Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Commentari41

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  • 1XVI Legislatura
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  • 2Corte costituzionale
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  • 3Atti parlamentari
    https://www.astrid-online.it/

  • 4Mandatario elettorale
    https://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025

  • 5Normativa
    https://www.astrid-online.it/
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Giurisprudenza495

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  • 1Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9583
    Provvedimento: N. 30296/2022 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 30296/2022 r.g.a.c. TRA (c.f.: ), elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 in AP al C.so Umberto I n. 35, presso lo studio dell'Avv. BIAMONTE ALESSAN- DRO (c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in C.F._2 atti. - Ricorrente E PRESSO CORTE DI APPELLO DI Controparte_1 NAPOLI (c.f.: ), in persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso ope P.IVA_1 …
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    • sanzioni amministrative·
    • principio di tassatività e determinatezza·
    • obbligo di designazione mandatario elettorale·
    • opposizione a ordinanza ingiunzione·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • raccolta fondi elettorali·
    • interpretazione normativa elettorale·
    • violazione art. 15 comma 11 L. 515/1993

  • 2Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1247
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Sezione seconda civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo pronunzia ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 28 maggio 2024 al N° di R.G.A.C. 6227/2024, promossa da , rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANEDDA Francesca del Parte_1 Foro di Livorno e VANNOZZI Irene del Foro di Pisa -Opponente- contro Controparte_1 presso la Corte di Appello di Firenze, in persona del Presidente p.t. – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2 Firenze -Opposto- Oggetto: opposizione O.I. prot. 27.7.2023.0008066.U notificata il 27.7.2023 …
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    • sanzioni amministrative·
    • opposizione ordinanza ingiunzione·
    • art. 7 legge 195/1974·
    • art. 4 legge 659/1981·
    • trasparenza finanziamenti·
    • finanziamento politico·
    • delibera assemblea soci·
    • oggetto sociale società·
    • iscrizione contributo bilancio·
    • giurisdizione CO.RE.GE.

  • 3Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13563
    Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Seconda Sezione Civile R.G. n. 13613/2024 Verbale d'udienza del 3.10.2025 ore 11,30 E' presente per parte ricorrente l'avv. Anna Rita Filigenzi che discute la causa riportandosi agli scritti difensivi ed in ultimo alle note conclusive depositate il 18.09.2025 e chiede l'accoglimento del ricorso. Il Giudice Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 15,35 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE In composizione monocratica, …
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    • art. 7 Legge 515/1993·
    • sanzione amministrativa·
    • notifica diffida ad adempiere·
    • opposizione a ordinanza ingiunzione·
    • contumacia·
    • omessa presentazione dichiarazione spese elettorali·
    • principio dispositivo·
    • procedimento sanzionatorio·
    • onere della prova·
    • art. 15 Legge 515/1993

  • 4Trib. Latina, sentenza 25/06/2024, n. 1369
    Provvedimento: N. R.G. 1176/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA I Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2022 promossa d a (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BENCIVENNI MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BENCIVENNI MARCO ATTORE c o n t r o (C.F. Controparte_1 ), con il patrocinio dell'avv. CALFA TERESA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA POERIO n. 86 88100 CATANZARO presso il difensore avv. CALFA TERESA Controparte_2 (C.F. ) contumace [...] P.IVA_2 …
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    • sanzioni amministrative·
    • avviso di avvio del procedimento·
    • art. 38 c.p.c.·
    • art. 28 c.p.c.·
    • opposizione a cartella esattoriale·
    • competenza territoriale·
    • prescrizione·
    • art. 27 c.p.c.·
    • art. 615 c.p.c.·
    • art. 617 c.p.c.

  • 5Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2024, n. 7012
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati: Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 7 novembre 2024, mediante integrale lettura in udienza, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, vertente TRA LA Parte_1 CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato …
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    • art. 15 legge 515/1993·
    • sanzioni amministrative·
    • principio del doppio grado di giurisdizione·
    • competenza per territorio funzionale·
    • art. 14 legge 689/1981·
    • incompetenza territoriale·
    • riassunzione del giudizio·
    • illecito omissivo·
    • art. 6 D.L.vo 150/2011
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Accesso ai mezzi di informazione) 1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propa- ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
    2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
    3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
    4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
    5. ((Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto)) , nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.
    5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni supplettive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.
  • Articolo 2
    Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 ))
  • Art. 3. (Altre forme di propaganda) 1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propa- ganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni.
    2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
    3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
    Nota all' art. 3:
    - La legge n. 212/1965 reca: " Norme per la disciplina della propaganda elettorale".