Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 aprile 2014 |
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- 2. REFERENDUM 17 APRILE 2016 TRIVELLE, ancora ostacoli i consigli comunali dovranno tacere.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Referendum No Triv, i consigli comunali dovranno tacere e scoppia la polemica, colpa della Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 nata e interpretata male (in violazione dell'autonomia degli enti tutelati dalla Carta Costituzionale). Il divieto è incluso e ribadito in una nota del ministero degli Interni si riporta di seguito il comunicato stampa dell'Anci Sicilia. Referendum trivelle, la campagna elettorale chiama in causa i sindaci e si trasforma in una difesa dell'autonomia degli enti Scoppia la polemica sulla norma con cui il Ministero dell'Interno invita sindaci e istituzioni ad astenersi dalla propaganda elettorale sul referendum “no-Triv”del 17 aprile. “Un tale divieto – interviene Leoluca …
Leggi di più… - 3. Costi della politica e finanziamento dei partitihttps://www.astrid-online.it/
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Venezia, sentenza 26/09/2024, n. 3363Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 10725/2024, promossa da: (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Zambelli (C.F.: e Annamaria Tassetto (C.F.: C.F._2 ), C.F._3 -ricorrente opponente- contro Controparte_1 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI [...] ZI (C.F.: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.: , C.F._4 -resistenti opposti- avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- errore non colposo·
- pubblicità spese elettorali·
- spese processuali·
- art. 15 L. 515/1993·
- art. 22 L. 689/1981·
- limiti di spesa elettorale·
- onere della prova·
- art. 14 L. 515/1993
- 2. Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13563Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Seconda Sezione Civile R.G. n. 13613/2024 Verbale d'udienza del 3.10.2025 ore 11,30 E' presente per parte ricorrente l'avv. Anna Rita Filigenzi che discute la causa riportandosi agli scritti difensivi ed in ultimo alle note conclusive depositate il 18.09.2025 e chiede l'accoglimento del ricorso. Il Giudice Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 15,35 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE In composizione monocratica, …Leggi di più...
- art. 7 Legge 515/1993·
- sanzione amministrativa·
- notifica diffida ad adempiere·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- contumacia·
- omessa presentazione dichiarazione spese elettorali·
- principio dispositivo·
- procedimento sanzionatorio·
- onere della prova·
- art. 15 Legge 515/1993
- 3. Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2031Provvedimento: N. 3994/2015 R.G.A.C. REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBVNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/2015 R.G.A.C., TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Massimo Maria MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.to; RICORRENTE E LA CORTE DI Controparte_1 APPELLO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui Uffici, in Potenza, al Corso …Leggi di più...
- art. 15 l. 515/1993·
- Collegio Regionale di Garanzia Elettorale·
- art. 140 c.p.c.·
- nullità notificazione·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- mancata rendicontazione spese elettorali·
- sanatoria nullità notificazione·
- compensazione spese di lite·
- diritto di difesa
- 4. Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 799Provvedimento: N. R.G. 7726/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, visti gli artt. 429 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7726/2023 promossa da: (c.f. ), in proprio in qualità di presidente Parte_1 C.F._1 dell'associazione e “ ”, con sede in Settimo San Pietro, via Corelli n. Controparte_1 14, elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo; RICORRENTE e Controparte_2 …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- art. 9 co. 4 L. 96/2012·
- art. 8 d.l. 149/2013·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- giurisdizione civile·
- competenza territoriale·
- rendiconto elettorale·
- trasparenza partiti politici·
- associazione politica·
- criterio sostanziale partecipazione elettorale
- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2252Provvedimento: R. G. N. 2544/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai consiglieri Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere all'udienza del 9.04.2025, all'esito di camera di consiglio, ha pubblicato, mediante deposito del dispositivo e della motivazione, la seguente SENTENZA (ex artt. 429 - 437 c.p.c.) nella causa iscritta al numero 2544 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1 Galoppi e dall'avv. Michele Venturiello ed elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- onere probatorio·
- legittimità sanzione·
- querela di falso·
- contributo unificato·
- omessa dichiarazione spese elettorali·
- art. 8 legge n. 890/1982·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- notifica diffida·
- art. 149 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. (Accesso ai mezzi di informazione) 1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propa- ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
5. ((Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto)) , nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni supplettive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate. - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 ))
- Art. 3. (Altre forme di propaganda) 1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propa- ganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 212/1965 reca: " Norme per la disciplina della propaganda elettorale".