Sentenza 2 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL3047/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino ELL'ANNO Presidente R.G.N. 10516/99 Consigliere Cron.7151 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 20/11/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: EL IO IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BENICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che lo rappresenta e unitamente all'avvocato RUSCONI FABIO, giustadifende delega in atti;
ricorrente
contro
FINMECCANICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2001 in atti;
4467 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 7/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 20/01/99 R.G.N. 375/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito 1'Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA per delega ENZO MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEELI che ha concluso accoglimento dei primi 3 motivi ed assorbimento degli altri. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 3 aprile/30 maggio 1998 il RE di Firenze, accogliendo in parte la domanda proposta da ER DE AN nei confronti della s.p.a. Finmeccanica, condannava quest'ultima a pagare all'attore la somma di lire 63.523.510, comprensiva di accessori al 31 marzo 1998, oltre i successivi fino al saldo, a titolo di differenza risarcitoria fra quanto sarebbe spettato al signor DE AN per normale retribuzione e quanto percepito a seguito dell'intervento della CIGS. Il primo giudice osservava che il DE AN, dipendente dal 1° aprile 1969 delle Officine Galileo s.p.a. (società incorporata dalla convenuta) con inquadramento nel VII livello impiegati e mansioni di addetto al Centro Elaborazione Dati, era stato sospeso dal lavoro dal 18 aprile 1995, per intervento della CIGS a seguito di processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, in attuazione di accordo sindacale del 6 aprile 1995. Rilevava che dalla documentazione in atti la integrazione guadagni straordinaria era stata concessa fino all'11 febbraio 1996, con richiesta di proroga al 10 febbraio 1997, non ancora concessa, e senza richiesta alcuna di ulteriore proroga al 17 marzo 1997, data di riammissione in servizio del ricorrente. Non avendo la società dimostrato i presupposti per la messa in cassa integrazione, la stessa doveva ritenersi tenuta a corrispondere l'intera retribuzione. Il RE osservava poi che le risultanze istruttorie testimoniali inducevano a ritenere che la società non aveva provato il rispetto né dei limiti interni del potere sospensivo (coerenza nella scelta degli interessati) né di quelli esterni (principi di correttezza e buona fede). Mancando la 3 violazione del principio di non discriminazione, non poteva essere accolta la domanda di reintegrazione, mentre appariva accoglibile la domanda risarcitoria, nell'importo sopra indicato. L'appello della società, cui resisteva il DE AN, veniva accolto dal Tribunale di Firenze con sentenza del 13/20 gennaio 1999. I giudici di secondo grado osservavano che la documentazione in atti dimostrava che, sulla base dell'originario accordo sindacale del 31 marzo 1994, la cassa integrazione era stata concessa fino al febbraio 1996; che il 13 marzo 1996 e il 12 settembre 1996 erano state avanzate rituali richieste di proroga (la seconda riguardante il periodo fino al febbraio 1997); che il DE AN era stato richiamato in servizio il 17 marzo 1997; che, nel frattempo, il piano di ristrutturazione era stato prorogato dal febbraio 1996 al dicembre 1997 e l'autorizzazione alla cassa integrazione all'agosto 1996. Ritenevano, poi, la legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato nei confronti del lavoratore, "emergendo il quadro obiettivo di un lungo periodo di crisi e di ristrutturazione, accentuato, per quanto riguarda la specifica vicenda, dalle operazioni di fusione della s.p.a. Officine Galileo nella Finmeccanica e nei conseguenti, comprensibili e ragionevoli ritardi nella concessione del beneficio assistenziale". Escludevano la violazione dell'obbligo di rotazione (violazione che avrebbe, comunque, comportato solo la nascita di un contributo addizionale nei confronti dell'INPS), rilevando che dall'esame delle risultanze testimoniali era emerso che il DE AN si qualificava per una professionalità specifica, operando prevalentemente nella elaborazione e nell'inserimento di nuovi programmi nel sistema c.d. HP (dal nome della 4 macchina); che l'utilizzazione di tale sistema era stata progressivamente abbandonata;
che il provvedimento assunto nei confronti del lavoratore era stato assunto nel rispetto delle linee tracciate per il superamento dello stato di crisi e per l'attuazione del programma di ristrutturazione, senza discriminazione e senza violazione alcuna degli obblighi di correttezza e buona fede. Condannavano, quindi, il lavoratore a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensavano tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Per la cassazione della decisione del Tribunale ricorre, formulando sette motivi di censura, ER DE AN. La Finmeccanica s.p.a. ramo di azienda Alenia, Divisione Sistemi Avionici ed Equipaggiamenti Unità Officine Galileo, resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2 della legge n. 241/90, così come specificato, in forza della stessa delega legislativa, dal decreto del Ministro del Lavoro 23.5.1991, degli artt. 1206, 1218 e 2099 c.c., dell'art. 11 della legge n. 164/75 e dell'art. 2 della legge n. 223/91. Ricordato che il lavoratore aveva contestato fin dal ricorso introduttivo la sussistenza di un provvedimento di autorizzazione della CIGS, e che il punto era idoneo a definire la controversia, deduce che, pur risultando che la 5 integrazione straordinaria era stata concessa solo fino al 10.2.1996 (mentre per il periodo successivo la convenuta si era limitata a dare atto di avere richiesto la proroga fino all'11.2.1997), il Tribunale, anziché rilevare che la società non aveva dimostrato di avere ottenuto la autorizzazione alla proroga per tutto il periodo e che, di conseguenza, la sospensione attuata a carico del ricorrente dal 10.2.1996 al 17.3.1997 doveva ritenersi illegittima, ha invece ritenuto infondata tale contestazione perché la CIGS era stata concessa fino all'agosto 1996, perché era stata avanzata richiesta di proroga fino al febbraio 1997, perché il piano di ristrutturazione aziendale era stato prorogato fino al dicembre 1997. Rilevato che al giudice del merito era stata anche prospettata la questione di diritto circa il termine entro il quale deve intendersi definitivamente negato il provvedimento autorizzativo della CIGS rispetto alla domanda (120 giorni, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90 e dell'art. 7 prima tabella allegata al decreto del Ministro del Lavoro 23.5.1991), la difesa del ricorrente deduce che il Tribunale è incorso nei vizi denunciati sia per aver assunto che un piano di ristrutturazione aziendale possa di per sé legittimare la sospensione delle obbligazioni del datore di lavoro, sia per aver sostenuto che la mera richiesta di proroga del trattamento di integrazione salariale possa legittimare la sospensione del singolo lavoratore, anche dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per la definizione del procedimento amministrativo. Con il secondo motivo, connesso al primo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c., dell'art. 3 della legge n. 2248/1865, all. E, degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 223/91, degli artt. 1 e 2 della legge n. 675/77 e dell'art. 3 della legge n. 1115/68, la difesa del ricorrente rileva che, 6 nell'affermare che erano sussistenti i presupposti di legittimità del provvedimento assunto nei confronti del DE AN "emergendo il quadro obiettivo di un lungo periodo di crisi e di ristrutturazione accentuato, per quanto riguarda la specifica vicenda, dalle operazioni di fusione della s.p.a. Officine Galileo nella Finmeccanica e nei conseguenti, comprensibili e ragionevoli ritardi nella concessione del beneficio assistenziale" (pag. 6 della sentenza), il Tribunale da un lato ha pronunciato ultra petita, nessuna richiesta di un simile provvedimento surrogatorio essendo stata avanzata dalla Finmeccanica, e, dall'altro, si è illegittimamente sostituito alla P.A., in carenza di in atto amministrativo, di natura discrezionale, di ammissione alla integrazione salariale. Con il terzo motivo la difesa di DE AN denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, nonché violazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 223/91, dell'art. 115 c.p.c e degli artt. 1362 e 1364 c.c. Ricordato che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva contestato l'assenza di comunicazione preventiva, alle organizzazioni sindacali, dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di successivo esame congiunto con le stesse di tali criteri, tanto che la clausola contenuta nell'accordo 6.4.1995 (“i criteri di identificazione dei lavoratori da sospendere sono determinati essenzialmente dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative necessarie per conseguire gli obiettivi del piano") doveva ritenersi una clausola di stile, totalmente inidonea alle esigenze di tutela dei lavoratori volute dall'art. 1, 7° comma, 1.223/91, e che la tesi, sostanzialmente accolta dal RE, era stata nuovamente sollevata in grado di appello (con richiamo, 7 fra l'altro della sentenza di questa Corte n.2882 del 17 marzo 1998), la difesa del ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di motivare sulla rilevanza della denunciata omessa comunicazione preventiva dei criteri di scelta e sull'omesso esame congiunto degli stessi, essendosi limitato ad argomentare sulla comunicazione effettuata al ricorrente dell'accordo 6.4.1995, con ciò travisando ed interpretando erroneamente il senso delle prescrizioni richiamate. Con il quarto motivo viene denunciata omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, e violazione dell'art. 112 c.p.c. Ricordato che nella memoria difensiva in primo grado la Finmeccanica aveva, fra l'altro, narrato che il reparto CED delle Officine Galileo era stato ceduto, a far data dall'1.10.1996, a due aziende distinte (il ramo elaborazione dati alla Elsag Bailey, il ramo programmazione - cui era addetto il sig, DE AN alla San Giorgio System Tecnology), e che nelle note autorizzate - in primo grado la difesa del lavoratore aveva sostenuto che il trasferimento del ramo di azienda aveva fatto venir meno la causa integrabile e la stessa efficacia del provvedimento di sospensione, dovendo il lavoratore passare, come i suoi colleghi, alle dipendenze della società acquirente, e che aveva riproposto l'argomento nella memoria difensiva in appello, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso completamente di pronunciarsi sul punto. Con il quinto motivo, denunciando insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., la difesa del ricorrente deduce che il Tribunale ha 8 0 erroneamente e contraddittoriamente motivato in ordine al punto decisivo costituito dal c.d. limite interno, ossia dal nesso causale che deve intercorrere tra la scelta del lavoratore sospeso e le esigenze che hanno provocato il ricorso alla Cassa Integrazione. Ricordati i fatti esposti nel ricorso introduttivo al RE (quattro sospensioni disposte nel ramo programmazione del CED, nessuna nel ramo gestione operativa;
trasferimento dal ramo gestione operativa al ramo programmazione di NI IO, che era stato appositamente istruito per svolgere lavori di programmazione;
chiamata dall'esterno di varie persone, con veste formale di consulenti, che avevano svolto mansioni che avrebbe potuto svolgere il ricorrente;
professionalità del ricorrente fungibile con quella di tutti gli altri lavoratori del reparto e, in più, capacità, unica nel reparto, di programmare nel linguaggio HP), e rilevato che il RE aveva ritenuto sostanzialmente confermato, sulla scorta dell'istruttoria espletata, il mancato rispetto del criterio invocato, la difesa DE AN assume che il Tribunale ha trascurato, senza alcuna motivazione, gran parte delle risultanze istruttorie, per fondare l'opposta decisone solo su un aspetto specifico della questione (il fatto che il DE AN fosse stato, in precedenza, prevalentemente adibito alle mansioni di programmazione in linguaggio HP, unitamente al fatto che, dopo la sospensione del ricorrente, non erano stati immessi nuovi programmi nel calcolatore HP). Sostiene che i passi dell'istruttoria riportati nella sentenza sono contraddittori e che, comunque, la motivazione è carente laddove ha omesso di rendere conto di quale sia il nesso logico e temporale fra la, sia pure parziale dismissione della macchina HP e le esigenze aziendali sottese alla 9 Cassa Integrazione, posto che non era mai stato fatto cenno, né in sede di accordo sindacale né nella memoria difensiva, ad eccedenze di personale connesse ad eventuale dismissione od obsolescenza di alcuni macchinari. Con il sesto motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, della legge n. 223 del 1991, la difesa del ricorrente deduce che aveva sostenuto che, nell'ambito della valutazione del c.d. limite interno, una volta accertato che la società non aveva adottato criteri di scelta obiettivamente idonei ad individuare questo o quel lavoratore, il non aver applicato il criterio della rotazione costituiva notevole indice di mancato rispetto del ricordato limite. Il Tribunale avrebbe errato perché non ha inteso la portata dell'argomentazione e si è limitato ad affermare che la mancata applicazione del criterio di rotazione non può comportare la illegittimità della sospensione, ma fa sorgere solo l'obbligo di un contributo addizionale in favore dell'INPS. Con il settimo ed ultimo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., la difesa del lavoratore lamenta che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alla lamentata insussistenza di una valutazione comparativa, sia in termini di professionalità che di carichi familiari, anzianità e posizioni lavorative del reparto, antecedente alla scelta dei lavoratori da sospendere;
mancanza di comparazione da cui si deduceva, fin dal ricorso introduttivo, il mancato rispetto del criterio della correttezza e buona fede. Il punto è stato trascurato dal Tribunale nonostante la riproposizione dell'argomento in sede 10 di appello. I primi due motivi, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono, nei limiti di seguito precisati, fondati. Il Tribunale ha ritenuto legittima, per l'intero periodo, la sospensione dal lavoro adottata nei confronti del lavoratore, nonostante abbia dato atto che la cassa integrazione era stata concessa fino al febbraio 1996 e, successivamente, autorizzata fino all'agosto 1996. La legittimità della sospensione dal settembre 1996 alla data di riammissione al lavoro viene ricondotta al fatto che emergeva un "quadro obiettivo di un lungo periodo di crisi e di ristrutturazione accentuato, per quanto riguarda la specifica vicenda, dalle operazioni di fusione della s.p.a. Officine Galileo nella Finmeccanica e nei conseguenti, comprensibili e ragionevoli ritardi nella concessione del beneficio assistenziale”. La motivazione è illegittima perché afferma che il datore di lavoro può autonomamente sospendere dal lavoro alcuni dipendenti per la sussistenza di un generico periodo di crisi e di ristrutturazione, anche se non abbia ottenuto la autorizzazione alla cassa integrazione guadagni. vero,invece, che il datore di lavoro può rifiutare la prestazione lavorativa e non erogare l'intera retribuzione spettante solo nel caso che la prestazione sia divenuta impossibile. Ne consegue la illegittimità della decisione nella parte in cui ha ritenuto legittima la sospensione del signor DE AN dal settembre 1996 al 17 marzo 1997, data della riammissione al lavoro (atteso che sulla ritenuta successiva autorizzazione alla cigs fino all'agosto 1996 non vengono mosse specifiche censure). 11 Quanto agli altri motivi, che si esaminano in relazione alla dedotta illegittimità della sospensione del ricorrente dal 18 aprile 1995 all'agosto 1996 (restando assorbite, dall'accoglimento dei primi due motivi, le censure sulla illegittimità della sospensione a decorrere dal 1° settembre 1996), osserva la Corte che il lavoratore aveva dedotto nel ricorso introduttivo (pag. 8) che “..spetta al datore di lavoro dimostrare, poiché vi è specifica contestazione sul punto, sia l'effettuazione della procedura di consultazione, sia il rispetto dei criteri di scelta concordati"; e che nella memoria di costituzione in appello aveva dedotto che la società appellante non aveva dimostrato il requisito della preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, sicché tale vizio non poteva essere sanato da un esame congiunto sui criteri di scelta, esame di cui negava, peraltro, l'esistenza, rilevando che la formula contenuta nel verbale di accordo 6.4.1995 ("i criteri di identificazione dei lavoratori da sospendere in CIGS sono determinati essenzialmente dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative necessarie per conseguire gli obiettivi del Piano") è meramente ripetitiva della previsione legale in ordine ai criteri di scelta per i lavoratori da porre in mobilità e non ha alcun significato concreto, risolvendosi in una clausola di stile (pagg. 4 e 5 della memoria difensiva DE AN in appello). Il Tribunale nulla osserva sulla prova della comunicazione dei criteri di scelta, dando per scontata tale comunicazione e limitandosi a negare che la stessa fosse caratterizzata da “genericità tale da determinare, nel caso e di per ciò stesso, l'illegittimità del provvedimento sospensivo”. Ne consegue l'accoglimento del terzo motivo, atteso che, come ribadito da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite n. 302 dell'11 maggio 2000, “in 12 caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli artt. 1, settimo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975 n. 164), tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata"(v. anche Cass., 17 marzo 1998 n. 2882 e 9 novembre 1998 n. 11263). L'accoglimento dei primi tre motivi rende superfluo l'esame del quarto (omessa motivazione sui rapporti fra la cessione ad altre società, a decorrere dall'1.10.1996, del reparto oggetto di ristrutturazione ed il permanere della causa integrabile, con il mantenimento in cassa integrazione del DE AN, mentre i suoi colleghi sarebbero passati alle dipendenze della società acquirente), nonché del quinto, sesto e settimo (sui denunciati vizi in ordine al rispetto del cd. limite interno). In conclusione vanno accolti i primi tre motivi, con l'assorbimento degli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si 13 indica nella Corte di Appello di Bologna. Il giudice di rinvio, cui si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, si atterrà ai seguenti principi di diritto: "I lavoratori hanno diritto di percepire la intera retribuzione, per la prestazione lavorativa non divenuta impossibile, quando la sospensione dal lavoro, disposta dal datore di lavoro, non sia seguita dal provvedimento di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni straordinaria. In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, in base al combinato disposto degli artt. 1, settimo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e 5, commi quarto e quinto, della legge 20 maggio 1975, n. 164, gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi;
tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001. Il cons. estensore Il Presidente 1 whim, thus hum. 14 olo % Shelline IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 MAR. 2002oggi, IL CANCELLIERE I D A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O 5 , R B A A I S ' E N D L P L S A E 3 I T 7 D S N - I 8 O G S - P O 1 N M 1 E A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L T S I E I S R G I A E E L D R L E O D