penale, di elementi di prova relativi alla presenza di un conflitto di interessi: la verifica giudiziale da parte del Tribunale fallimentare della veste di socio di fatto in una società operante nell'edilizia del AC stesso, attestata dalla sentenza acquisita;
elemento questo che avrebbe dovuto, di contro, essere valutato al fine di esaminare per l'appunto l'esistenza o meno di un prevalente fine privato nella gestione illegittima dell'iter procedimentale da parte del soggetto responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Buggerru.
6. Attesa la fondatezza della censura di omesso esame di un elemento di prova sussistente, ed invece negato dalla Corte di appello, rende fondato il ricorso, con conseguente annullamento della sentenza, ai soli effetti civili, e rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile TI DO, da liquidare in euro 3.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, nonostante non sia stata depositata la relativa richiesta di liquidazione con indicazione dell'importo.
7. Va infatti ricordato che "poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, nè va escluso il rimborso delle spese vive" (cfr. Sez. 3, n. 8552 del 23/1/2002, Montirosi, Rv. 221262)
P.Q.M.
5 abor Annulla ai soli effetti civili la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e condanna AC IT alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile TI DO, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali e accessori di legge. الله Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Elisabetta Rosi Aero Pale ELL A 2 2 LUG 20.3 IL RE Luand Martani 油 T 6