Versione
6 novembre 1974
6 novembre 1974
Art. 11.
Il testo dell' articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila".
Il testo dell' articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila".
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 01/07/2025, n. 1473Provvedimento: Pubblicato il 01/07/2025 N. 01473/2025 REG.PROV.COLL. N. 01186/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Guagliardo e Marcello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'Interno - U.T.G. di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale …Leggi di più...
- inaffidabilità·
- art. 162-ter c.p.·
- rapporti di vicinato·
- violenza privata·
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- ordine e sicurezza pubblica·
- divieto di detenzione armi·
- giudizio prognostico·
- esercizio arbitrario delle proprie ragioni·
- art. 10, 11, 39 e 43 T.U. leggi di P.S.