Articolo 4 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 novembre 1974
Art. 4.
L'ultimo comma dell' articolo 629 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
Entrata in vigore il 6 novembre 1974
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