Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e' sostituito dal seguente:
"I divieti previsti dall' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonche' a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici".
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e' sostituito dal seguente:
"I divieti previsti dall' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonche' a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici".