Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 aprile 2014 |
Commentari • 47
- 1. Atti parlamentarihttps://www.astrid-online.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Potenza, sentenza 19/05/2025, n. 956Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1992/2023 del ruolo generale affari contenziosi in data 20/5/2023 vertente tra Parte_1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Bianco e Giuseppe S. Digiamma, come da mandato in atti ricorrente contro Controparte_1 LA CP_2 D'APPELLO DI POTENZA, in persona del Presidente della Corte d'Appello di Potenza resistente- …Leggi di più...
- nullità sanzione amministrativa·
- art. 2697 c.c.·
- legittimità formale e sostanziale·
- principio della ragione più liquida·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- elemento soggettivo·
- art. 7 L. 515/1993·
- onere della prova·
- art. 281 sexies c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. (Accesso ai mezzi di informazione) 1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propa- ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
5. ((Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto)) , nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni supplettive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate. - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 ))
- Art. 3. (Altre forme di propaganda) 1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propa- ganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 212/1965 reca: " Norme per la disciplina della propaganda elettorale".