Articolo 81 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 80Articolo 82
Versione
6 maggio 1952
Art. 81.
(Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni)


Il comandante del porto puo' determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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