Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 aprile 2014 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. XVI Legislaturahttps://www.astrid-online.it/
- 3. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
La società che gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua chiede l'adeguamento tariffario ai sensi e nelle forme di cui all'art. 1 e 2 della delibera CIPE n. 117 del 18/12/2008. Si chiede se l'ente, che ha già approvato il bilancio 2009 senza poter aumentare alcuna tariffa ad eccezione della TARSU, possa disporre tale aumento tariffario. Per le elezioni del 7sab/8dom/9lun giugno con eventuale ballottaggio e i referendum del 20sab/21dom/22lun una dipendente del comune è stata nominata presidente di seggio. Per il calcolo dei giorni di riposo compensativo come mi devo comportare se il sabato lei lavora mentre il lunedì è di riposo. Gli spetta il riposo solo per l'8 e il 21 oppure …
Leggi di più… - 4. Atti parlamentarihttps://www.astrid-online.it/
- 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con il ricorso depositato il 3 marzo 2025 e iscritto al n. 2 del reg. confl. enti del 2025, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del vice-Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri), del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari e del Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio «imporre "la decadenza dalla carica del candidato eletto" a Presidente della Regione, e disporre con "ordinanza/ingiunzione …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Venezia, sentenza 26/09/2024, n. 3363Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 10725/2024, promossa da: (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Zambelli (C.F.: e Annamaria Tassetto (C.F.: C.F._2 ), C.F._3 -ricorrente opponente- contro Controparte_1 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI [...] ZI (C.F.: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.: , C.F._4 -resistenti opposti- avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- errore non colposo·
- pubblicità spese elettorali·
- spese processuali·
- art. 15 L. 515/1993·
- art. 22 L. 689/1981·
- limiti di spesa elettorale·
- onere della prova·
- art. 14 L. 515/1993
- 2. Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13563Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Seconda Sezione Civile R.G. n. 13613/2024 Verbale d'udienza del 3.10.2025 ore 11,30 E' presente per parte ricorrente l'avv. Anna Rita Filigenzi che discute la causa riportandosi agli scritti difensivi ed in ultimo alle note conclusive depositate il 18.09.2025 e chiede l'accoglimento del ricorso. Il Giudice Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 15,35 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE In composizione monocratica, …Leggi di più...
- art. 7 Legge 515/1993·
- sanzione amministrativa·
- notifica diffida ad adempiere·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- contumacia·
- omessa presentazione dichiarazione spese elettorali·
- principio dispositivo·
- procedimento sanzionatorio·
- onere della prova·
- art. 15 Legge 515/1993
- 3. Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2031Provvedimento: N. 3994/2015 R.G.A.C. REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBVNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/2015 R.G.A.C., TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Massimo Maria MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.to; RICORRENTE E LA CORTE DI Controparte_1 APPELLO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui Uffici, in Potenza, al Corso …Leggi di più...
- art. 15 l. 515/1993·
- Collegio Regionale di Garanzia Elettorale·
- art. 140 c.p.c.·
- nullità notificazione·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- mancata rendicontazione spese elettorali·
- sanatoria nullità notificazione·
- compensazione spese di lite·
- diritto di difesa
- 4. Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2252Provvedimento: R. G. N. 2544/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai consiglieri Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere all'udienza del 9.04.2025, all'esito di camera di consiglio, ha pubblicato, mediante deposito del dispositivo e della motivazione, la seguente SENTENZA (ex artt. 429 - 437 c.p.c.) nella causa iscritta al numero 2544 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1 Galoppi e dall'avv. Michele Venturiello ed elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- onere probatorio·
- legittimità sanzione·
- querela di falso·
- contributo unificato·
- omessa dichiarazione spese elettorali·
- art. 8 legge n. 890/1982·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- notifica diffida·
- art. 149 c.p.c.
- 5. Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 799Provvedimento: N. R.G. 7726/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, visti gli artt. 429 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7726/2023 promossa da: (c.f. ), in proprio in qualità di presidente Parte_1 C.F._1 dell'associazione e “ ”, con sede in Settimo San Pietro, via Corelli n. Controparte_1 14, elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo; RICORRENTE e Controparte_2 …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- art. 9 co. 4 L. 96/2012·
- art. 8 d.l. 149/2013·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- giurisdizione civile·
- competenza territoriale·
- rendiconto elettorale·
- trasparenza partiti politici·
- associazione politica·
- criterio sostanziale partecipazione elettorale
Versioni del testo
- Art. 1. (Accesso ai mezzi di informazione) 1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propa- ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
5. ((Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto)) , nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni supplettive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate. - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 ))
- Art. 3. (Altre forme di propaganda) 1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propa- ganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 212/1965 reca: " Norme per la disciplina della propaganda elettorale".