Sentenza 10 novembre 2020
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2020, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
02329-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2966/2020 - Presidente - ADRIANO IASILLO CC 10/11/2020- - Relatore VINCENZO SIANI - R.G.N. 14009/2020 DOMENICO FIORDALISI MICHELE BIANCHI N. 23 LUIGI BR UG MANCUSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTER, CHE HA CHIESTO L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA DISPOSTA REVOCA LIMITATA ME TE AL BENEFICIO CONCESSO CON LA SEITENLA IN DATA 8/10/2013 DELLA CORTE DI APPELLO Di Catanzaro ON DECLARATORIA Οι 1 DEC RIGASO NEL RESTO. INAMMISSIBILITA' RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 23 settembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, ha revocato: 1) la sospensione condizionale della pena e la non menzione concesse a IO CA con la sentenza emessa il 2 maggio 2011 dalla stessa Corte di appello, irrevocabile il 13 ottobre 2011; 2) la sospensione condizionale della pena concessa a CA con la sentenza emessa in data 8 ottobre 2013 dalla stessa Corte di appello, irrevocabile in data 8 dicembre 2013. Il giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di revoca della pena sospesa formulata dal Procuratore generale territoriale, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., con riguardo alla prima sentenza, e ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., con riferimento alla seconda sentenza, ha ritenuto sussistenti le condizioni legittimanti la revoca per entrambi i benefici, nel secondo caso tenendo conto anche del disposto di cui all'art. 168, secondo comma, cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di CA chiedendone l'annullamento sulla base un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. e la mancata motivazione in merito alla ritenuta ricorrenza dell'ipotesi di revoca obbligatoria avente ad oggetto la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa in data 8 ottobre 2013. Si osserva dalla difesa, in particolare, che, all'epoca del fatto, IO CA era maggiore di età, ma essendo nato il [...] ed essendo il fatto stato commesso il 13 agosto 2008 - era infra-ventunenne: di conseguenza, i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. da verificare nel caso in esame erano da ritenersi innalzati fino alla durata di anni due, mesi sei di reclusione, mentre non era ammissibile la valutazione discrezionale della personalità del reo, ai sensi dell'art. 168, secondo comma, cod. pen., trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice della cognizione.
3. Il Procuratore generale ha prospettato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dei benefici concessi con la sentenza dell'8 ottobre 2013 della Corte di appello di Catanzaro e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, osservando che, quanto alla revoca dei benefici concessi con la sentenza del 2 maggio 2011, la motivazione ha individuato correttamente la pacifica revoca di diritto ex art. 168, primo comma, 2 F n. 1, cod. pen., mentre con riferimento alla revoca relativa alla sentenza dell'8 ottobre 2013 non è dato comprendere se si sia fatta applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., non avendo il provvedimento indicato il limite di pena eventualmente superato, ovvero se sia stata fatta applicazione della revoca di cui all'art. 168, secondo comma, cod. pen. la quale, tuttavia, essendo facoltativa, non avrebbe potuto essere emessa in sede esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione si rivela, in parte, generica e, come tale, inammissibile e, in altra parte, fondata, sicché per questa parte essa va accolta.
2. Si premette che il giudice dell'esecuzione, quanto alla prima sospensione condizionale (al di là della revoca anche del correlativo beneficio della non menzione), ha considerato sussistenti i presupposti per la revoca in quanto CA aveva commesso un altro reato, quello accertato e punito con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 giugno 2015, irrevocabile il 2 marzo 2017, nel quinquennio rilevante ai fini dell'applicazione del succitato art. 168, primo comma, n. 1, cod. proc. pen. In ordine alla seconda sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione ha osservato che la medesima sentenza del 10 giugno 2015 aveva determinato l'integrazione dell'ipotesi di revoca disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., con la specificazione che, pur volendo considerarsi l'età di CA al momento della commissione del corrispondente delitto, la revoca della sospensione condizionale della pena andava disposta ai sensi del secondo comma dell'art. 168 cit., in considerazione dell'indole e della gravità del reato, atteso che la cessione illecita di sostanze stupefacenti commessa nell'arco di ben due anni, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, comportava un giudizio prognostico negativo riguardo alla meritevolezza del beneficio.
3. Per quanto concerne la revoca, ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., con riferimento della sospensione condizionale della pena concessa a IO CA con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 2 maggio 2011, irrevocabile il 13 ottobre 2011 (e la revoca della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, contestualmente adottata, ex art. 175, terzo comma, cod. pen.), è da rilevare che il ricorrente, pur avendo chiesto l'annullamento tout court dell'intero provvedimento impugnato, non ha articolato in merito alcuno specifico argomento idoneo a censurare l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, l'impugnazione, per questa parte, si rivela assolutamente 3 generica e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
4. Appare, invece, fondata, la doglianza quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza dell'8 ottobre 2013. Il reato accertato con la stessa (quello di ricettazione) risulta essere stato commesso il 13 agosto 2008, ossia quando IO CA (nato [...]) era maggiore di età, ma infra-ventunenne. Ciò determina l'effetto che il limite di cui all'art. 163 cod. pen. in ordine alla sospensione condizionale della relativa pena era da individuarsi in quello di anni due, mesi sei di pena detentiva: parametro rilevante per l'applicazione della revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, non avendo dato conto di essersi attenuto a tale precetto nella verifica del limite di cui all'art. 163 cod. pen., ha reso sul tema una motivazione decisivamente incompleta.
4.1. Né può essere considerata corretta la digressione operata richiamando la disciplina dell'art. 168, secondo comma, cod. pen., in relazione alla valutazione dell'indole e della gravità del reato (la cessione illecita di sostanze stupefacenti avendo dato innesco al giudizio prognostico negativo riguardo alla meritevolezza del beneficio): al riguardo, non può non ribadirsi il principio di diritto secondo cui competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen. è unicamente il giudice della cognizione, non anche il giudice dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale, che esula dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto (Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142). Il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata in merito alla relativa revoca della sospensione condizionale si profila, dunque, viziato: ragione per la quale occorre annullare, per la corrispondente parte, il provvedimento.
4.2. L'annullamento deve pronunciarsi con rinvio, in quanto compete al giudice dell'esecuzione effettuare la verifica delle condizioni legittimanti la revoca di diritto della suddetta sospensione condizionale della pena, tenendo conto dell'esigenza di operare la verifica della violazione o meno del limite di cui all'art. 163 cod. pen. sulla scorta dell'età del reo, rilevante per l'indicato profilo, e, nel contempo, non trascurando il principio di diritto secondo cui ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. vanno considerate, onde verificare se vi sia stato - superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163, tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione (Sez. 1, n. 7520 del 4 Ө 07/11/2019, dep. 2020, Cusimano, n. m.; Sez. 1, n. 42814 del 25/10/2016, dep. 2017, Sarnelli, n. m.; Sez. 1, n. 28865 del 11/07/2009, Sanna, n. m.; Sez. 1, n. 44620 del 11/11/2008, Urracci, Rv. 241570; Sez. 1, n. 4863 del 24/10/1996, De Biase, Rv. 206062). Né va trascurata la specificazione che, sempre ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, primo comma, cod. pen. deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati (Sez. 1, n. 41315 del 14/11/2006, Cani, Rv. 235682).
5. Alla stregua di queste considerazioni la complessiva doglianza formulata nell'interesse di CA va accolta, con riferimento alla revoca della sospensione condizionale concessa in data 8 ottobre 2013, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto, da svolgersi nel rispetto dei principi di diritto enucleati nei sensi che precedono, mentre essa va disattesa, in quanto inammissibile, nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza in data 08.10.2013 della Corte di appello di Catanzaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla stessa Corte di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10 novembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Al uno fosillo ncenzo Siani Adriano Iasillo 14 Un DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2021 TE CANCELLIERE NI EL 5